Cassazione Penale, Sentenza n. 31384/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un indagato sottoposto a custodia cautelare in carcere per fatti ritenuti dal GIP e poi dal tribunale del riesame integranti un tentato omicidio aggravato dalla premeditazione, oltre alla detenzione e al porto di arma da fuoco. Secondo l'impostazione accolta in sede cautelare, l'agente avrebbe esploso colpi di pistola contro la persona offesa, di notte, da una motocicletta in movimento, mirando ad altezza d'uomo; il fatto sarebbe maturato come ritorsione per una precedente aggressione subita e sarebbe confermato anche da conversazioni intercettate. La difesa ha impugnato l'ordinanza di riesame con quattro motivi: 1) erronea qualificazione del fatto come tentato omicidio anziché lesioni personali aggravate, sostenendo che gli elementi oggettivi mostrassero una mera finalità intimidatoria, anche perché i colpi avevano attinto il calcagno, la pistola sarebbe stata puntata verso il basso e non vi sarebbe prova univoca di animus necandi; 2) insussistenza della premeditazione, perché l'azione sarebbe stata la reazione immediata a un precedente fatto ingiusto, senza un intervallo apprezzabile di riflessione; 3) erroneo diniego dell'attenuante della provocazione, invocando la continuità causale tra l'offesa subita e la reazione; 4) insussistenza delle esigenze cautelari nella forma più grave, ritenendo sufficiente una misura meno afflittiva, come gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, alla luce del tempo trascorso e dell'ammissione di responsabilità. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha ritenuto immune da vizi la motivazione del tribunale del riesame sulla gravità indiziaria: la condotta, valutata ex ante, era idonea a integrare un tentato omicidio per l'uso di una pistola, la direzione dello sparo, la dinamica da veicolo in movimento, l'orario notturno e il numero dei colpi; il fatto che il proiettile avesse attinto una parte non vitale non bastava, da solo, a escludere l'intenzione omicidiaria. La Corte ha inoltre valorizzato le intercettazioni come ulteriore elemento confermativo dell'intenzione di reagire in modo grave all'offesa subita, rilevando che la relativa interpretazione è questione di merito censurabile solo per manifesta illogicità. È stata confermata anche la premeditazione, perché il proposito criminoso era risultato fermo e perseguito con preparazione, nonostante il lasso temporale ridotto, e l'aggravante della provocazione è stata esclusa per carenza di allegazioni specifiche e per la possibile trasformazione dell'impulso in vendetta. Infine, la custodia in carcere è stata ritenuta proporzionata e adeguata in ragione della gravità del fatto, della personalità dell'indagato e del rischio di reiterazione, sicché la mera allegazione del decorso del tempo e dell'ammissione di aver sparato non ha scalfito la motivazione del riesame. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
norma invocata per censurare violazione di legge ed illogicità della motivazione in cassazione
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per il riassunto nei limiti strettamente necessari dei motivi di ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione
art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.
richiamato per il pericolo di reiterazione e l'attualità delle esigenze cautelari
art. 62 n. 2 c.p.
richiamato in tema di attenuante della provocazione
art. 56 c.p.
richiamato implicitamente nella definizione del delitto tentato
art. 52 d.lgs. 196/03
richiamato per l'omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento
Massime di principio
- In sede di legittimità sulle misure cautelari, il controllo della Corte di cassazione sulla gravità indiziaria è limitato alla verifica della coerenza logico-giuridica della motivazione, non potendo tradursi in una nuova valutazione del fatto o delle prove.
- La distinzione tra tentato omicidio e lesioni personali dipende sia dall'atteggiamento psicologico dell'agente sia dalla concreta potenzialità lesiva della condotta, desumibili da arma impiegata, zona attinta e modalità dell'azione.
- L'idoneità degli atti nel delitto tentato va valutata ex ante, considerando contesto, mezzi e modalità della condotta, per stabilire se essa abbia creato un pericolo attuale e concreto per il bene giuridico.
- Il fatto che la vittima sia stata colpita in una parte non vitale non esclude di per sé l'animus necandi, potendo la traiettoria dipendere da errore di mira, movimento del mezzo o reazione della persona offesa.
- Le intercettazioni sono valutate dal giudice di merito quanto a contenuto e contesto; in cassazione l'apprezzamento è censurabile solo se fondato su criteri manifestamente illogici o irragionevoli.
- La premeditazione richiede la perdurante risoluzione criminosa e un intervallo temporale apprezzabile, ma la verificazione concreta dell'aggravante dipende soprattutto dalla fermezza del proposito e dalle modalità preparatorie dell'azione.
- L'attenuante della provocazione non opera quando il fatto ingiusto altrui costituisca mera occasione del delitto e la reazione risulti ormai trasformata in vendetta o rancore, oppure quando manchino allegazioni sufficienti a verificare il nesso causale e la proporzione.
- Le esigenze cautelari possono essere desunte dalla gravità del fatto, dalla personalità dell'indagato, dal contesto e dalle condotte successive, senza che sia necessaria la previsione di specifiche occasioni future di reiterazione.
- La scelta della custodia in carcere è legittima quando il giudice dia conto dell'inadeguatezza di misure meno afflittive rispetto al concreto pericolo di recidiva e alla personalità emergente dagli atti.
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