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Sentenza

Sentenza n. 6455/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio/inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento iniziato con istanza presentata telematicamente dalla ricorrente nel mese di maggio del 2025 e non concluso

Giustizia amministrativa202600871

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., deducendo il silenzio-inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda telematica presentata il 30 maggio 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell'Unione europea. Ha sostenuto che il termine di conclusione del procedimento fosse decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso, richiamando il termine generale previsto dalla l. n. 241/1990 e il termine speciale previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'adozione del provvedimento finale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la sussistenza del silenzio-inadempimento. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza una pronuncia dell'Amministrazione. Ha individuato nel Ministero dell'Istruzione e del Merito l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. In applicazione dell'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, ha rilevato che il procedimento deve concludersi, al massimo, entro quattro mesi dalla domanda, considerando anche l'eventuale termine per la verifica della completezza documentale e la richiesta di integrazioni. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento espresso, il Collegio ha ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, tenendo conto della natura seriale e dell'elevato numero di richieste dei procedimenti. Ha inoltre nominato quale commissario ad acta, per l'ipotesi di ulteriore inerzia, il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione contro il silenzio dell'Amministrazione e consentono al giudice di accertare l'obbligo di provvedere e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Prevede il termine entro il quale l'autorità deve verificare la completezza della documentazione e, se necessario, chiedere integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Stabilisce il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento; combinato con il termine di cui al comma 2, comporta un termine massimo complessivo di quattro mesi dalla domanda.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e divenuto Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in un altro Stato membro dell'Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e il relativo silenzio-inadempimento.
  • Ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, il procedimento di riconoscimento deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando il termine di trenta giorni per la verifica della completezza e l'eventuale richiesta di integrazioni, il termine massimo complessivo può giungere a quattro mesi dalla presentazione della domanda.
  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di persistente inerzia.
  • La natura seriale e l'elevato numero delle richieste possono giustificare l'assegnazione all'Amministrazione di un termine giudiziale più ampio per provvedere, senza escludere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio già formatosi.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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