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Circolare

Circolare numero 38 del 18-2-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra come le disposizioni dell’art. 59 della legge n. 449/1997 incidano sulle pensioni dei fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi e integrativi, oltre che sui lavoratori marittimi e sul Fondo clero. Vengono richiamate le istruzioni già impartite con la circolare n. 2/1998 per la pensione di anzianità del regime generale e si precisano, per ciascun fondo, i nuovi limiti di retribuzione pensionabile, l’abrogazione di alcune norme sugli arrotondamenti, le regole sulla liquidazione in capitale di quote di pensione e i requisiti per vecchiaia e anzianità. Per il Fondo volo sono chiariti anche i parametri 87 e 89 e le percentuali di riduzione; per marittimi, esattoriali e gas si evidenzia l’adeguamento ai requisiti dell’assicurazione generale obbligatoria. Per i fondi elettrici, dazieri e clero si conferma l’eliminazione dell’arrotondamento e l’estensione dei limiti retributivi e dei coefficienti di rendimento previsti dal regime generale, con alcune precisazioni sulle decorrenze e sulle salvaguardie.

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59: riflessi sulla normativa pensionistica dei fondi sostitutivi e integrativi dell'AGO

Legge n. 449/1997, art. 59: effetti sui fondi pensionistici sostitutivi e integrativi

La circolare esamina gli effetti dell’art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sulla disciplina pensionistica dei fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi e integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria. L’intervento si innesta sulle istruzioni già fornite con la circolare n. 2 del 5 gennaio 1998 per le pensioni di anzianità del regime generale, e ne specifica l’applicazione ai singoli fondi e categorie interessate.

Ambito di applicazione e coordinamento con le precedenti istruzioni

La circolare afferma che per requisiti e decorrenza della pensione di anzianità occorre fare riferimento, in via generale, alla circolare n. 2/1998, salvo le precisazioni contenute nel punto 1.4. Vengono quindi trattati separatamente i riflessi dell’art. 59 su:

  • Fondo di previdenza per il personale di volo;
  • lavoratori marittimi iscritti all’AGO;
  • Fondo telefonici;
  • Fondo elettrici;
  • Fondo dazieri;
  • Fondo esattoriali;
  • Fondo gas;
  • Fondo clero.

Fondo volo: limiti di retribuzione, arrotondamenti e liquidazione in capitale

Per gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, l’art. 59, comma 1, comporta l’applicazione, sulle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1998, dei limiti di retribuzione pensionabile della tabella dell’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992, con abrogazione del comma 3 dello stesso articolo.

La circolare ricorda però che, per il Fondo volo, tali limiti erano già stati estesi dal d.lgs. n. 164/1997 con decorrenza dalle anzianità maturate dal 1 luglio 1997, e che il comma 3 dell’art. 12 non trovava comunque applicazione nel Fondo.

L’art. 59, comma 1, lettera b), esclude inoltre l’arrotondamento all’anno delle frazioni superiori a sei mesi, sia per il diritto sia per la misura della prestazione. Anche qui viene richiamato il fatto che il d.lgs. n. 164/1997 aveva già escluso, per le pensioni con decorrenza dal 1 agosto 1997, l’arrotondamento previsto dalla normativa del Fondo.

L’art. 59, comma 2, prevede poi che, per i trattamenti da liquidarsi dal 1 gennaio 1998, non si applichino più le disposizioni che consentono la trasformazione di quote di pensione in capitale, salvo quanto previsto per il Fondo volo. In tale ambito continuano ad applicarsi le regole dell’art. 3, comma 12, del d.lgs. n. 164/1997, ma solo per gli iscritti che, alla decorrenza della pensione, possano far valere il parametro 87 con almeno 30 anni di contribuzione. Per chi raggiunge il parametro 89, la quota capitale è erogata nella percentuale maturata al 31 dicembre 1997, senza ulteriori riduzioni; chi non raggiunge nessuno dei due parametri non ha diritto ad alcuna quota liquidata in capitale.

Fondo volo: pensione di anzianità e parametri di riduzione

La disciplina dell’art. 59, comma 6, applicata al Fondo volo, riconosce la pensione di anzianità al raggiungimento dei requisiti di età e anzianità contributiva della tabella C della legge n. 449/1997, purché siano presenti almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria presso il Fondo. L’art. 59, comma 12, lettera a), modifica inoltre l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 164/1997, prevedendo che i lavoratori iscritti al Fondo possano accedere alla pensione di anzianità con requisiti ridotti di un anno ogni cinque anni interi di lavoro con obbligo di iscrizione, fino a un massimo di cinque anni.

La riduzione opera a condizione che l’interessato possa far valere 20 anni di contribuzione al Fondo, oppure, per tecnici di volo e piloti collaudatori, i periodi minimi di iscrizione previsti dalla normativa previgente. La percentuale di riduzione della pensione deve essere calcolata sulla base della somma età/contribuzione indicata nella tabella C della legge n. 449 e non più sulla tabella B della legge n. 335/1995, salvo i casi ricompresi nel comma 7 dell’art. 59, per i quali continua a valere la tabella B.

La circolare fornisce anche un esempio applicativo: per un iscritto nato il 1 marzo 1950, con 30 anni di contribuzione utile al Fondo volo e decorrenza della pensione al 1 marzo 2000, i requisiti della tabella C risultano pari a 55 anni di età e 35 anni di contribuzione, per un parametro 90. Applicando la riduzione massima di cinque anni, l’interessato matura 50 anni di età e 30 anni di contribuzione, cioè parametro 80; la distanza di 10 punti dal parametro 90 comporta una riduzione dell’8% secondo la tabella B del d.lgs. n. 164/1997.

La circolare precisa infine che per la decorrenza delle pensioni liquidate ai sensi dell’art. 59, comma 6, valgono le istruzioni della circolare n. 2/1998, mentre per le pensioni liquidate ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 164/1997, come modificato, seguiranno successive istruzioni.

Lavoratori marittimi

L’art. 59, comma 35, modifica dal 1 gennaio 1998 l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 503/1992. Per i casi di cui all’art. 31 della legge n. 413/1984, relativi ai lavoratori marittimi che possano far valere 1040 settimane di contribuzione marittima, di cui almeno 520 di effettiva navigazione al servizio di macchina o di radiotelegrafia di bordo, continuano ad applicarsi, ai fini della vecchiaia, i limiti di età previsti dalla normativa al 31 dicembre 1992, ossia 55 anni.

La stessa modifica estende ai piloti del pilotaggio marittimo e al personale abilitato al pilotaggio, ai sensi dell’art. 96 del codice della navigazione, i limiti previgenti per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1998: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.

Fondo telefonici

Per il Fondo telefonici, l’art. 59, comma 1, estende alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1998 i limiti di retribuzione pensionabile della tabella dell’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992 e abroga il comma 3 del medesimo articolo. La circolare ricorda tuttavia che tali limiti e le relative riduzioni di rendimento erano già stati recepiti dal d.lgs. n. 658/1996, con effetto dalle anzianità maturate successivamente all’8 gennaio 1997.

Sull’abrogazione del comma 3 dell’art. 12, che disciplinava i coefficienti di rendimento per le anzianità maturate dal 1 gennaio 1993, viene riservata l’emanazione di ulteriori istruzioni per le pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997.

Quanto all’arrotondamento della frazione superiore a sei mesi, la circolare ribadisce che non opera più per le pensioni con decorrenza dal 1 maggio 1997. Restano però salve le domande presentate ai sensi dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 658/1996 e, in particolare, i lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto (8 gennaio 1997) avevano già cessato il rapporto di lavoro o avevano presentato dimissioni già accettate, nonché coloro che avevano presentato e ottenuto l’accettazione delle dimissioni entro il 30 giugno 1997.

Fondo elettrici

Per il Fondo elettrici si applica, dal 1 gennaio 1998, la stessa estensione dei limiti di retribuzione pensionabile dell’AGO prevista dall’art. 59, comma 1, con abrogazione del comma 3 dell’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992. La circolare evidenzia che l’armonizzazione era già intervenuta con il d.lgs. n. 562/1996, per le anzianità maturate dopo il 16 novembre 1996.

Restano anche qui in sospeso istruzioni ulteriori sui coefficienti di rendimento per le pensioni con decorrenza oltre il 31 dicembre 1997.

L’art. 59, comma 1, lettera b), elimina inoltre l’arrotondamento all’anno della frazione pari o superiore a sei mesi. La circolare chiarisce che, per effetto dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 562/1996, l’arrotondamento non si applica più alle pensioni del Fondo con decorrenza dal 1 maggio 1997.

Fondo dazieri

Per il Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle ex imposte di consumo, l’art. 59, comma 1, ha effetto diretto sulle anzianità maturate dal 1 gennaio 1998, estendendo i limiti di retribuzione pensionabile e le riduzioni della percentuale annua di rendimento previsti per il regime generale. La circolare specifica le aliquote di rendimento applicabili alle quote di retribuzione eccedenti il tetto:

  • fino al 33% oltre il tetto: 1,60%;
  • dal 33% al 66% oltre il tetto: 1,35%;
  • dal 66% al 90% oltre il tetto: 1,10%;
  • oltre il 90%: 0,90%.

Dal 1 gennaio 1998, per la pensione di anzianità degli iscritti al Fondo si applica esclusivamente la disciplina dell’AGO, con conseguente superamento della disciplina speciale già prevista per il Fondo. In materia di vecchiaia, la circolare conferma che per chi aveva maturato il diritto entro il 31 dicembre 1997 continuano a valere le vecchie regole per l’accesso dal 1 gennaio 1998; per gli altri, invece, si applicano i requisiti dell’AGO.

L’arrotondamento all’anno delle frazioni superiori a sei mesi viene eliminato dal 1 gennaio 1998 anche per questo Fondo.

Fondo esattoriali e Fondo gas

Per il Fondo esattoriali, dal 1 gennaio 1998 la pensione di vecchiaia è riconosciuta solo se sussistono i requisiti e la decorrenza previsti dall’AGO. La circolare segnala che entro il 30 giugno 1998 il Governo dovrà emanare un decreto legislativo di armonizzazione, e che fino all’entrata in vigore di tale decreto si applicano le disposizioni proprie dell’assicurazione generale obbligatoria.

Per il Fondo gas valgono le medesime regole di vecchiaia, con l’ulteriore precisazione che l’art. 59, comma 4, introduce anche per le prestazioni del Fondo le norme dell’AGO sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo. La pensione di anzianità del Fondo gas, inoltre, è disciplinata dalle norme dell’AGO e quindi dalle modifiche della legge n. 449/1997.

La circolare rinvia a successive istruzioni per l’esercizio della facoltà di richiedere, in caso di cessazione dal servizio, il pagamento una tantum del 75% dei contributi versati al Fondo esattoriali, nei casi previsti dall’art. 32 della legge n. 377/1958 e dagli artt. 7 e 8 della legge n. 587/1971.

Fondo clero

Per il Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, dal 1 gennaio 1998 le frazioni di anno non danno più luogo ad arrotondamenti né per eccesso né per difetto ai fini dell’anzianità contributiva, tanto per il diritto quanto per la misura della prestazione. Ne consegue l’abrogazione del comma 2 dell’art. 11 e del comma 6 dell’art. 12 della legge n. 903/1973.

Per ogni altro profilo resta ferma la disciplina speciale del Fondo.

Punti principali

Quadro generale e rinvio alla circolare n. 2/1998

La circolare precisa che per tutto ciò che riguarda i requisiti per la pensione di anzianità e la relativa decorrenza resta valido, in via generale, quanto già stabilito dalla circolare n. 2 del 5 gennaio 1998, salvo le precisazioni contenute nel punto 1.4. Il nuovo intervento si concentra invece sulle norme speciali applicabili ai fondi sostitutivi e integrativi dell’AGO, al Fondo clero e ai lavoratori marittimi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria.

Fondo di previdenza per il personale di volo

Per il Fondo volo vengono chiariti i limiti di retribuzione pensionabile, l’eliminazione dell’arrotondamento della frazione di anno superiore a sei mesi, la disciplina della liquidazione in capitale di una quota di pensione e le regole specifiche sulla pensione di anzianità. In particolare, per le quote di pensione in capitale continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. n. 164/1997 solo per gli iscritti che raggiungono il parametro 87 con almeno 30 anni di contribuzione; per il parametro 89 la quota capitale è corrisposta nella percentuale maturata al 31 dicembre 1997, senza riduzioni successive. Chi non raggiunge nessuno dei due parametri non percepisce quote in capitale.

Pensione di anzianità del Fondo volo: requisiti, riduzioni e criteri di calcolo

La circolare distingue tra i casi disciplinati dall’art. 59, comma 6, e quelli rientranti nel comma 7. Per gli iscritti al Fondo volo, il diritto alla pensione di anzianità si consegue con i requisiti della tabella C della legge n. 449/1997, purché sussistano almeno 20 anni di contribuzione obbligatoria o volontaria al Fondo. La legge consente riduzioni dei requisiti anagrafici e contributivi di un anno ogni cinque anni interi di lavoro con obbligo di iscrizione, fino a un massimo di cinque anni, con regole particolari per tecnici di volo e piloti collaudatori. La percentuale di riduzione della pensione deve essere determinata sulla base della somma età/contribuzione indicata nella tabella C e non più sulla tabella B della legge n. 335/1995, salvo i casi del comma 7 (ad esempio lavoratori precoci), per i quali continua a valere la tabella B. Viene riportato un esempio applicativo che conduce, nel caso illustrato, a una riduzione dell’8%.

Lavoratori marittimi

Per i lavoratori marittimi viene chiarito che, dal 1 gennaio 1998, i requisiti di età per la pensione di vecchiaia continuano a seguire la disciplina speciale richiamata dalla legge n. 413/1984, ma con gli effetti della modifica introdotta dall’art. 59, comma 35. Per i lavoratori di cui all’art. 31 della legge n. 413/1984 resta il limite di 55 anni; per i piloti del pilotaggio marittimo e per il personale abilitato al pilotaggio si applicano, per le pensioni con decorrenza dal 1 gennaio 1998, i limiti di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

Fondo telefonici

Per il Fondo telefonici si conferma l’estensione, alle anzianità maturate dal 1 gennaio 1998, dei limiti di retribuzione pensionabile previsti dall’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992, nonché l’abrogazione del comma 3 del medesimo articolo. La circolare ricorda che tali limiti erano già stati estesi dal d.lgs. n. 658/1996 per le anzianità maturate successivamente all’8 gennaio 1997. Restano riservate successive istruzioni sui coefficienti di rendimento da applicare alle pensioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1997. Quanto all’arrotondamento della frazione di anno superiore a sei mesi, esso non trova più applicazione per le pensioni con decorrenza dal 1 maggio 1997, con salvezza delle domande presentate ai sensi dell’art. 3, comma 9, del d.lgs. n. 658/1996 e dei casi specificamente richiamati.

Fondo elettrici

Anche per il Fondo elettrici si applicano, dal 1 gennaio 1998, i limiti di retribuzione pensionabile dell’AGO e l’abrogazione del comma 3 dell’art. 12 del d.lgs. n. 503/1992. La circolare precisa che tali limiti erano già stati estesi dal d.lgs. n. 562/1996 per le anzianità maturate successivamente al 16 novembre 1996. Sono inoltre richiamate le disposizioni sull’arrotondamento, che non si applica più per le pensioni del Fondo con decorrenza dal 1 maggio 1997.

Fondo dazieri

Per il Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle ex imposte di consumo, l’art. 59, comma 1, estende dal 1 gennaio 1998 i limiti di retribuzione pensionabile del regime generale e le relative riduzioni del rendimento. La circolare riporta le aliquote applicabili alle quote di retribuzione eccedenti il tetto: 1,60% fino al 33%, 1,35% dal 33% al 66%, 1,10% dal 66% al 90% e 0,90% oltre il 90%. Sul piano pensionistico, dal 1 gennaio 1998 la pensione di anzianità è riconosciuta solo secondo i requisiti dell’AGO, e viene meno la disciplina speciale dell’art. 37 della legge n. 312/1980. Per la vecchiaia si applicano i requisiti dell’AGO, con mantenimento della possibilità per chi aveva maturato il diritto entro il 31 dicembre 1997 di accedere dal 1 gennaio 1998. È inoltre eliminato l’arrotondamento della frazione di anno superiore a sei mesi.

Fondo esattoriali e Fondo gas

Per gli iscritti al Fondo esattoriali e al Fondo gas, dal 1 gennaio 1998 la pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente con i requisiti dell’assicurazione generale obbligatoria. Per il Fondo esattoriali la circolare segnala anche la delega al Governo per l’armonizzazione entro il 30 giugno 1998, con applicazione, fino all’entrata in vigore del decreto, delle disposizioni proprie dell’AGO. Per il Fondo gas si conferma inoltre l’applicazione delle regole dell’AGO sul cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente o autonomo. La pensione di anzianità, per il Fondo gas, è soggetta alla disciplina dell’AGO e quindi alle modifiche introdotte dalla legge n. 449/1997.

Fondo clero

Per il Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, dal 1 gennaio 1998 le frazioni di anno non danno più luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto ai fini dell’anzianità contributiva, sia per il diritto sia per la misura della prestazione. Di conseguenza sono considerati abrogati il comma 2 dell’art. 11 e il comma 6 dell’art. 12 della legge n. 903/1973. Per ogni altro aspetto continua ad applicarsi la normativa specifica del Fondo.

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