Sentenza n. 5541/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione della Commissione straordinaria del Comune di Castellammare di Stabia n. N. -OMISSIS-, in pubblicazione all'albo pretorio on line dal 25/11/2022 al 10/12/2022, avente ad oggetto: “PIANO URBANISTICO COMUNALE – PUC – COMPONENTE STRUTTURALE E PROGRAMMATICA – VAS-VINCA – RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA – PRESA ATTO AGGIORNAMENTO ELABORATI GRAFICI E NORMATIVI A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI RECEPITE CON DELIBERAZIONE COMMISSARIALE CON I POTERI DELLA GIUNTA N. -OMISSIS-” - della deliberazione della Commissione straordinaria del Comune d Castellammare di Stabia n. -OMISSIS-, avente ad OGGETTO “PIANO URBANISTICO COMUNALE – PUC – COMPONENTE STRUTTURALE E PROGRAMMATICA – VAS-VINCA – RAPPORTO AMBIENTALE E SINTESI NON TECNICA - ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PIANO ADOTTATO CON DELIBERA DI G. C. N. -OMISSIS-”, nonché della relazione ivi allegata e denominata “Rel.O.1 – Esame e controdeduzioni alle osservazioni” (prot.-OMISSIS-); - di tutti gli atti istruttori, connessi, presupposti e conseguenti, ivi compresa la “documentazione grafica e normativa trasmessa dal RTP di professionisti, acquista in atti al Prt.G. -OMISSIS-, e dal geologo con note -OMISSIS- con la quale si adeguano gli elaborati di progetto del P.U.C. alle decisioni assunte, in base alle osservazioni valutate e recepite, con la propria precedente deliberazione Commissariale con i poteri della Giunta n. -OMISSIS-”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazioni della Commissione straordinaria relative all'esame delle osservazioni al PUC adottato e alla presa d'atto dell'aggiornamento dei relativi elaborati, prima dell'approvazione definitiva
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, rispettivamente amministratore del condominio di fabbricati lesionati dal sisma del 1980 e proprietari del fondo convenzionalmente individuato come area di atterraggio, hanno impugnato gli atti del procedimento di formazione del PUC. Hanno dedotto violazione del d.lgs. n. 76/1990 e della l.r. Campania n. 16/2004, difetto di istruttoria e violazione delle garanzie partecipative della l. n. 241/1990. In particolare, hanno sostenuto che la sopravvenuta classificazione dell'area di sedime come a rischio idraulico R3 e vulnerabilità V4 impedirebbe la ricostruzione in sito e imporrebbe, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 76/1990, di esaminare e recepire la proposta di delocalizzazione, modificando il Piano di Recupero e predisponendo il Piano di Zona. La disciplina del comparto CE_10_PUA, secondo i ricorrenti, riguarderebbe soltanto gli interventi per i quali il Piano di Recupero già contemplava la delocalizzazione, mentre per il loro edificio era prevista la ricostruzione in sito; gli atti sarebbero quindi carenti quanto a istruttoria e motivazione sul mancato accoglimento dell'osservazione. In subordine, hanno contestato come irragionevole e sproporzionata l'eventuale inclusione dell'intervento nel comparto CE_10_PUA, poiché li avrebbe costretti ad attendere procedure espropriative e a coordinarsi con altri soggetti nonostante la disponibilità di un'area idonea, in contrasto con i principi di non aggravamento, economia procedimentale e minor sacrificio. Infine, hanno censurato la stima di circa 30.000 mc assegnata al lotto destinato alle delocalizzazioni, ritenendola sottostimata e priva di adeguata istruttoria, in mancanza di un censimento degli edifici da delocalizzare, inclusi quelli per i quali l'esigenza era derivata dalla successiva riclassificazione del rischio. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità per natura endoprocedimentale degli atti e ha chiesto il rigetto nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto l'eccezione di inammissibilità per difetto d'interesse e non ha esaminato nel merito le censure urbanistiche, istruttorie e procedimentali. La deliberazione che esamina le osservazioni al PUC e incarica gli uffici di adeguare gli elaborati, rinviando a una successiva deliberazione la definizione del piano integrato, è endoprocedimentale e priva di autonoma lesività: le controdeduzioni alle osservazioni costituiscono un apporto collaborativo alla formazione dello strumento urbanistico e non attribuiscono al presentatore una pretesa qualificata a una specifica destinazione delle aree. Anche la deliberazione di presa d'atto dell'aggiornamento degli elaborati non compie nuove scelte pianificatorie, ma dà impulso alla fase consultiva mediante la trasmissione del piano alle amministrazioni competenti; non incide quindi immediatamente e direttamente sulla sfera giuridica dei ricorrenti. Il pregiudizio lamentato, consistente nella mancata previsione della delocalizzazione e nella disciplina delle volumetrie, diventa attuale soltanto con l'approvazione definitiva del PUC, quando l'assetto urbanistico acquista efficacia conformativa e non è più aperto alla rivalutazione dell'organo competente. Ricorso dichiarato inammissibile; spese compensate.
Massime di principio
- Le deliberazioni che esaminano le osservazioni presentate durante la formazione di un piano urbanistico, si limitano a controdedurre e rinviano a un successivo atto la definizione del piano non sono autonomamente impugnabili quando hanno natura endoprocedimentale e non producono effetti lesivi immediati.
- La presentazione di osservazioni a uno strumento urbanistico costituisce un apporto collaborativo al procedimento e non attribuisce al proponente una pretesa qualificata all'adozione di una specifica destinazione urbanistica.
- La presa d'atto dell'aggiornamento degli elaborati di un piano, quando non comporta nuove o autonome scelte pianificatorie e si limita ad avviare la fase consultiva, non incide direttamente sulla sfera giuridica dei destinatari della pianificazione.
- La censura relativa alla mancata previsione di una disciplina urbanistica favorevole diviene attuale con l'approvazione definitiva del piano che non la recepisce; non è anticipatamente deducibile contro atti preparatori mentre l'assetto finale resta suscettibile di rivalutazione.
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