Cassazione Penale, Sentenza n. 22154/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari a causa di numerose e gravi patologie (cardiopatia ischemica cronica in soggetto iperteso, fumatore e obeso; OSAS di grado grave; BPCO con enfisema polmonare diffuso; grave compromissione neurologica agli arti inferiori) che, secondo una consulenza tecnica di parte e i referti sanitari della casa circondariale, lo espongono a rischio elevatissimo di eventi ischemici, cerebrovascolari e respiratori con possibile evoluzione negativa quoad vitam. Il ricorso articolava tre motivi: (i) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 275 c.4-bis cod.proc.pen. (valutazione del periculum quoad vitam), (ii) violazione dell'art. 299 c.4-ter cod.proc.pen. per il rifiuto di disporre accertamento peritale sullo stato di salute, (iii) vizio di motivazione sugli elementi che renderebbero inadeguata la sola misura in atto a soddisfare le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi: ha censurato l'ordinanza del Tribunale del riesame per non aver disposto gli accertamenti peritali ex art. 299 c.4-ter nonostante la presenza di una documentazione sanitaria e di una consulenza tecnica di parte che prospettavano un "fumus" di incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione e un rischio quoad vitam. Ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catanzaro, disponendo che la valutazione tenga conto dei principi richiamati e previa nomina di un perito ai sensi dell'art. 220 e ss. cod. proc. pen.. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Disposta altresì la trasmissione agli uffici per gli adempimenti di legge (art. 94 disp. att.). Sentenza emessa il 24/02/2026.
Norme richiamate
art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.
"se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275 comma 5 bis, ovvero se tali condizioni (...) risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza (...) gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi dell’art. 220 e seguenti (...)"
Il giudice che non ritenga di accogliere subito la richiesta basata su condizioni di salute deve, se sussiste un apprezzabile "fumus" di incompatibilità, disporre immediatamente accertamenti medici nominando un perito; è però consentito un esame preliminare di ammissibilità per verificare la sussistenza di tale "fumus", senza entrare nel merito prima della perizia.
art. 275, comma 4-bis cod. proc. pen. (e richiamo al comma 5-bis)
Norma di riferimento per le condizioni di salute che possono giustificare la revoca o la sostituzione della custodia cautelare; la valutazione dell'incompatibilità con la detenzione richiede attenzione al periculum quoad vitam e alla concreta possibilità di cure efficaci in ambiente carcerario.
art. 220 e ss. cod. proc. pen.
Indica le regole per la nomina e l'attività del perito che deve effettuare gli accertamenti tecnici richiesti dal giudice; la perizia costituisce il mezzo probatorio necessario per valutare l'eventuale incompatibilità delle condizioni di salute con la detenzione.
art. 309, comma 7 cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione, in caso di annullamento, di rinviare la causa al giudice competente per un nuovo giudizio secondo le indicazioni fornite.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizioni procedurali relative agli adempimenti amministrativi conseguenti al provvedimento di annullamento.
Massime di principio
- Quando il detenuto prospetta gravi patologie e allega referti o consulenze che indicano rischio per la vita, il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione della misura senza valutare se sussista un apprezzabile "fumus" di incompatibilità: in presenza di tale fumus è obbligatorio disporre accertamenti medici peritali ex art. 299 c.4-ter.
- Il giudice può effettuare una verifica preliminare di ammissibilità per accertare l'esistenza di elementi che giustifichino la perizia, ma non può decidere sul merito della compatibilità delle cure in carcere prima della perizia stessa.
- La semplice possibilità che cure esterne possano essere utilizzate non esonera il giudice dall'ordinare la perizia se la documentazione prospetta rischi concreti e gravi quoad vitam; occorre valutare la praticabilità e l'efficacia delle terapie in regime carcerario.
- La mancata produzione da parte del detenuto di documentazione utile (es. certificati di invalidità) o il rifiuto di presidi terapeutici forniti dall'istituto possono influire negativamente sulla valutazione dell'incompatibilità, ma non suppliscono al dovere del giudice di ordinare accertamenti quando il fumus sussista.
- Le contestazioni generiche sulla perdurante inadeguatezza di misure meno afflittive sono, di per sé, inammissibili se non accompagnate da elementi concreti che dimostrino il cambiamento della situazione rispetto al momento dell'applicazione della misura cautelare.
- In caso di annullamento per omessa perizia, la Corte rinvia il giudizio al giudice del riesame che dovrà nominare perito e valutare nuovamente la compatibilità delle cure con la detenzione alla luce della consulenza tecnica e della documentazione sanitaria.
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