Circolare numero 40 del 19-2-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce ulteriori istruzioni operative per uniformare l’istruttoria e la gestione dei ricorsi in materia di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, alla luce delle criticità emerse nell’applicazione della circolare n. 211/1994. Vengono precisati i contenuti minimi della relazione istruttoria, i tempi di trasmissione al Comitato regionale, le modalità di notifica dell’esito ai soggetti interessati e gli adempimenti in caso di mancata esecuzione della decisione del Comitato, con obbligo di informativa periodica sull’eventuale contenzioso giudiziario.
Comitati regionali: decisione dei ricorsi sulla sussistenza del rapporto di lavoro
Comitato regionale: istruttoria e decisione dei ricorsi in materia di sussistenza del rapporto di lavoro
La circolare interviene per integrare e richiamare le istruzioni già fornite con la circolare n. 211 del 12 luglio 1994, al fine di rendere uniforme il comportamento delle Sedi nella gestione dei ricorsi riguardanti la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. L’intervento nasce dalle difficoltà operative emerse sia nella fase istruttoria sia nella fase di decisione dei ricorsi da parte dei Comitati regionali, soprattutto nei casi in cui il Direttore regionale esprima voto contrario per motivi di illegittimità ben individuati.
Istruttoria del ricorso
La circolare richiede che l’istruttoria sia completa e accurata, così da consentire al Comitato regionale una valutazione approfondita. La relazione conclusiva deve contenere tutti gli elementi significativi del caso, con riferimento anche al contenuto del provvedimento impugnato, che può riguardare un addebito contributivo o l’annullamento della contribuzione.
In particolare, devono essere riportati:
- le generalità o la ragione sociale del datore di lavoro e l’attività esercitata;
- le generalità e l’età del lavoratore, nonché l’eventuale esistenza di vincoli di coniugio, parentela, affinità o convivenza con il datore di lavoro;
- il periodo cui si riferisce il rapporto oggetto del ricorso;
- le mansioni svolte ed eventuali cariche sociali ricoperte;
- gli eventuali precedenti assicurativi del lavoratore, l’eventuale domanda di pensione o di autorizzazione ai versamenti volontari, nonché la sua iscrivibilità nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi o in altre forme di previdenza;
- la natura e la data del provvedimento adottato, con la relativa motivazione e l’illustrazione dell’esito degli accertamenti eseguiti;
- le eventuali osservazioni dell’Ispettorato del lavoro;
- una breve sintesi delle controdeduzioni del ricorrente;
- le osservazioni finali della Sede sul provvedimento impugnato.
La relazione deve essere redatta dalla SAP che ha adottato il provvedimento. Nei casi particolarmente complessi o specifici, il Comitato regionale può invitare il responsabile del procedimento a partecipare alla seduta nella quale il ricorso viene esaminato. Alla relazione deve essere allegato il ricorso, mentre tutta la documentazione probatoria deve restare disponibile presso la segreteria del Comitato regionale per eventuali riscontri diretti, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sulle procedure in materia di ricorsi amministrativi.
Trasmissione al Comitato regionale e termini
Il ricorso, una volta istruito, deve essere trasmesso al Comitato regionale con la massima tempestività e comunque entro 45 giorni dalla data di ricezione. Tale termine è funzionale a consentire all’Organo competente di adottare la decisione entro 90 giorni.
Notifica della decisione del Comitato
La decisione del Comitato regionale deve essere sempre notificata al ricorrente e a tutti i soggetti per i quali il provvedimento produce una modifica della posizione assicurativa e contributiva. La notifica deve essere corredata della specifica motivazione.
Se la decisione è stata assunta con il voto contrario del Direttore regionale, la comunicazione formale al responsabile della struttura periferica competente circa tale voto e le relative ragioni può essere sostituita dall’invio del verbale della riunione del Comitato, purché dal verbale risultino le circostanze rilevanti.
Mancata esecuzione della delibera del Comitato
Qualora il Direttore della SAP non dia attuazione alla decisione del Comitato regionale, il provvedimento di mancata esecuzione deve essere portato a conoscenza dei ricorrenti e delle parti interessate contestualmente alla notifica, con un’esposizione circostanziata dei profili di illegittimità ritenuti ostativi all’attuazione della delibera. Contestualmente, la decisione di non eseguire la delibera, con l’indicazione dettagliata dei motivi di illegittimità, deve essere comunicata al Direttore della Sede regionale, che provvederà a informarne tempestivamente il Comitato regionale.
Tutti questi adempimenti devono essere completati entro 30 giorni.
Informativa sul contenzioso giudiziario
La circolare dispone inoltre che la Sede regionale fornisca periodicamente al Comitato regionale informazioni sull’andamento del contenzioso giudiziario successivo alla fase amministrativa.
Indicazione conclusiva
Le Sedi sono invitate ad attenersi alle direttive contenute nella circolare, che mira a uniformare l’istruttoria, la decisione e la successiva gestione dei ricorsi in materia di sussistenza del rapporto di lavoro.
Punti principali
Finalità dell’intervento
Si segnala la necessità di ulteriori istruzioni perché le Sedi non hanno adottato comportamenti uniformi nell’istruttoria dei ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e perché si sono manifestate difficoltà quando il Direttore regionale esprime voto contrario per specifici motivi di illegittimità. La circolare integra quindi le precedenti disposizioni per garantire uniformità operativa.
Contenuti della relazione istruttoria
La relazione da presentare al Comitato regionale deve essere completa e accurata e deve esporre tutti gli elementi rilevanti del caso, anche in relazione al provvedimento impugnato, sia esso di addebito contributivo o di annullamento della contribuzione. Devono essere indicati: generalità o ragione sociale del datore di lavoro e attività svolta; generalità, età e possibili legami familiari o di convivenza del lavoratore con il datore; periodo del rapporto oggetto di ricorso; mansioni svolte ed eventuali cariche sociali; precedenti assicurativi e posizioni previdenziali rilevanti; natura, data e motivazione del provvedimento con esito degli accertamenti; osservazioni dell’Ispettorato del lavoro; sintesi delle controdeduzioni del ricorrente; osservazioni finali della Sede sul provvedimento impugnato.
Soggetto che redige la relazione e documentazione allegata
La relazione deve essere redatta dalla SAP che ha adottato il provvedimento. Nei casi di particolare complessità e specificità, il Comitato regionale può invitare il responsabile del procedimento a partecipare alla seduta di esame del ricorso. Alla relazione deve essere allegato il ricorso e deve restare disponibile presso la segreteria del Comitato regionale tutta la documentazione probatoria, per eventuali riscontri diretti ed esame.
Termini per la trasmissione e la decisione
Il ricorso, una volta debitamente istruito, deve essere trasmesso al Comitato con la massima tempestività e comunque entro 45 giorni dalla ricezione, in modo da consentire al Comitato di adottare la decisione entro 90 giorni.
Notifica dell’esito e mancata esecuzione della delibera
La decisione del Comitato regionale, completa di motivazione, deve essere notificata al ricorrente e a tutti i soggetti la cui posizione assicurativa e contributiva risulti modificata dal provvedimento. Se la decisione è stata assunta con il voto contrario del Direttore regionale, la comunicazione formale al responsabile della struttura periferica può essere sostituita dall’invio del verbale della riunione del Comitato. Se il Direttore della SAP non dà attuazione alla decisione, il provvedimento di mancata esecuzione deve essere comunicato ai ricorrenti e agli interessati, con indicazione circostanziata dei profili di illegittimità rilevati; la stessa decisione deve essere trasmessa al Direttore della Sede regionale, che informerà il Comitato regionale.
Termine per le comunicazioni successive e informativa sul contenzioso
Tutti gli adempimenti relativi alla notifica della decisione o della mancata esecuzione devono essere eseguiti entro 30 giorni. La Sede regionale deve inoltre fornire periodicamente al Comitato regionale informazioni sull’andamento del contenzioso giudiziario successivo alla fase amministrativa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 19 feb 1998Circolare numero 03 del 19-02-1998 enpals
- Circolare · 19 feb 1998Circolare numero 41 del 19-2-1998
- Circolare · 18 feb 1998Circolare numero 38 del 18-2-1998
- Circolare · 18 feb 1998Circolare numero 39 del 18-2-1998
- Circolare · 20 feb 1998Circolare numero 43 del 20-2-1998
- Circolare · 20 feb 1998Circolare numero 42 del 20-2-1998
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →