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Ordinanza

Ordinanza n. 7/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202500730

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che il superamento della soglia reddituale per l'intero anno 2024 costituisca, di per sé, causa ostativa alla permanenza del beneficio di accoglienza. Non sono state adottate misure cautelari di sospensione dell'efficacia del provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di cui al prot. uscita n. -OMISSIS- del -OMISSIS-

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio chiedendone l'annullamento, previa sospensione cautelare. Il testo non espone i motivi specifici di ricorso né il contenuto puntuale del provvedimento impugnato. In sede cautelare, il TAR ha rilevato come incontestato il superamento, per tutto l'anno 2024, della soglia reddituale prevista quale presupposto per la concessione delle misure di accoglienza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; l'istanza cautelare è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il superamento della soglia reddituale prevista quale presupposto per la concessione delle misure di accoglienza costituisce causa autonoma e di per sé ostativa alla permanenza del beneficio, quando il superamento risulti incontestato e si sia protratto per l'intero periodo rilevante.
  • In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il presupposto reddituale ostativo alla permanenza delle misure di accoglienza risulti incontestato.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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