Cassazione Penale, Sentenza n. 41471/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in cinque motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto ai gravi indizi di colpevolezza, contestando la fondatezza degli elementi ritenuti probatori (assenza di prova di conoscenza fra Cangemi e Zlatan, interpretazione delle intercettazioni, incongruenze tra atti investigativi e sommarie informazioni); 2) violazione dell'art. 350 c.p.p. per aver raccolto sommarie informazioni testimoniali senza assistenza del difensore essendo già persona nei cui confronti si svolgevano indagini; 3) vizio nella qualificazione dell'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1 c.p.), sostenendo che mancasse la prova di una concreta finalità agevolatrice dell'associazione e che l'evento omicidiario potesse essere estemporaneo; 4) errata applicazione dell'art. 384 c.p. (causa di esclusione della colpevolezza basata sul nemo tenetur se detegere), deducendo che le false dichiarazioni sarebbero state rese per tutelare se stesso e non per creare un alibi ad altri; 5) insussistenza delle esigenze cautelari e della attualità del pericolo di reiterazione, richiamando il “tempo silente” e contestando l'uso della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo e ha confermato la presenza di gravi indizi di colpevolezza sulla base di immagini di videosorveglianza, tabulati telefonici, contraddizioni tra sommarie informazioni e l'interrogatorio, nonché ulteriori elementi di contesto (contatti post-audizione, frequentazioni con soggetti della cosca). Sul secondo motivo la Corte ha escluso che dalla mera intercettazione discendesse automaticamente la condizione che imponeva le garanzie di cui all'art. 350 c.p.p., rilevando l'assenza di allegazioni specifiche in tal senso e la preclusione di accertamenti di fatto in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte ha ritenuto provata la conoscenza e la posizione apicale del soggetto favorito (Corso), per cui l'aiuto reso ne poteva agevolare la cosca; è stato richiamato il principio che la finalità mafiosa può coesistere con interesse personale. Il quarto motivo è respinto poiché le dichiarazioni del Cangemi risultavano indirizzate a creare un alibi per l'omicida e non ad escludere il proprio sospetto; dunque la causa di esclusione invocata non trova applicazione. Anche il quinto motivo è infondato: il Tribunale del riesame ha correttamente valutato le esigenze cautelari, richiamando la gravità del fatto, il pericolo di reiterazione e la necessità di recidere i rapporti con il contesto criminale; la Corte ha pertanto confermato la custodia cautelare e condannato il ricorrente alle spese ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 378 cod. pen.
Norma del reato contestato (favoreggiamento personale); la Corte ha ritenuto sussistere l'elemento materiale e la falsa testimonianza correlata all'agevolazione di terzi.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante mafiosa richiamata: la Corte ha interpretato l'aggravante in senso sostanziale ritenendo che l'aiuto reso a un esponente apicale dell'organizzazione integrasse una finalità di agevolazione dell'associazione, anche in concorso con motivazioni egoistiche.
art. 350 cod. proc. pen.
Regole sulle sommarie informazioni testimoniali e assistenza del difensore: la Corte ha osservato che la sussistenza della qualità di 'persona nei cui confronti si svolgono indagini' non può essere desunta automaticamente dalla sola intercettazione e che la questione richiedeva accertamenti di fatto non devoluti in Cassazione.
art. 384 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorso come causa di esclusione della colpevolezza (nemo tenetur se detegere): la Corte ha ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni, non si trattasse di un rifiuto di autoincriminazione finalizzato a tutelare solo se stesso, ma di false dichiarazioni idonee a creare un alibi per l'autore dell'omicidio, escludendo così l'applicabilità della causa invocata.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa sull'attualità delle esigenze cautelari per reati aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p.; la Corte ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi sufficienti per superare la presunzione e che le esigenze cautelari fossero attuali e concrete.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese del procedimento avanti alla Corte di Cassazione: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ex articolo richiamato.
art. 335 cod. proc. pen.
Registro degli indagati: la Corte ha richiamato che la formale iscrizione non è necessaria per far valere le garanzie dell'indagato, ma ha osservato che la prova che il Cangemi già rivestisse quella condizione non è stata adeguatamente allegata.
Massime di principio
- In sede cautelare la gravità indiziaria può essere fondata su un insieme di elementi anche indiziari (videoregistrazioni, tabulati, intercettazioni e contraddizioni dichiarative) purché la motivazione sia coerente e logicamente congrua.
- La semplice intercettazione non determina automaticamente la qualifica di 'persona nei cui confronti si svolgono indagini': occorrono elementi concreti che facciano sorgere il sospetto di responsabilità; l'onere di allegazione è della difesa e la valutazione dei fatti può essere preclusa in sede di legittimità.
- L'aggravante mafiosa (art. 416-bis.1) può essere riconosciuta quando la condotta agevoli soggetti apicali dell'associazione; non è necessario che la finalità di agevolazione sia esclusiva: può concorrere con motivazioni personali.
- La causa di esclusione fondata sul nemo tenetur (autotutela di non autoincolpare) non opera se le false dichiarazioni risultano funzionali a creare un alibi per altri piuttosto che a sottrarre se stessi al sospetto: va valutato il contenuto e la finalità delle dichiarazioni.
- Per contrastare la presunzione di attualità delle esigenze cautelari nei delitti di mafia (art. 275, comma 3 c.p.p.), la difesa deve fornire elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l'assenza di pericolo di reiterazione e l'inefficacia delle misure alternative; deduzioni generiche non sono sufficienti.
- Questioni di fatto complesse (es. valutazione probatoria delle immagini, tabulati, significato delle conversazioni) sono difficilmente sindacabili in Cassazione e richiedono tempestiva deduzione e prova in sede di merito o di riesame.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41388/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41391/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41392/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41395/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41396/2024 del 12/11/2024
- Sentenza penale · 12 nov 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 41398/2024 del 12/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →