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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29522/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa in seguito a una cartella esattoriale relativa al recupero dell'imposta di registro per l'anno 1997. In primo grado il ricorso era stato respinto, con rilievo della motivazione dell'atto e della regolare notifica della cartella. In appello, la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto il gravame ritenendo invalidamente notificata la cartella presupposta. L'ente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 21 e 57 del D.Lgs. 546/1992 e dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva esaminato un vizio della cartella mai dedotto dal contribuente, che in origine aveva censurato solo la carenza di motivazione dell'intimazione; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2700 c.c. e dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973, per avere la CTR erroneamente affermato l'invalidità della notifica della cartella. Il contribuente non si è costituito nel giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha osservato che dal ricorso introduttivo del contribuente risultava dedotto soltanto un vizio proprio dell'intimazione di pagamento, cioè la carenza di motivazione, senza alcuna censura sull'invalidità derivata dall'eventuale vizio della cartella presupposta. Poiché nel processo tributario l'oggetto del giudizio è delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo e in appello non possono proporsi domande nuove o nuovi motivi di illegittimità, la CTR non avrebbe potuto esaminare la questione della notifica della cartella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale del contenzioso tributario, in combinato con l'art. 57, per sostenere il limite ai motivi deducibili.

  • art. 57 D.Lgs. 546/1992

    nel giudizio di appello non possono proporre domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio

    Nel giudizio tributario di appello sono inammissibili le domande nuove e, più in generale, le nuove censure che amplino l'oggetto del contendere rispetto al ricorso introduttivo.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato in via analogica a supporto del divieto di introdurre nuove questioni in appello.

  • art. 24, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    Indicato dalla Corte come norma che preclude la modifica dell'oggetto del giudizio oltre i motivi di impugnazione originari.

  • art. 2700 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo come norma sulla fede privilegiata degli atti pubblici, in relazione alla contestazione della notifica.

  • art. 26 D.P.R. 602/1973

    Richiamato nel secondo motivo quale disciplina della notificazione della cartella di pagamento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato con riferimento al procedimento camerale e alla proposta del relatore.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma di deduzione del vizio di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Indicata come norma di deduzione del vizio processuale nel primo motivo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'oggetto della controversia resta rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione dedotti nel ricorso introduttivo; il giudice non può pronunciarsi su vizi dell'atto diversi da quelli specificamente contestati.
  • In appello tributario è inammissibile introdurre un nuovo motivo di illegittimità dell'atto impugnato, poiché ciò integra una domanda o questione nuova vietata dal D.Lgs. 546/1992.
  • Se il contribuente impugna un atto consequenziale deducendo solo vizi propri dell'atto stesso, il giudice non può estendere l'esame a invalidità derivate del presupposto non dedotte in primo grado.
  • La deduzione in cassazione di un vizio processuale che evidenzi l'ultrapetizione o l'esame di un motivo nuovo può condurre alla cassazione con rinvio, assorbendosi le ulteriori censure di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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