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Sentenza

Sentenza n. 2053/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 286/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503959

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio della carta del docente per sei annualità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Como n. 286/2024, notificata al Ministero l'8 novembre 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato l'Amministrazione ad accreditare sul borsellino elettronico della ricorrente il beneficio della carta del docente, pari a 500 euro annui, per le annualità 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 3.000 euro. La ricorrente ha inoltre dedotto il mancato pagamento delle spese legali riconosciute nella sentenza presupposta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e, mediante relazione, ha confermato il perdurare dell'inadempimento anche quanto alle spese legali.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché dopo la notificazione della sentenza era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Nel merito ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, che la pretesa economica risultava documentata e che il Ministero non aveva dedotto né dimostrato l'adempimento. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare gli importi dovuti entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, detraendo eventuali pagamenti effettuati medio tempore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e conclusione dell'incarico entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tale rito per dichiarare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza, nominando anche un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza alla pubblica amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è procedibile nei confronti di una pubblica amministrazione quando, dopo la notificazione della sentenza da eseguire, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
  • Quando una sentenza passata in giudicato ha riconosciuto a un privato una prestazione economica e l'amministrazione non dimostra di avervi adempiuto, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine prefissato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento alla persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
  • Le funzioni commissariali possono essere affidate a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica senza riconoscimento di un compenso aggiuntivo quando l'incarico rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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