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Sentenza

Sentenza n. 4331/2026 - Milano, Sezione 5

per l’annullamento a) del decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ministero dell’Istruzione e del merito n. 0002050 datato 9.9.2025 e pubblicato in pari data, a firma digitale del Direttore generale dott.ssa Luciana Volta, con cui, a parziale rettifica delle operazioni disposte con decreto n. 2001 del 30.8.2025 e, limitatamente alla Diocesi di Bergamo-Milano – Pavia, è revocata l’individuazione per l’assunzione a tempo indeterminato nei ruoli degli insegnati di religione cattolica della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e la relativa assegnazione, tra gli altri, della candidata odierna ricorrente dott. Federica Buelli; b) della conseguente graduatoria rettificata; c) di ogni altro provvedimento o atto richiamato, preordinato, connesso, risalente, presupposto e/o conseguente a quelli impugnati, eventualmente ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202601168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia del 9 settembre 2025, che ha rettificato la graduatoria del concorso straordinario per insegnanti di religione cattolica e revocato l’individuazione della ricorrente per l’assunzione a tempo indeterminato, nonché la graduatoria rettificata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, partecipante al concorso straordinario indetto con D.D. n. 1327 del 29 maggio 2024, era stata individuata tra gli aventi diritto all’assunzione a tempo indeterminato. La rettifica della graduatoria le ha escluso dal computo il servizio svolto negli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015, con una riduzione di otto punti e la revoca dell’individuazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’Intesa CEI-MIUR del 28 giugno 2012, resa esecutiva dal d.P.R. n. 175/2012, e dell’art. 7, comma 3, e dell’Allegato 9 del bando, oltre a violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e carenza di motivazione: sosteneva che il diploma in Scienze religiose conseguito nel giugno 2013 fosse titolo idoneo, secondo il regime transitorio dell’Intesa, per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria e che il bando attribuisse quattro punti per ciascun anno di servizio utile. Con il secondo motivo ha denunciato eccesso di potere per carenza di motivazione, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché violazione dell’art. 97 Cost., rilevando che la rettifica si limitava a una generica indicazione di non validità del servizio senza chiarire le ragioni dell’esclusione né documentare un’adeguata verifica dei titoli e delle annualità.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente e accolto entrambi i motivi. Il bando attribuiva quattro punti per ogni anno di insegnamento della religione cattolica prestato nelle scuole statali con i titoli e alle condizioni personali previsti dall’Intesa; quest’ultima consentiva, fino al termine dell’anno scolastico 2016/2017, l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria anche a chi possedeva un diploma di Scienze religiose rilasciato entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013/2014. La ricorrente aveva documentato il diploma conseguito nel giugno 2013 e il servizio prestato nelle due annualità contestate, interamente comprese nel regime transitorio. La dicitura della scheda di valutazione «no servizio dal a.s. 2013 al 2015» indicava l’esito della verifica, ma non il presupposto fattuale o normativo dell’esclusione. Il Ministero, nonostante l’ordine istruttorio del TAR, non ha fornito chiarimenti né prodotto la documentazione richiesta; il Collegio ha quindi desunto dal comportamento processuale argomenti di prova a favore della ricorrente ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a., rilevando che la documentazione da lei prodotta non era stata smentita. Ha ritenuto pertanto la rettifica affetta da difetto di adeguata motivazione e di istruttoria e ha annullato gli atti impugnati nei limiti dell’interesse della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Allegato 9 al D.D. n. 1327/2024

    L’Allegato 9 al D.D. 1327/2024 (Doc. 20), relativo alla valutazione dei titoli, attribuisce infatti quattro punti per ciascun anno di servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica “nelle scuole di ogni ordine e grado statali con il possesso dei titoli e alle condizioni personali prescritti dall’Intesa”.

    Il bando riconosce quattro punti per ciascun anno di servizio che sia stato svolto nelle scuole statali con i titoli e alle condizioni richiesti dall’Intesa.

  • Punto 4.3.1, lett. b.1), dell’Intesa CEI-MIUR del 28 giugno 2012, resa esecutiva dal d.P.R. 20 agosto 2012, n. 175

    In particolare, il punto 4.3.1, lett. b.1), dispone che «A decorrere dall’entrata in vigore della presente intesa e fino al termine dell'anno scolastico 2016-2017, l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato, fermo il riconoscimento di idoneità di cui al punto 2.5.: (…) b) nelle scuole dell'infanzia e primarie: b.1) a coloro che siano in possesso di un diploma di scienze religiose rilasciato, entro l'ultima sessione dell'anno accademico 2013-14, da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana».

    Nel periodo transitorio fino alla fine dell’anno scolastico 2016/2017, il diploma di Scienze religiose rilasciato entro l’ultima sessione dell’anno accademico 2013/2014 da un istituto riconosciuto dalla CEI costituisce titolo utile per insegnare religione cattolica nelle scuole dell’infanzia e primarie.

  • Art. 64, comma 4, c.p.a.

    Ciò posto, questo Giudice ritiene di desumere dal comportamento tenuto dal resistente Ministero argomenti di prova ex art. 64, comma 4 c.p.a. in favore di parte ricorrente, che ha fornito adeguata documentazione circa lo svolgimento delle annualità di servizio in forza del diploma in Scienze religiose, e non è stata smentita dall’intimato Ministero.

    Quando l’amministrazione non adempie un incombente istruttorio, il giudice può trarre dal suo comportamento argomenti di prova a favore della parte che abbia documentato i fatti controversi, purché tali fatti non siano contraddetti dagli altri elementi di causa.

Massime di principio

  • Nel concorso per l’insegnamento della religione cattolica, il servizio svolto nella scuola dell’infanzia e primaria durante il regime transitorio dell’Intesa CEI-MIUR deve essere valutato quando il candidato possedeva il diploma di Scienze religiose rilasciato entro il termine previsto dall’Intesa e ricorrevano le condizioni richieste.
  • La rettifica di una graduatoria concorsuale che escluda un servizio documentato deve indicare le ragioni fattuali e normative dell’esclusione; una scheda che riporti soltanto l’esito negativo della valutazione, senza esplicitarne il presupposto, non consente di comprendere la decisione amministrativa.
  • Se l’amministrazione non adempie un ordine istruttorio del giudice, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. il giudice può desumere argomenti di prova a favore del ricorrente e ritenere provati i fatti documentati da quest’ultimo, quando non siano smentiti dagli altri elementi acquisiti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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