Sentenza n. 1981/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’accertamento - quanto al ricorso principale: dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e della legge 241/90 articolo 2, a seguito delle Denunce per il rilascio dell’attestazione di libera circolazione, presentate telematicamente all’Ufficio Esportazioni di Napoli dal dott. -OMISSIS-, in nome e per conto della Dott.ssa -OMISSIS-, in data 19/05/2021 (prot. nn. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-- cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- – cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-- all.ti da 1 a 6quater) nonché alle successive diffide del 27/09/2021, del 01/10/2021, del 20/10/2021 e del 12.11.2021 (all.ti 7, 9, 10 e 12), con le quali si chiedeva all’Ufficio Esportazione di Napoli nonché al Ministero della Cultura di rilasciare, alla luce della documentazione prodotta, e del tempo trascorso, i relativi attestati/certificati richiesti. nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alle predette istanze e alle relative diffide, mediante l’adozione di un provvedimento espresso; - quanto ai motivi aggiunti depositati il 23 maggio 2022: per l’annullamento, previa sospensione: 1) della nota del Ministero della Cultura, Ufficio Esportazione, n. -OMISSIS- del 24.3.2022 (all. 1), con la quale le istanze per il rilascio dell’attestazione di libera circolazione presentate dal dott. -OMISSIS-, per conto della Dott.ssa -OMISSIS- (prot. nn. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-- cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-- cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-– cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-; nonchè prot. nn. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-, n.-OMISSIS- - cod. -OMISSIS- -OMISSIS-e n. -OMISSIS- - cod. -OMISSIS- n. -OMISSIS-- all.ti da 2 a 5ter) sono state dichiarate improcedibili, notificata in pari data; 2) della nota del 27.12.2021, prot. -OMISSIS-, allegata alla nota del 24.3.2022 (all. 1bis); 3) della nota n. -OMISSIS- del21.3.2022; 4) della nota del 30.3.2022, prot. n. -OMISSIS- (all. 1ter); 5) della relazione tecnica della Dott.ssa -OMISSIS-, non integralmente conosciuta; 6) nonché di ogni altro provvedimento connesso, presupposto e/o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulle istanze di rilascio dell'attestato di libera circolazione e, con motivi aggiunti, provvedimenti dichiarativi dell'improcedibilità delle istanze
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione culturale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, deducendo la proprietà iure hereditatis di quattro dipinti, aveva agito ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero della Cultura e dall'Ufficio Esportazioni di Napoli sulle istanze telematiche del 19 maggio 2021, reiterate mediante successive diffide, e per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere con un atto espresso in relazione alle richieste di rilascio degli attestati di libera circolazione. Nel corso del giudizio l'amministrazione aveva rappresentato la sospensione dell'istruttoria, anche in ragione di approfondimenti svolti in sede penale sulla provenienza e autenticità delle opere. Dopo l'adozione di provvedimenti dichiarativi dell'improcedibilità delle istanze, la ricorrente li aveva impugnati con motivi aggiunti, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Successivamente aveva dichiarato di non avere più la materiale disponibilità dei beni, sottoposti a sequestro, e aveva comunicato di aver trasferito la proprietà delle opere mediante conferimento a una fondazione appositamente costituita. In ragione di tale trasferimento aveva chiesto dichiararsi l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso principale sia i motivi aggiunti ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prendendo atto della sopravvenuta perdita, da parte della ricorrente, della titolarità delle opere e quindi dell'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio e all'eventuale annullamento degli atti impugnati. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative al silenzio, ai provvedimenti dichiarativi dell'improcedibilità delle istanze e agli atti presupposti. In considerazione del tenore della pronuncia e della peculiarità della vicenda, le spese di lite sono state integralmente compensate, con espressa dichiarazione di irripetibilità del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione, esercitata dalla ricorrente con riferimento alle istanze di rilascio dell'attestato di libera circolazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; la disposizione è stata applicata a seguito del trasferimento della proprietà delle opere da parte della ricorrente.
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
Costituisce il quadro normativo richiamato per le istanze relative al rilascio dell'attestato di libera circolazione delle opere d'arte.
art. 2 l. 241/1990
È stato richiamato quale fondamento dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente perde la titolarità sostanziale del bene o del rapporto controverso e non residua alcun vantaggio pratico concretamente conseguibile dalla decisione richiesta.
- Il trasferimento del bene oggetto della controversia può determinare la sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, qualora il ricorrente stesso riconosca che non residua alcuna utilità dall'annullamento dell'atto impugnato.
- Quando il ricorso principale e i motivi aggiunti diventano improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all'esame nel merito delle censure dedotte contro il silenzio e contro gli atti successivamente adottati.
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