Ordinanza n. 321/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Brindisi prot. 74065 del 17 luglio 2024 avente ad oggetto “Provvedimento finale di diniego”; - del provvedimento del Comune di Brindisi prot. 49120 del 13 maggio 2024 avente ad oggetto “Preavviso di diniego”; - del parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Brindisi n. 1 del 3 giugno 2024 (come menzionato nel provvedimento del Comune di Brindisi prot. 74065/2024 del 17 luglio 2024 e mai trasmesso a Iliad); - del parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Brindisi n. 6 del 22 aprile 2024 (come menzionato nel provvedimento del Comune di Brindisi prot. 49120/2024 del 13 maggio 2024 e mai trasmesso a Iliad); - ove occorrer possa, del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (“P.P.T.R.”) e delle relative Norme Tecniche di Attuazione (“N.T.A.”) approvati con Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 176 del 16 febbraio 2015; - di tutti gli atti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Iliad Italia S.p.A. il 30.5.2025, per l’annullamento - del provvedimento del Comune di Brindisi prot. 287851 del 6 novembre 2024 avente ad oggetto “Indizione Conferenza di Servizi semplificata e asincrona per il 12.12.2024”; - del provvedimento del Comune di Brindisi prot. 42858 del 3 aprile 2025 avente ad oggetto “Riscontro a Conferenza dei Servizi SUAP del 6.02.2025”; - del parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Brindisi n. 2 del 1° aprile 2025 (come menzionato nel provvedimento del Comune di Brindisi prot. 42858 del 3 aprile 2025 e mai separatamente trasmesso a Iliad); - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti del Comune di Brindisi di preavviso e diniego finale relativi a un’istanza, non ulteriormente specificata nel testo, nonché i pareri negativi della Commissione Locale per il Paesaggio richiamati nei provvedimenti; con motivi aggiunti, atti relativi a una conferenza di servizi e ulteriore parere negativo paesaggistico
Esito
La controversia
Iliad Italia S.p.A. ha proposto ricorso contro il Comune di Brindisi, con contestuale impugnazione dei provvedimenti comunali di preavviso di diniego e di diniego finale, dei pareri negativi della Commissione Locale per il Paesaggio richiamati in tali atti e, ove occorrente, del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia e delle relative Norme Tecniche di Attuazione. Con motivi aggiunti ha impugnato l’atto di indizione di una conferenza di servizi semplificata e asincrona, il successivo riscontro comunale alla conferenza di servizi e un ulteriore parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia che i pareri paesaggistici richiamati nei provvedimenti non erano stati separatamente trasmessi alla ricorrente.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda di annullamento e ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., ritenendo necessario acquisire agli atti i pareri della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Brindisi n. 6 del 22 aprile 2024, n. 1 del 3 giugno 2024 e n. 2 del 1 aprile 2025, espressamente richiamati nei provvedimenti impugnati. Il Comune di Brindisi dovrà depositare tali pareri entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione effettuata dalla parte ricorrente, alla quale è stato posto l’onere di provvedere alla notificazione. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 20 luglio 2026.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice ai fini dell’acquisizione della documentazione necessaria alla decisione.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell’ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell’ambito della disciplina degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
Massime di principio
- Quando i provvedimenti impugnati richiamano pareri o altri atti presupposti non presenti nel fascicolo processuale, il giudice amministrativo può disporne l’acquisizione d’ufficio se la loro conoscenza è necessaria ai fini della decisione.
- L’amministrazione destinataria dell’ordine istruttorio deve depositare la documentazione entro il termine fissato dal giudice, decorrente dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione della stessa effettuata dalla parte onerata.
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