Sentenza n. 5271/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del decreto di rigetto dell'istanza di emersione N. P-CE/L/N/2020/100730, emesso dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Caserta il 08.06.2021, e notificato al costituito procuratore il 28/07/2025, nonchè di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell’istanza di emersione di un rapporto di lavoro domestico, presentata ai sensi dell’art. 103 d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Caserta aveva rigettato l’istanza di emersione, ritenendo non chiarita la circostanza che il richiedente e la persona non autosufficiente da assistere fossero la stessa persona. Sono stati dedotti: la violazione delle garanzie partecipative per omessa notificazione del preavviso di rigetto; la violazione e falsa applicazione dell’art. 103 d.l. 34/2020, del D.M. 27 maggio 2020 e delle circolari ministeriali applicabili; il difetto e l’insufficienza della motivazione; la violazione dei principi di logicità e ragionevolezza; l’insussistenza del presupposto del diniego; l’eccesso di potere per difetto di motivazione ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Il ricorrente ha sostenuto che il datore di lavoro effettivo fosse il soggetto istante, quale fruitore dell’attività assistenziale, e che l’Amministrazione non avesse chiarito le ragioni dei propri dubbi né svolto un accertamento contrario. Il TAR ha rilevato inoltre che l’istanza avrebbe potuto riguardare anche l’assistenza a componenti della famiglia del datore di lavoro, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità limitative dell’autosufficienza.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e il decreto di rigetto è stato annullato. Il TAR ha ritenuto non provata la notificazione al ricorrente dell’atto interlocutorio o del preavviso di rigetto. Tale omissione è stata considerata sostanzialmente rilevante perché le deduzioni formulate in giudizio avrebbero potuto incidere sul procedimento e orientare diversamente la decisione amministrativa. Nel merito, il giudice ha interpretato la disciplina dell’emersione nel senso che il datore di lavoro è il soggetto che in concreto fruisce e beneficia dell’attività lavorativa di assistenza. La normativa consente inoltre che l’assistenza riguardi componenti della famiglia del datore di lavoro, anche non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza. L’Amministrazione ha quindi fondato il diniego su una motivazione poco perspicua e non adeguatamente supportata da accertamenti: la circostanza posta in dubbio emergeva dall’istanza e non era stata specificamente contestata né superata da prova contraria. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 103 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
sono altresì stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro
La disposizione disciplina la procedura di emersione e demanda al decreto ministeriale la definizione dei requisiti reddituali del datore di lavoro.
art. 9 D.M. 27 maggio 2020
per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza
La disciplina comprende l’assistenza prestata al datore di lavoro oppure a componenti della sua famiglia, anche non conviventi; la verifica reddituale non si applica al datore di lavoro non autosufficiente che dichiari l’emersione per un unico lavoratore addetto alla propria assistenza.
art. 64 c.p.a.
La mancata specifica contestazione dell’allegazione del ricorrente è stata valorizzata dal giudice nella ricostruzione dei fatti rilevanti.
art. 10-bis l. 241/1990
Il TAR ha richiamato la necessità del preavviso di rigetto quale garanzia partecipativa, ritenendo rilevante la sua mancata notificazione quando le osservazioni dell’interessato avrebbero potuto incidere sulla decisione.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione del lavoro domestico, la nozione di datore di lavoro va riferita al soggetto che in concreto fruisce e beneficia dell’attività lavorativa di assistenza, salvo prova contraria adeguatamente acquisita dall’Amministrazione.
- La disciplina dell’emersione consente che l’attività lavorativa riguardi l’assistenza non solo del soggetto che presenta l’istanza, ma anche di componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che limitino l’autosufficienza.
- Il diniego di un’istanza di emersione non può fondarsi su dubbi non adeguatamente esplicitati e verificati, quando l’istanza contiene elementi idonei a identificare il soggetto beneficiario dell’assistenza e l’Amministrazione non svolge un accertamento contrario.
- La mancata comunicazione del preavviso di rigetto è sostanzialmente rilevante quando l’interessato dimostri o alleghi elementi difensivi potenzialmente idonei a incidere sul contenuto della decisione finale.
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