Cassazione Penale, Sentenza n. 33904/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 6 marzo 2026, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. dopo l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata dell’8 novembre 2024. In appello le parti avevano concordato la pena di un anno e due mesi di reclusione, previa rinuncia dell’imputato ai motivi riguardanti la responsabilità. In cassazione l’imputato ha lamentato la mancata applicazione di una causa di non punibilità e l’incongrua determinazione della pena concordata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel concordato in appello, non sono ammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p. e ai vizi di determinazione della pena che non abbiano prodotto una sanzione illegale. La declaratoria è stata pronunciata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., in relazione all’art. 591, comma 2, c.p.p. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge
La sentenza emessa a seguito di concordato in appello può essere impugnata in cassazione per vizi della formazione della volontà, del consenso del pubblico ministero o per difformità della decisione rispetto all’accordo; sono invece inammissibili le censure sui motivi rinunciati, sull’omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento e sulla pena, salvo che ne derivi l’illegalità della sanzione.
art. 129 c.p.p.
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge
Nel ricorso contro una sentenza di concordato in appello non è ammissibile la censura che deduca la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento previste dall’art. 129 c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano,in base al disposto dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all’art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano, senza formalità, nei casi e secondo il procedimento richiamati dalla disposizione.
art. 591, comma 2, c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano,in base al disposto dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all’art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata quale base processuale, in relazione all’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., per la declaratoria de plano di inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da Giuseppe Losco deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 591, comma 2, c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso deve essere pronunciata senza formalità, con provvedimento emesso de plano,in base al disposto dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in relazione all’art. 591, comma 2, cod. proc. pen.
La disposizione è richiamata quale base processuale, in relazione all’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., per la declaratoria de plano di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza pronunciata a seguito di concordato in appello sono ammissibili le censure relative alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della pronuncia rispetto al contenuto concordato.
- Nel medesimo giudizio sono inammissibili le doglianze riguardanti motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi di determinazione della pena, a meno che questi ultimi abbiano determinato l’irrogazione di una sanzione illegale, perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., in relazione all’art. 591, comma 2, c.p.p.
Come è indicizzato
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