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Regolamento

Regolamento (UE) 2025/845

Regolamento di esecuzione (UE) 2025/845 della Commissione, del 5 maggio 2025, che approva la sostanza attiva ferro elementare come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

Normativa europea32025R0845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento approva il ferro elementare come sostanza attiva a basso rischio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, a seguito della procedura di valutazione scientifica condotta dallo Stato membro relatore e dall'EFSA. L'approvazione vale dal 26 maggio 2025 fino al 26 maggio 2040 ed è subordinata a specifiche condizioni di purezza e di controllo di talune impurezze tossicologicamente rilevanti. Il provvedimento modifica inoltre il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per inserire la nuova voce nell'elenco delle sostanze attive approvate. Le condizioni d'impiego devono tener conto delle conclusioni della relazione di esame e, se necessario, di misure di mitigazione del rischio.

Approvazione del ferro elementare come sostanza attiva a basso rischio ai fini dell'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e aggiornamento dell'elenco delle sostanze attive approvate.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva ferro elementare, destinata all'uso in prodotti fitosanitari nell'ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione ed è direttamente applicabile; l'approvazione è concessa alle condizioni tecniche e di purezza indicate nell'allegato I, con inserimento corrispondente nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Non disciplina altri settori né contiene esclusioni soggettive ulteriori rispetto alla disciplina generale dei prodotti fitosanitari.

Approvazione del ferro elementare come sostanza attiva a basso rischio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/845 approva il ferro elementare come sostanza attiva a basso rischio nell'ambito del regime dei prodotti fitosanitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento recepisce l'esito della procedura di valutazione scientifica svolta dallo Stato membro relatore e dall'EFSA e si fonda sulla conclusione che i criteri di approvazione risultano soddisfatti per gli impieghi rappresentativi esaminati.

Iter di valutazione e base normativa

La domanda di approvazione è stata presentata il 28 giugno 2018 da ADAMA Agriculture B.V. all'Austria, in qualità di Stato membro relatore, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 9 agosto 2018 è stata comunicata l'ammissibilità della domanda ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3. Lo Stato membro relatore ha trasmesso il progetto di rapporto di valutazione il 2 luglio 2021 e, dopo la richiesta di informazioni supplementari formulata dall'EFSA ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, ha inviato un rapporto aggiornato il 25 aprile 2022. Le conclusioni dell'EFSA sono state comunicate il 2 ottobre 2024 e rese pubbliche.

Valutazione della Commissione e approvazione

La Commissione ha presentato al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi una relazione di esame il 4 dicembre 2024 e un progetto di regolamento l'11 marzo 2025. Dopo aver invitato il richiedente a presentare osservazioni, la Commissione ha ritenuto che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 fossero soddisfatti. Ha inoltre concluso che il ferro elementare costituisce una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell'articolo 22, poiché non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni dell'allegato II, punto 5, del regolamento medesimo.

Condizioni tecniche della sostanza attiva

L'allegato I fissa le specifiche tecniche della sostanza attiva approvata. Il ferro elementare deve presentare una purezza minima di 989 g/kg di ferro totale. Sono inoltre previste soglie massime per le impurezze nel materiale tecnico, considerate a rischio tossicologico:

  • arsenico: massimo 0,003 g/kg;
  • mercurio: massimo 0,001 g/kg;
  • piombo: massimo 0,01 g/kg. Le ulteriori informazioni di dettaglio sull'identità e sulle specifiche della sostanza attiva sono rinviate alla relazione di esame.

Durata dell'approvazione e condizioni d'impiego

L'approvazione decorre dal 26 maggio 2025 e scade il 26 maggio 2040. Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tenere conto delle conclusioni della relazione di esame sul ferro elementare, con particolare riferimento alle appendici I e II. Inoltre, le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'articolo 2 modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l'elenco delle sostanze attive approvate. L'allegato II del regolamento inserisce una nuova voce, identificata con il numero 52, relativa al ferro elementare e recante le medesime condizioni tecniche, la data di approvazione e la scadenza dell'approvazione.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Approvazione del ferro elementare

L'articolo 1 approva la sostanza attiva ferro elementare, richiamata nell'allegato I, alle condizioni ivi stabilite, riconoscendone la qualificazione di sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Condizioni tecniche, purezza e impurezze

L'allegato I stabilisce che il ferro elementare deve avere una purezza pari ad almeno 989 g/kg di ferro totale. Nel materiale tecnico le impurezze tossicologicamente rilevanti non devono superare: arsenico 0,003 g/kg, mercurio 0,001 g/kg, piombo 0,01 g/kg.

Durata dell'approvazione

La data di approvazione è fissata al 26 maggio 2025 e la scadenza al 26 maggio 2040.

Inserimento nell'elenco delle sostanze attive approvate

L'articolo 2 dispone la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 conformemente all'allegato II del regolamento, con inserimento della voce n. 52 relativa al ferro elementare.

Applicazione dei principi uniformi e misure di mitigazione del rischio

Le disposizioni specifiche degli allegati I e II prevedono che, ai fini dell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tengano conto delle conclusioni della relazione di esame sul ferro elementare, in particolare delle appendici I e II, e che le condizioni d'impiego comprendano, se del caso, misure di mitigazione del rischio.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisicurezza alimentareagricolturasostanze attive a basso rischiomercato interno

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