Cassazione Penale, Sentenza n. 7421/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 25/09/2023 che ha revocato la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (art. 186, comma 9-bis c.d.s.) perchè l'interessato non si era presentato alla visita medica propedeutica all'avvio del lavoro; il ricorrente ha sostenuto che si è trattato di una mera dimenticanza, isolata e non grave, e che erano disponibili altri due enti per svolgere la pena
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, confermando che la motivazione della Corte d'appello non è manifestamente illogica né affetta da errori di diritto. Ha altresì precisato che la disponibilità di altri enti è irrilevante rispetto alla verifica concernente la violazione riferita al lavoro per il quale il condannato era stato ammesso alla pena sostitutiva. Ha richiamato il principio secondo cui la revoca può essere disposta anche per comportamenti formalmente estranei alla prestazione se tali comportamenti rendono praticamente impossibile la prosecuzione del lavoro. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 186, comma 9-bis, codice della strada
La norma disciplina la revoca della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità in caso di inadempienze; la Corte ha interpretato che la revoca è legittima non solo per violazioni direttamente connesse allo svolgimento del lavoro, ma anche per comportamenti colpevoli, pur formalmente estranei, che concretamente precludono la prosecuzione della prestazione concordata
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 34234 del 29/05/2015, Rv. 264155 - 01
Precedente richiamato per il principio che la revoca dei lavori di pubblica utilità può essere disposta anche quando condotte estranee al compito rendono impossibile la prosecuzione della prestazione
Massime di principio
- La valutazione della gravità dell'inadempienza che giustifica la revoca è, in gran parte, una valutazione di merito riservata al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi di diritto o motivazionali evidenti
- Per impugnare con successo una revoca è necessario documentare specificamente in fatto e in diritto perché l'episodio non giustifica la revoca: mere affermazioni generiche non sono sufficienti
- La disponibilità di altri enti a svolgere la pena non è di per sé idonea a impedire la revoca: rileva la situazione concreta relativa al singolo lavoro per il quale si era ammessi alla pena sostitutiva
- Comportamenti formalmente estranei (es. mancata presentazione a visite propedeutiche) possono comunque giustificare la revoca se rendono effettivamente impossibile la prosecuzione; perciò è importante produrre giustificazioni documentali tempestive (certificati, comunicazioni agli enti, ecc.)
- Il difensore dovrebbe, nelle fasi di gravame e ricorso, indicare chiaramente le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che dimostrano l'irrilevanza o l'attenuazione dell'inosservanza rispetto al singolo lavoro, e allegare prove concrete a sostegno
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