Sentenza n. 844/2026 - Salerno, Sezione 2
Per l’ottemperanza della sentenza n. 1566/2020 emessa per l’accertamento: A) dell’obbligo del Comune di Grottaminarda di concludere con provvedimento espresso il procedimento avviato dal ricorrente per richiedere, a seguito di un procedimento espropriativo, il frazionamento dell’originaria particella n. 793 del f.llo 21- ora particella n. 1295 - parzialmente espropriata, di complessivi mq. 65; B) del silenzio - rifiuto, serbato dal Comune di Grottaminarda e formatosi a seguito di specifica istanza, inoltrata dal ricorrente a mezzo p.e.c., in data 23.08.2019, ivi compresa, per quanto possa occorrere e se lesiva, la nota, prot. n. 10163 del 13.09.2019; nonché per la condanna del Comune di Grottaminarda alla conclusione del procedimento nei termini richiesti; e quanto all’atto di reclamo: - del provvedimento del commissario ad acta nominato dal Tribunale con cui si è ordinato al Comune di Grottaminarda di procedere all'annullamento e/o sostituzione del frazionamento catastale del 19.08.2024; - della correlata e successiva determinazione del Responsabile del Settore III del Comune di Grottaminarda n. 400 del 03.12.2025 (prot. n. 0015712 del 05.12.2025), contenente l’affidamento dell’incarico per l’annullamento e/o sostituzione del predetto frazionamento catastale; - di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, antecedente o successivo, seppure non conosciuto, ivi compreso il nuovo frazionamento catastale approvato in data 19.12.2025 (prat. n. AV0160929), la Determina n. 3 del 14/01/2026 avente ad oggetto: "Determina di rettifica frazionamento n. prat. AV0069593 presentato il 19/08/2024 (n. 69593.1/2024) e nuova voltura catastale” e la Determina n. 7 del 16/01/2026 avente ad oggetto: “Rettifica alla determina n. 03 del 14.01.2026 per correzione codice fiscale”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti del commissario ad acta e del Comune diretti alla sostituzione del frazionamento catastale del 19 agosto 2024, nonché il nuovo frazionamento e le determine comunali adottate nel 2026
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il reclamante ha contestato, nell’ambito dell’ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 1566/2020, il provvedimento del commissario ad acta che aveva ordinato al Comune di annullare o sostituire il frazionamento catastale del 19 agosto 2024 e di svolgere ulteriori verifiche tecniche, nonché le successive determine comunali e il nuovo frazionamento catastale. Ha dedotto la violazione e l’elusione del giudicato formatosi sulla sentenza ottemperanda, sostenendo che essa imponesse di considerare come oggetto dell’espropriazione una porzione di 65 mq della particella n. 1295 e che tale superficie dovesse essere ricavata dalla consistenza complessiva di 98 mq di sua proprietà. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per sviamento e travisamento, abnormità, difetto di motivazione, incompetenza e violazione dell’art. 97 Cost.; illegittimità derivata delle determine comunali per violazione degli artt. 22 e seguenti d.P.R. 327/2001; nonché illegittimità dell’annullamento d’ufficio di un atto catastale approvato, con richiamo all’art. 30, comma 5, d.P.R. 380/2001. Il Comune ha sostenuto che l’ottemperanza dovesse essere eseguita tenendo conto della sentenza n. 6200/2019 della Corte di Appello di Napoli, passata in giudicato, che aveva definito i confini tra i fondi dei proprietari confinanti.
La decisione
Il TAR ha respinto il reclamo perché manifestamente infondato, prescindendo dall’eccezione comunale di carenza di interesse. La sentenza ottemperanda n. 1566/2020, pronunciata in un giudizio sul silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., aveva ordinato al Comune di concludere con un provvedimento definitivo e motivato il procedimento di frazionamento, ma non aveva accertato con efficacia di giudicato l’estensione delle particelle, la misura dell’area espropriata o la delimitazione delle proprietà. Il riferimento ai 65 mq, contenuto nella sentenza come indicazione della parzialità dell’espropriazione, non costituiva quindi un vincolo conformativo sulla specifica configurazione catastale né confermava la consistenza di 98 mq prospettata dal ricorrente. L’attività commissariale e comunale doveva invece tenere conto della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 6200/2019, che aveva definitivamente ridefinito i confini tra i fondi confinanti. Gli elaborati tecnici prodotti dal Comune, non contestati nel merito tecnico dal reclamante, avevano evidenziato che i precedenti frazionamenti avevano incluso erroneamente nell’area espropriata una porzione di circa 23 mq più 7 mq, appartenente a una parte non espropriata del fondo. Il nuovo frazionamento aveva pertanto distinto le porzioni non espropriate, pari a 23 mq e 7 mq, da quelle espropriate, pari a 42 mq e 26 mq, correggendo gli errori dei precedenti frazionamenti. Il Collegio ha ritenuto che tale attività costituisse legittima esecuzione progressiva del giudicato, resa necessaria anche dagli errori contenuti nei frazionamenti predisposti per conto del reclamante. Ha inoltre precisato che il giudizio di ottemperanza non poteva estendersi al merito della corretta delimitazione dei confini e della titolarità dominicale: le controversie sugli errori formali di intestazione catastale spettano al giudice tributario, mentre le liti sul diritto di proprietà spettano al giudice ordinario. Le spese sono state compensate in ragione della complessità della vicenda fattuale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e il reclamo contro gli atti adottati nell’esecuzione del giudicato; il giudice ha verificato se gli atti commissariali e comunali fossero conformi alla sentenza da eseguire.
artt. 31 e 117 c.p.a.
La sentenza ottemperanda era stata pronunciata in un giudizio sul silenzio, nel quale il giudice aveva ordinato all’amministrazione di concludere il procedimento, senza accertare la consistenza catastale e dominicale dei beni.
art. 32 c.p.a.
Il TAR ha escluso che potesse esercitare, anche mediante conversione del rito, un sindacato ordinario sulla delimitazione dei confini e sulla correttezza sostanziale del frazionamento, trattandosi di questioni devolute ad altri giudici.
artt. 22 e ss. d.P.R. 327/2001
Richiamati dal reclamante per contestare gli atti impugnati in relazione al procedimento espropriativo; il TAR non ha accolto la censura.
art. 30, comma 5, d.P.R. 380/2001
Richiamato dal reclamante contro l’annullamento o sostituzione del frazionamento catastale; la censura è stata respinta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza pronunciata avverso il silenzio, l’ordine di concludere il procedimento con un provvedimento espresso non attribuisce efficacia di giudicato alle indicazioni descrittive contenute nella sentenza circa la superficie o la delimitazione dei beni, quando tali elementi non siano stati oggetto di specifico accertamento giudiziale.
- L’esecuzione del giudicato deve essere coordinata con le statuizioni definitive rese da altro giudice competente sulla delimitazione dei confini e sulla titolarità delle proprietà, quando tali statuizioni siano rilevanti per l’adempimento ordinato all’amministrazione.
- Il commissario ad acta può disporre, nell’ambito delle attività necessarie all’ottemperanza, la sostituzione di un precedente frazionamento catastale rivelatosi erroneo e ordinare le verifiche tecniche necessarie per conformare l’attività amministrativa al giudicato e agli accertamenti definitivi sui confini.
- Il giudizio di ottemperanza non può trasformarsi in un giudizio sulla titolarità dominicale o sulla corretta delimitazione sostanziale delle proprietà: le controversie sugli errori formali di intestazione catastale appartengono al giudice tributario, mentre quelle sul diritto di proprietà appartengono al giudice ordinario.
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