Cassazione Penale, Sentenza n. 33592/2024 del 04/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva annullato parte della misura cautelare ma confermato la custodia in carcere per il capo B (art. 74 d.P.R. n. 309/90). Il difensore ha articolato due motivi: (1) violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e carenza/illogicità della motivazione con travisamento della prova relativamente alla presunta partecipazione dell'imputato all'associazione criminale, lamentando che la motivazione non avrebbe dimostrato l'elemento psicologico dell'apporto all'organizzazione; (2) violazione degli artt. 274-275, comma 3, c.p.p. in ordine alle esigenze cautelari, sostenendo che gli elementi in atti (domicilio fuori regione, contratto di comodato gratuito) avrebbero potuto superare la presunzione di pericolosità e rendere idonei gli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, lo ha ritenuto generico: il Tribunale aveva invece motivatamente collegato le captazioni e le immagini di videosorveglianza alla presenza dell'imputato nell'abitazione dell'esponente apicale (Landolfo) in servizio di vigilanza della piazza di spaccio e alla sua attività di vendita, dato confermato anche dalla dichiarazione del collaboratore di giustizia Pasquale Cristiano. Quanto al secondo motivo, è stato anch'esso ritenuto generico perché non indicava concretamente gli elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità; inoltre il Tribunale ha correttamente valorizzato la recente temporalità dei fatti (giugno 2022), il grave contesto delinquenziale e la pervicacia della condotta. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74
La norma è stata applicata come fondamento giuridico per la misura cautelare relativa ai reati di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori (captazioni, videosorveglianza, dichiarazioni del collaboratore) giustificassero la valutazione della partecipazione del ricorrente al gruppo dedito allo spaccio ai sensi della normativa sugli stupefacenti
codice di procedura penale, artt. 274-275, comma 3
Richiamati in relazione alla verifica delle esigenze cautelari e alla presunzione di pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato elementi concreti e specifici idonei a superare la presunzione juris tantum di pericolosità rilevata dal Tribunale
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (conv. L. 18 dicembre 2020)
Richiamato per motivare la trattazione scritta del procedimento in Cassazione in assenza di richiesta di discussione orale; procedimento svolto con depositi scritti delle conclusioni
disposizioni attuative codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia (comunicazioni e segnalazioni previste dopo la decisione)
Massime di principio
- I motivi di ricorso per Cassazione che risultano generici, cioè che non indicano con precisione l'errore giuridico o la specifica omissione/contraddizione della motivazione, saranno dichiarati inammissibili.
- Quando la custodia cautelare è basata su indizi concreti e recenti (captazioni, immagini di videosorveglianza, riscontri dichiarativi di collaboratori), il giudice può ritenere sufficiente tale quadro per confermare la misura, specie in contesti delinquenziali gravi e con pervicacia della condotta.
- Per superare la presunzione judiciale di pericolosità sociale ai fini cautelari occorrono elementi specifici e provati (es. stabile collocazione lavorativa, forte legame familiare/documentato, assenza di ruoli nell'organizzazione, residenza e controlli certi): mere asserzioni generiche o l'indicazione di un domicilio non suffragato non sono sufficienti.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale criticare compiutamente la motivazione del provvedimento impugnato, indicando i passaggi logici o le valutazioni probatorie che si ritengono viziati, non limitandosi ad affermazioni apodittiche.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende; quindi bisogna valutare attentamente la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso in Cassazione.
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