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Ordinanza

Ordinanza n. 87/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’ordinanza n. 538 del 18.12.2025 del Comune di Gallipoli – Settore 4 – Gestione del Territorio, del Patrimonio e Innovazione, a firma del Dirigente del Settore, notificata in data 18.12.2025, avente ad oggetto “Aree demaniali marittime ubicate presso il Lungomare Marconi, Ordinanza di sgombero a seguito di violazioni delle norme inerenti al demanio marittimo presso area in concessione demaniale marittima”, con la quale veniva ingiunto a Maglio Maurizio in qualità di l.r.p.t. di Assonautica Provinciale di Lecce “di provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi entro 30 (trenta giorni) …” e della nota di trasmissione prot. n. 0086108 del 18.12.2025 del Comune di Gallipoli Settore 4 – Gestione del Territorio, del Patrimonio e Innovazione, a firma del RUP, notificata in pari data, con la quale veniva notificata l’ordinanza di sgombero n. 538 del 18.12.2025, nonché della richiamata nota prot. n. 0070643 del 27.10.2025 della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gallipoli e del processo verbale di Accertamento e contestazione di infrazione amministrativa n. 543/2025 del 24.10.2025, con il quale veniva contestata ad Assonautica Provinciale di Lecce la “destinazione dei posti barca a unità di dimensioni maggiori rispetto a quelle tassativamente previste dal Piano degli Ormeggi in vigore, con possibile pregiudizio per la sicurezza delle manovre di ormeggio e disormeggio delle unità in transito. Si evidenzia, inoltre, che le concessioni suppletive di ampliamento dei pontili, rilasciate successivamente, risultano prive di un nuovo Piano Ormeggi da parte delle Autorità competenti, necessaria per la nuova configurazione dei relativi posti d’ormeggio. Tutto quanto sopra esposto in violazione dell’art.36 Codice della Navigazione e art.24 del Regolamento al Codice della navigazione, sanzionata dall’art.1164 c.1 del Codice della Navigazione”, nonché, per quanto di ragione e pregiudizio, avverso la nota prot. n. 0069873 del 23.10.2025 a firma del Commissario Prefettizio (allo stato, non conosciuta) e altresì degli ulteriori atti richiamati nella nota comunale (prot. n. 0001810 del 12.01.2026) di riscontro all’accesso agli atti formulata dalla ricorrente, allo stato ancora non conosciuti, ossia della nota prot. n. 0028796.27-10-2025 della Capitaneria di Porto di Gallipoli, del modello di rapporto ex art. 17 L. 689/81 della Capitaneria di Porto di Gallipoli, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.

Giustizia amministrativa202600056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di sgombero e ripristino dello stato dei luoghi relativa a pontili e posti barca in area demaniale marittima

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza comunale che le ingiungeva di ripristinare lo stato dei luoghi in relazione alla contestata presenza di natanti di dimensioni diverse e in numero superiore rispetto a quanto previsto dal Piano degli Ormeggi richiamato dall’amministrazione. Sono stati inoltre impugnati gli atti presupposti della Capitaneria di Porto, tra cui il verbale di accertamento dell’infrazione amministrativa, nonché gli ulteriori atti conosciuti o conoscibili mediante accesso. La controversia cautelare riguarda, in particolare, l’efficacia vincolante del Piano degli Ormeggi: secondo la ricorrente, esso non costituirebbe parte integrante della concessione demaniale marittima e sarebbe comunque superato dalla successiva modifica e ampliamento delle aree conseguente ai lavori assentiti nel 2017. La ricorrente ha inoltre evidenziato di avere trasmesso alla Capitaneria, nel 2022, un nuovo Piano degli Ormeggi approvato dal proprio consiglio direttivo, senza ricevere contestazioni o iniziative dell’autorità marittima.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia dell’ordinanza comunale. In sede di sommaria delibazione, ha rilevato che la concessione demaniale marittima non richiama espressamente il Piano degli Ormeggi, ma soltanto la planimetria allegata per l’individuazione e ubicazione del bene concesso. Il documento prodotto dal Comune, inoltre, non reca il timbro di congiunzione né altri elementi grafici univoci che ne dimostrino l’integrazione nella concessione del 2007 o nei successivi rinnovi. Il TAR ha considerato anche che le aree concesse sono state modificate e ampliate dopo i lavori assentiti con il permesso di costruire del 2017, rendendo non immediata la corrispondenza tra lo stato attuale dei luoghi e le prescrizioni di un Piano degli Ormeggi concepito per una diversa configurazione degli spazi. Ha valorizzato, infine, l’assenza di iniziative della Capitaneria dopo la trasmissione, nel 2022, del nuovo piano approvato dalla ricorrente. Quanto al periculum, le amministrazioni non hanno rappresentato concreti pregiudizi per la sicurezza della navigazione correlati all’attuale uso dei pontili, mentre l’esecuzione dell’ordinanza avrebbe compromesso in modo sostanziale le condizioni di esercizio dell’attività della ricorrente. La sospensione non preclude il potere-dovere delle amministrazioni di effettuare i controlli di competenza e di assicurare che l’uso dei pontili, alla luce della configurazione attuale, avvenga in condizioni di sicurezza. La trattazione di merito è stata fissata per il 24 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 36 Codice della navigazione

    È richiamato nel verbale di accertamento quale disposizione asseritamente violata in relazione alle modalità di utilizzazione dell’area demaniale marittima.

  • art. 24 Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione

    È richiamato nel verbale di accertamento insieme all’art. 36 del Codice della navigazione quale disposizione violata.

  • art. 1164, comma 1, Codice della navigazione

    È indicato nel verbale quale disposizione sanzionatoria della contestata violazione.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia dell’atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’amministrazione non può fondare un ordine di ripristino su un documento tecnico asseritamente integrante una concessione demaniale quando il titolo non lo richiami espressamente e gli atti prodotti non offrano elementi univoci della sua incorporazione nel titolo concessorio.
  • Quando la configurazione delle aree oggetto di concessione demaniale sia stata successivamente modificata o ampliata, le prescrizioni di un piano relativo alla precedente conformazione degli spazi non possono essere applicate automaticamente senza verificare la loro persistente attualità e riferibilità.
  • La mancata contestazione, da parte dell’autorità competente, di un piano degli ormeggi trasmesso dal concessionario può costituire, nella valutazione cautelare, un elemento contrario alla tesi dell’immediata e perdurante vincolatività di un piano previgente.
  • La sospensione cautelare di un ordine di ripristino non impedisce alle amministrazioni competenti di esercitare i poteri di controllo e vigilanza necessari ad assicurare la sicurezza della navigazione e l’incolumità delle persone, secondo la configurazione attuale delle strutture.
  • Il periculum in mora può ravvisarsi quando l’esecuzione dell’ordine amministrativo comprometta sostanzialmente le condizioni di esercizio dell’attività del ricorrente, in assenza di concreti elementi che dimostrino un contrapposto rischio attuale per la sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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