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Circolare

Circolare numero 41 del 19-2-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce il trattamento contributivo dell’indennità di trasferta quando coesiste con il rimborso a piè di lista delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Richiama la disciplina previgente, le interpretazioni giurisprudenziali e il nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 314/1997 dal 1° gennaio 1998. Per i periodi antecedenti, in assenza di sentenza definitiva, le sedi devono astenersi da contestazioni e recuperi se l’importo complessivo non supera L. 60.000 giornaliere e la contribuzione è stata versata sul 50% dell’indennità. I versamenti già effettuati restano acquisiti.

Indennità di trasferta e rimborso a piè di lista: imponibilità contributiva e regime per i periodi pre-1998

Indennità di trasferta coesistente con rimborso a piè di lista: imponibilità contributiva

La circolare affronta il trattamento contributivo dell’indennità di trasferta quando essa coesiste con il rimborso a piè di lista delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto. Vengono richiamati la disciplina previgente, gli orientamenti dell’Istituto e della Corte di Cassazione, nonché il nuovo assetto introdotto dal d.lgs. n. 314/1997 con decorrenza 1° gennaio 1998.

Quadro normativo previgente

L’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevedeva l’esclusione dall’imponibile contributivo del 50% dell’indennità di trasferta e l’esclusione integrale del rimborso a piè di lista delle spese sostenute dal lavoratore. La norma non forniva però una definizione giuridica dei due istituti, né disciplinava espressamente il loro eventuale concorso. In tale contesto, l’Istituto aveva sostenuto che i trattamenti economici aggiuntivi ai rimborsi di spesa, essendo collegati al maggiore disagio della prestazione, fossero imponibili nella misura del 100%.

Contenzioso e orientamenti giurisprudenziali

L’assenza di una disciplina puntuale ha determinato un rilevante contenzioso. La Corte di Cassazione è intervenuta ammettendo la possibilità del cumulo tra indennità di trasferta e rimborso documentato, a condizione che l’importo aggiuntivo fosse destinato a ristorare altre spese non documentabili. La circolare valorizza tale evoluzione interpretativa come base per la definizione delle controversie pregresse.

Nuova disciplina dal 1° gennaio 1998

Il d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, mediante l’art. 3, comma 5, ha sostituito la disciplina precedente e ha definito un nuovo regime contributivo dell’indennità di trasferta, applicabile dal 1° gennaio 1998. In tale ambito è previsto un sistema di rimborso misto che consente la coesistenza dell’indennità di trasferta con il rimborso delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto entro il limite di L. 30.000 giornaliere. La circolare richiama, a supporto, la circolare INPS n. 263 del 24 dicembre 1997 e la circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997.

Indicazioni operative per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1998

Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1998, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con nota prot. n. 6/PS/51792/RI dell’8 ottobre 1997, ha ritenuto che la nuova disciplina possa fungere da principio interpretativo anche per le situazioni pregresse, purché non esista una sentenza definitiva della Magistratura. In applicazione di tale indirizzo, le sedi devono astenersi da contestazioni e dal proseguire azioni di recupero quando:

  • la somma erogata a titolo di indennità di trasferta, in concomitanza con il rimborso di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, non supera L. 60.000 giornaliere;
  • la contribuzione è stata assolta sul 50% dell’importo dell’indennità.

Effetti sui versamenti già effettuati e gestione dei casi eccedenti

I versamenti contributivi già eseguiti sui predetti emolumenti restano acquisiti alle posizioni assicurative. I casi in cui l’indennità superi L. 60.000 giornaliere devono essere segnalati alla Direzione Generale, unitamente ai riferimenti alla disciplina contrattuale applicabile.

Punti principali

Disciplina previgente e orientamento dell’Istituto

L’art. 12 della legge n. 153/1969 escludeva dall’imponibile contributivo il 50% dell’indennità di trasferta e, integralmente, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute dal lavoratore, senza definire i due istituti né regolare il loro possibile concorso. L’Istituto aveva espresso l’orientamento per cui i trattamenti economici aggiuntivi ai rimborsi di vitto, alloggio, viaggio e trasporto avevano natura retributiva e quindi erano imponibili al 100%.

Contenzioso e interventi della Cassazione

L’assenza di una disciplina espressa sul cumulo tra indennità di trasferta e rimborsi documentati ha generato un ampio contenzioso. La Corte di Cassazione ha successivamente ammesso la possibilità del cumulo, ritenendo che l’importo erogato in aggiunta al rimborso fosse destinato a coprire altre spese non documentabili.

Nuovo regime dal 1° gennaio 1998

Il d.lgs. n. 314/1997, art. 3, comma 5, ha ridefinito con decorrenza 1° gennaio 1998 il regime contributivo dell’indennità di trasferta. La nuova disciplina prevede un sistema di rimborso misto che rende compatibile la coesistenza dell’indennità di trasferta con il rimborso delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto entro il limite di L. 30.000 giornaliere.

Indicazioni per i periodi anteriori al 1° gennaio 1998

Per i periodi precedenti al 1° gennaio 1998, e salvo i casi già definiti con sentenza definitiva, le sedi devono evitare contestazioni e interrompere eventuali azioni di recupero quando la somma erogata a titolo di indennità di trasferta, in concomitanza con il rimborso delle spese indicate, non superi L. 60.000 giornaliere e la contribuzione sia stata assolta sul 50% dell’indennità.

Effetti sui versamenti già eseguiti e segnalazioni

I versamenti contributivi già effettuati sui predetti emolumenti restano acquisiti alle posizioni assicurative. I casi in cui l’indennità superi L. 60.000 giornaliere devono essere segnalati alla Direzione Generale, corredati dei riferimenti alla disciplina contrattuale.

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