Sentenza n. 81/2026 - Bari, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1658/2024 del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro, pubblicata in data 17 settembre 2024 e notificata come per legge in data 18 settembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trani - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente e al bonus di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo il persistente inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata all'Amministrazione il 18 settembre 2024. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico della Carta del Docente, per una annualità pari a 500 euro, oltre interessi o rivalutazione, e aveva condannato il Ministero alla relativa attribuzione. La ricorrente ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero non si è costituito e non ha dedotto né provato l'avvenuto adempimento. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione debitrice di somme di denaro e la comprovata formazione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Trani, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), e dell'art. 114 c.p.a., rilevando che il titolo giudiziale era stato notificato all'Amministrazione, che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e che la sentenza aveva acquisito valenza di cosa giudicata. In assenza di prova dell'adempimento o di giustificazioni dell'inerzia, ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza o dalla sua notificazione, se anteriore, procedendo al pagamento delle somme riconosciute. La nomina del commissario ad acta è stata riservata all'eventuale persistente inadempimento dopo la scadenza del termine. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei conti per le valutazioni di competenza.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ma resta circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi a domande ulteriori o meramente correlate.
art. 114, comma 2, c.p.a.
ha comprovata valenza di cosa giudicata
La formazione del giudicato sulla sentenza del giudice ordinario costituisce il presupposto per l'esperimento dell'azione di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo
Quando il titolo giudiziale impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, l'azione esecutiva è procedibile solo dopo la notifica del titolo e l'inutile decorso di 120 giorni.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ma deve rimanere limitato alla stretta esecuzione del comando giudiziale, senza consentire la proposizione di domande ulteriori o soltanto collegate al giudicato.
- Per l'esecuzione di un titolo giudiziale avente ad oggetto il pagamento di somme di denaro da parte della pubblica amministrazione, l'azione esecutiva presuppone la notifica del titolo e l'infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata la formazione del giudicato e decorso il termine dilatorio per l'esecuzione, la mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione resistente giustifica l'ordine giudiziale di integrale esecuzione entro un termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza.
- La nomina del commissario ad acta può essere riservata a una fase successiva, condizionandola all'eventuale persistente inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine fissato nella sentenza di ottemperanza.
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