Circolare numero 39 del 18-2-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, dal 1° gennaio 1998, l’indennizzo per cessazione definitiva dell’attività commerciale previsto dal D.Lgs. n. 207/1996 è esteso anche agli agenti e rappresentanti di commercio e agli esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Sono indicati i requisiti soggettivi e le condizioni di accesso, nonché gli adempimenti necessari, tra cui la cessazione definitiva, la cancellazione dai registri/ruoli competenti e, per chi abbia già presentato domanda prima della nuova disciplina, la necessità di presentare una nuova istanza. La circolare fornisce inoltre istruzioni operative per l’istruttoria, per la liquidazione automatizzata e per la gestione delle domande respinte.
Estensione dell’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale ad agenti/rappresentanti di commercio e somministrazione alimenti e bevande
Indennizzo per cessazione dell’attività commerciale: estensione a nuovi soggetti
La circolare chiarisce l’ampliamento, disposto dalla legge n. 449/1997, dell’indennizzo previsto dal D.Lgs. n. 207/1996 per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. L’estensione opera dal 1° gennaio 1998 e riguarda, oltre agli originari destinatari, anche gli agenti e rappresentanti di commercio e gli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Quadro normativo e decorrenza
Il D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207 aveva istituito, dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale a favore di chi esercitava commercio al minuto in sede fissa, anche abbinato alla somministrazione di alimenti e bevande, oppure commercio su aree pubbliche. L’art. 59, comma 58, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha esteso tale disciplina, dal 1° gennaio 1998, ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204 e alla legge 25 agosto 1991, n. 287.
Soggetti interessati e requisiti di accesso
La disciplina si applica, dal 1° gennaio 1998, agli agenti e rappresentanti di commercio e agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, facciano valere i requisiti previsti dall’art. 2 del D.Lgs. n. 207/1996. I requisiti indicati sono i seguenti:
- più di 62 anni di età per gli uomini;
- più di 57 anni di età per le donne;
- almeno 5 anni di iscrizione, come titolari o coadiutori, nella Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS;
- cessazione intervenuta in data non antecedente al 1° gennaio 1998.
Condizioni ulteriori per ottenere l’indennizzo
L’erogazione dell’indennizzo, nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1998, è subordinata anche a specifici adempimenti e fatti estintivi dell’attività. In particolare occorre:
- la cessazione definitiva dell’attività commerciale;
- la riconsegna dell’autorizzazione per l’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- la riconsegna anche dell’autorizzazione per l’attività di commercio al minuto, quando questa sia svolta congiuntamente;
- la cancellazione del titolare dell’impresa individuale, del legale rappresentante della società o di un suo delegato dal registro degli esercenti il commercio di cui all’art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni;
- la cancellazione dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.;
- per gli agenti e rappresentanti di commercio, la cancellazione dal ruolo istituito presso la Camera di commercio della provincia di residenza.
Domande già presentate e nuova istanza
La circolare precisa che i nuovi beneficiari che avessero già presentato domanda ai sensi del D.Lgs. n. 207/1996 prima dell’entrata in vigore della legge n. 449/1997, e quindi prima del 1° gennaio 1998, devono presentare una nuova domanda. Se tale nuova istanza viene favorevolmente decisa dall’apposito Comitato di gestione di cui all’art. 6 del decreto, l’indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova domanda.
Limiti di finanziamento e istruttoria delle domande
L’indennizzo viene erogato nei limiti delle disponibilità del gettito contributivo confluito nell’apposito Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, previsto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 207/1996. Le sedi INPS devono istruire le domande applicando le precisazioni della circolare e le disposizioni già emanate per i beneficiari del decreto, curando altresì l’evidenza delle pratiche secondo l’ordine cronologico di presentazione. Le schede istruttorie devono essere aggiornate con le modifiche derivanti dalla nuova disposizione legislativa.
Istruzioni per la liquidazione automatizzata e per le reiezioni
In integrazione alla circolare n. 268 del 24 dicembre 1997, la circolare dispone che la procedura automatizzata di liquidazione dell’indennizzo vada attivata con la massima urgenza per definire le situazioni per le quali siano già pervenute, in copia conforme all’originale, le deliberazioni di accoglimento deliberate dal Comitato di gestione e trasmesse alle sedi periferiche. Devono essere elaborate con la stessa sollecitudine anche le deliberazioni di accoglimento di prossima trasmissione, per le quali non occorre procedere all’erogazione di acconti.
Per le domande non accolte, la lettera di reiezione da inviare agli interessati deve indicare manualmente la motivazione del rigetto, dopo aver digitato "S" nel campo 34 del pannello EAD75. La motivazione è normalmente quella riportata ai capoversi 5 e 6 delle singole deliberazioni trasmesse in copia conforme alle sedi periferiche.
Punti principali
Estensione della disciplina dal 1° gennaio 1998
La legge n. 449/1997 ha esteso, dal 1° gennaio 1998, la disciplina del D.Lgs. n. 207/1996 agli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge n. 204/1985 e agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge n. 287/1991.
Soggetti ammessi e requisiti anagrafici e contributivi
Possono accedere all’indennizzo i soggetti che, nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998, facciano valere i requisiti dell’art. 2 del D.Lgs. n. 207/1996: più di 62 anni di età per gli uomini e più di 57 per le donne, nonché almeno 5 anni di iscrizione, come titolari o coadiutori, nella Gestione esercenti attività commerciali presso l’INPS, alla data di cessazione intervenuta non prima del 1° gennaio 1998.
Condizioni per l’erogazione dell’indennizzo
L’erogazione è subordinata alla cessazione definitiva dell’attività commerciale, alla riconsegna delle autorizzazioni per la somministrazione e per l’eventuale attività di commercio al minuto svolta congiuntamente, alla cancellazione dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; per agenti e rappresentanti è richiesta anche la cancellazione dal ruolo della Camera di commercio della provincia di residenza.
Domande già presentate prima della nuova disciplina
Chi avesse già presentato domanda ai sensi del D.Lgs. n. 207/1996 prima dell’entrata in vigore della legge n. 449/1997 deve presentare una nuova domanda; se accolta dal Comitato di gestione, l’indennizzo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della nuova istanza.
Limiti finanziari e gestione istruttoria
L’indennizzo è erogato nei limiti delle disponibilità del gettito contributivo affluito al Fondo per gli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale. Le sedi devono istruire le domande secondo le precisazioni della circolare e secondo le regole già previste per i beneficiari del D.Lgs. n. 207/1996, mantenendo l’ordine cronologico di presentazione e aggiornando le schede istruttorie con le modifiche normative.
Indicazioni operative per la liquidazione e per le domande respinte
La procedura automatizzata di liquidazione deve essere attivata con urgenza per le deliberazioni di accoglimento già pervenute in copia conforme e per quelle di prossima trasmissione. Per le domande respinte, la lettera di reiezione deve riportare manualmente la motivazione, dopo aver digitato "S" nel campo 34 del pannello EAD75, secondo quanto indicato nelle deliberazioni trasmesse alle sedi periferiche.
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