Sentenza del 28/04/2017 n. 10546 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2006, sostenendo che gli immobili, pur iscritti in catasto, non erano ultimati, risultavano inagibili e non venivano utilizzati. Ha dedotto che la mera iscrizione catastale non fosse sufficiente a fondare l'imposizione, chiedendo il riconoscimento dell'esenzione o della riduzione del 50% prevista per i fabbricati inagibili. Ha inoltre invocato il giudicato esterno derivante da una sentenza relativa all'anno 2005, nonché l'omessa valutazione di una perizia giurata del 1992 e la violazione delle regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha affermato che l'iscrizione o l'obbligo di iscrizione al catasto integra il concetto di fabbricato rilevante ai fini ICI, mentre l'inagibilità o inabitabilità costituisce una circostanza che deve essere provata dal contribuente e riferita allo specifico periodo d'imposta. La perizia del 1992 non era sufficiente a dimostrare lo stato degli immobili negli anni 2002, 2003, 2004 e 2006. Anche la sentenza passata in giudicato relativa al 2005 non produceva effetti sulle altre annualità, poiché l'inagibilità è una condizione fattuale potenzialmente variabile nel tempo. Il contribuente è stato condannato a rimborsare al Comune di Nettuno Euro 3.000,00 per spese processuali, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1
Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato.
Il possesso di un fabbricato costituisce il presupposto dell'ICI.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2
Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.
L'iscrizione catastale, o l'obbligo di iscrizione, è sufficiente a ricondurre l'immobile alla nozione di fabbricato ai fini impositivi; la sola mancata utilizzazione non elimina automaticamente l'imposta.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8
L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
La riduzione opera solo se l'inagibilità o inabitabilità è adeguatamente dimostrata, riguarda immobili di fatto non utilizzati ed è limitata al periodo in cui la condizione sussiste.
Art. 2697 c.c.
L'onere di provare i fatti costitutivi del beneficio fiscale, come l'inagibilità dell'immobile, grava sul contribuente che intende usufruirne.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di legge e al vizio di motivazione.
Artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.
Il giudicato può impedire il riesame dello stesso punto già definitivamente accertato, ma soltanto quando vi sia identità del rapporto o di un accertamento fattuale comune e stabile; non si estende automaticamente a condizioni di fatto variabili di anno in anno.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Ha introdotto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di impugnazione integralmente respinta.
Massime di principio
- Per i tributi immobiliari, la presenza dell'immobile in catasto normalmente fonda l'imposizione; la mancata ultimazione, inagibilità o inutilizzabilità non esclude automaticamente il tributo.
- Chi chiede un'esenzione o una riduzione deve provare in modo concreto e documentato la condizione agevolativa, collegandola a ciascuna annualità contestata.
- Una perizia o una prova molto risalente nel tempo può non essere idonea a dimostrare l'inagibilità negli anni successivi: la prova deve essere temporalmente pertinente.
- Il giudicato relativo a un'annualità tributaria non si estende automaticamente agli altri anni quando riguarda una situazione di fatto variabile, come lo stato di agibilità di un immobile.
- La riduzione per inagibilità richiede normalmente sia la sussistenza dell'inagibilità o inabitabilità sia il concreto mancato utilizzo dell'immobile durante il periodo interessato.
- Nei contenziosi tributari immobiliari è opportuno conservare documentazione specifica per ogni anno, come certificazioni tecniche, provvedimenti comunali, sopralluoghi, fotografie e prove del mancato utilizzo.
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