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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29451/2025 del 12/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Foggia con cui fu rigettato l'incidente di esecuzione volto a ottenere la rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura Generale della Corte d'appello di Bari. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 78 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo che i titoli posti in esecuzione dovevano essere raggruppati in tanti cumuli parziali quanti sono i periodi di espiazione derivanti da titoli esecutivi definitivi, escludendo i periodi di custodia cautelare, e che il Tribunale non aveva verificato se i periodi di detenzione presi in considerazione fossero riferibili a espiazione pena definitiva o a custodia cautelare, limitandosi ad affermazioni apodittiche in contrasto con la precedente pronuncia di annullamento della Corte di cassazione

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato perché la motivazione dell'ordinanza impugnata è meramente apparente: il Tribunale si è limitato ad enunciare la correttezza del calcolo operato dalla Procura Generale senza spiegare l'iter logico-giuridico e senza chiarire se i periodi di detenzione considerati per formare i cumuli parziali siano riferibili a titoli esecutivi definitivi (espiazione pena) o a misure di custodia cautelare (inidonee ai fini del cumulo parziale). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Foggia per nuovo giudizio in funzione di giudice dell'esecuzione, con istruzioni di motivare adeguatamente e verificare la natura dei periodi di detenzione presi in considerazione

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Il criterio moderatore del limite del quintuplo della pena più grave va applicato tenendo conto dei cumuli parziali formati in relazione ai periodi di espiazione determinati da titoli esecutivi definitivi; i periodi in custodia cautelare non rilevano ai fini della formazione dei cumuli parziali

  • Sez. 1, n. 26270 del 23/04/2004 (Di Bella, Rv. 228138-01)

    In tema di concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie, il principio del cumulo materiale trova applicazione anche nel caso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, con le sole limitazioni previste dall'art. 78 cod. pen., a nulla rilevando che non sia stato in precedenza emesso il relativo provvedimento, avente natura meramente dichiarativa, posto che il principio dell'unità delle pene concorrenti si ispira, da un lato, all'esigenza di assicurare una corretta realizzazione della pretesa punitiva e, dall'altro, a quella di evitare al condannato un possibile pregiudizio derivante dall'autonoma e distinta esecuzione delle pene inflitte per una pluralità di reati. Tale principio è riferibile solo alle pene inflitte per reati commessi prima dell'inizio della detenzione, mentre, qualora durante l'espiazione di una determinata pena o dopo che l'esecuzione di quest'ultima sia stata interrotta, il condannato commetta un nuovo reato, si deve procedere ad ulteriore cumulo, comprendente, oltre alla pena inflitta per il nuovo reato, la parte risultante dal cumulo precedente, non ancora espiata alla data del nuovo reato; e la decorrenza del nuovo cumulo va fissata nella data dell'ultimo reato ovvero in quella del successivo arresto, secondo che il nuovo reato sia stato commesso durante l'espiazione della pena precedente oppure dopo la sua interruzione

    Occorre formare tanti cumuli parziali quanti sono i periodi di reclusione derivanti da titoli esecutivi definitivi; il Pubblico Ministero deve individuare le date di ingresso e uscita per espiazione pena e raggruppare le sentenze i cui reati sono anteriori a ciascun periodo di detenzione

  • Sez. 1, n. 16841 del 20/03/2024

    Pronuncia di annullamento che ha rilevato vizio di motivazione apparente nell'ordinanza del Tribunale di Foggia e ha indicato la necessità di adeguata ricognizione dei diversi periodi di detenzione e della loro natura (espiazione vs custodia cautelare) ai fini della formazione dei cumuli parziali

Massime di principio

  • Per l'applicazione dell'art. 78 c.p. i cumuli devono essere formati in modo parziale in relazione ai diversi periodi di espiazione derivanti da titoli esecutivi definitivi; i periodi di custodia cautelare non vanno considerati per la formazione dei cumuli parziali
  • Il pubblico ministero che dispone il cumulo deve effettuare un calcolo cronologico preciso: determinare le date di entrata e uscita dal carcere per espiazione pena e raggruppare le pene i cui reati siano stati commessi anteriormente a ciascun periodo di detenzione
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare esplicitamente l'iter logico-giuridico: indicare quali periodi di detenzione sono riconosciuti come titolo esecutivo definitivo, come sono stati formati i cumuli parziali e perché il criterio moderatore non si applica (se così ritenuto)
  • Se la motivazione è apodittica o non risponde ai quesiti sollevati dal ricorrente o dalla precedente pronuncia di cassazione, la decisione è annullabile e si dispone il rinvio per nuovo giudizio
  • In presenza di più titoli esecutivi anteriori all'ultimo ordine di carcerazione definitivo, ci si aspetta l'emissione di corrispondenti titoli esecutivi e la corretta formazione dei cumuli parziali per applicare il limite moderatore dell'art. 78 c.p.

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