Cassazione Penale, Sentenza n. 30890/2025 del 15/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La difesa ha impugnato il mantenimento del sequestro preventivo sostenendo che, dopo l'informativa del 26/04/2021 dalla quale sarebbero emersi indizi di frode carosello attraverso l'esame delle movimentazioni finanziarie, tutti gli atti di indagine successivi erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Nello specifico venivano indicati come viziati e quindi da escludere: a) il verbale di acquisizione documentale del 29/06/2021; b) l'informativa di reato del 23/09/2021 relativa alla consultazione della banca dati S.I.V.A.; c) la verifica fiscale del 17/03/2022, compendiata nel processo verbale di constatazione del 21/06/2022. Eliminando tali elementi, secondo il ricorrente, resterebbe solo l'informativa del 26/04/2021, insufficiente a fondare il fumus commissi delicti necessario al mantenimento del vincolo ablativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso in buona parte inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Sul primo profilo (presunta nullità per carenza di motivazione del decreto genetico) la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui la nullità per mancanza di motivazione di un decreto di sequestro preventivo deve essere dedotta mediante richiesta di riesame (art. 182 c.p.p.) e non è proponibile con l'istanza di revoca; inoltre il Tribunale di Napoli aveva motivato adeguatamente valutando gli elementi nuovi e il rischio di dismissione delle somme. Sul secondo motivo (inutilizzabilità degli atti ex art. 220 disp. att.) la Corte ha ritenuto la censura generica e priva dell'indicazione della "prova di resistenza": il ricorrente non ha specificato quali elementi sarebbero da escludere e dimostrato che, senza di essi, il restante materiale non sarebbe sufficiente a sostenere il fumus. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di una somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della facoltà prevista dall'art. 1, comma 64, l. n. 103/2017.
Norme richiamate
art. 220 disp. att. cod. proc. pen.
Invocata dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità degli atti investigativi successivi all'emersione degli indizi; la Corte ha ricordato che l'eccezione va specificata e che l'eliminazione degli elementi deve essere dimostrata come decisiva tramite la c.d. prova di resistenza, altrimenti la censura è generica e inammissibile.
art. 325 cod. proc. pen.
Richiamato per ricordare che il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso per sola violazione di legge; la Corte specifica che nella nozione rientrano anche gravi vizi di motivazione che rendono inintelligibile l'iter logico.
art. 182 cod. proc. pen.
Applicato per stabilire il regime della nullità degli atti incidentali (es. decreto genetico privo di motivazione): la nullità deve essere rilevata o dedotta con la richiesta di riesame, entro i termini previsti, a pena di decadenza.
art. 180 cod. proc. pen.
Richiamato solo per contrasto: non è il regime applicabile alle nullità degli atti incidentali poiché quello (art. 180) riguarda nullità del giudizio principale.
art. 616 cod. proc. pen.
Predisposto per la condanna alle spese processuali dell'inammissibile ricorrente; la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
Richiamata per giustificare l'aumento della sanzione pecuniaria oltre il massimo previsto dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso, tenuto conto delle ragioni dell'inammissibilità stessa.
Massime di principio
- La nullità per mancata motivazione di un decreto genetico di sequestro preventivo va fatta valere con la richiesta di riesame (art. 182 c.p.p.); se non eccepita tempestivamente è inammissibile in seguito.
- Nel contestare l'inutilizzabilità di atti per violazione delle garanzie (art. 220 disp. att.), la difesa deve indicare chiaramente quali atti vanno esclusi e dimostrare, con la "prova di resistenza", che l'espunzione renda insufficienti le residue risultanze a sostenere il fumus commissi delicti.
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari reali è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il provvedimento; censure generiche sulla motivazione o prive di specificazione fattuale sono destinate a essere respinte.
- Il giudice dell'appello/tribunale che valuta una istanza di revoca deve comunque motivare sulla persistenza del periculum in mora; tuttavia la funzione di verifica formale della genesi della misura resta propria del riesame.
- In caso di inammissibilità del ricorso, sono frequenti condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende; va valutato il rischio di aggravio economico prima di proporre impugnazioni manifestamente generiche o tardive.
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