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Circolare

Circolare numero 43 del 20-2-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la proroga, disposta dall’ordinanza del Ministro dell’Interno n. 2742 del 6 febbraio 1998, dei benefici previsti per le zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997 in Marche e Umbria. La proroga riguarda sia la neutralizzazione dei periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi nel primo trimestre 1998, sia l’indennità per i lavoratori sospesi o a orario ridotto non coperti da integrazioni salariali, estendendole fino al 31 marzo 1998. Vengono inoltre indicati i termini per la presentazione delle domande di proroga e chiarito che l’indennità va corrisposta anche per sospensioni iniziate dal 1° dicembre 1997.

Proroga al 31 marzo 1998 delle provvidenze per le zone colpite dal sisma Marche e Umbria del 26 settembre 1997

Provvidenze per le zone colpite dagli eventi sismici del 26 settembre 1997 nelle Marche e in Umbria

La circolare disciplina la proroga di alcune misure di sostegno previste per i territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997. In particolare, recepisce la proroga al 31 marzo 1998 disposta dall’ordinanza del Ministro dell’Interno n. 2742 del 6 febbraio 1998 e fornisce istruzioni operative sulle modalità di fruizione delle prestazioni e sui relativi termini di domanda.

Proroga dei benefici e neutralizzazione dei periodi di integrazione salariale

L’ordinanza n. 2742/1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998, proroga al 31 marzo 1998 i benefici già previsti dall’art. 10 dell’ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Effetto principale della proroga è che i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi nel primo trimestre 1998 non vengono computati ai fini dei limiti massimi di durata delle integrazioni salariali per le imprese operanti nei territori colpiti dalla crisi sismica.

Indennità per lavoratori sospesi o a orario ridotto

La circolare conferma anche la proroga al 31 marzo 1998 dell’indennità prevista dall’art. 10 dell’ordinanza n. 2694/97 per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto in conseguenza del sisma. La misura riguarda i dipendenti di datori di lavoro privati e i soci lavoratori di cooperative per i quali non trova applicazione la disciplina delle integrazioni salariali. Per la gestione dell’indennità si richiamano le istruzioni già impartite con la circolare n. 219 del 6 novembre 1997, paragrafo 3, e con la circolare n. 253 del 12 dicembre 1997.

Domande di proroga e nuove concessioni

Le domande di proroga del beneficio, relative a periodi successivi alla concessione iniziale, e le eventuali nuove concessioni dell’indennità per eventi connessi al sisma insorti dopo il 31 dicembre 1997 devono essere presentate secondo le modalità indicate nella circolare n. 219/97. La presentazione deve avvenire entro il termine previsto dall’art. 7, comma 1, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Per le sospensioni o riduzioni dell’attività produttiva già iniziate alla data di entrata in vigore dell’ordinanza, ossia il 10 febbraio 1998, il termine va computato a partire dalla scadenza del periodo di paga in corso a quella data, così da consentire la completa utilizzazione del beneficio. In pratica, le domande di proroga potevano essere utilmente presentate entro il 25 marzo 1998.

Chiarimento sulla decorrenza dell’indennità nel primo trimestre 1998

La circolare affronta infine la riserva contenuta al punto B), paragrafo 3, della circolare n. 219/97 in merito alla definizione delle domande per l’indennità relativa al primo trimestre 1998. Sentito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, viene precisato che l’indennità deve essere corrisposta dall’Istituto anche per le sospensioni dal lavoro intervenute dal 1° dicembre 1997, in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge n. 164/1975.

Punti principali

Proroga dei benefici fino al 31 marzo 1998

L’ordinanza del Ministro dell’Interno n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 1998, ha prorogato al 31 marzo 1998 i benefici previsti dall’art. 10 dell’ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997 per le aree colpite dal sisma del 26 settembre 1997 in Marche e Umbria.

Neutralizzazione dei periodi di cassa integrazione ordinaria

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi nel primo trimestre 1998 non devono essere computati ai fini dei limiti massimi di durata delle integrazioni salariali per le imprese operanti nei territori interessati dalla crisi sismica.

Proroga dell’indennità per lavoratori sospesi o a orario ridotto

È prorogata al 31 marzo 1998 anche l’indennità prevista dall’art. 10 dell’ordinanza n. 2694/97 per i lavoratori sospesi o con orario ridotto a causa del sisma, dipendenti da datori di lavoro privati o soci lavoratori di cooperative per i quali non si applica la disciplina delle integrazioni salariali.

Domande di proroga e termine di presentazione

Le domande di proroga del beneficio, nonché le eventuali nuove richieste di indennità per eventi connessi al sisma insorti dopo il 31 dicembre 1997, devono essere presentate secondo le modalità della circolare n. 219 del 6 novembre 1997, entro il termine previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 164 del 20 maggio 1975. Per le sospensioni o contrazioni dell’attività già iniziate alla data di entrata in vigore dell’ordinanza (10 febbraio 1998), il termine decorre dalla scadenza del periodo di paga in corso a tale data, con possibilità di presentazione delle domande entro il 25 marzo 1998.

Chiarimento sulle sospensioni dal 1° dicembre 1997

In merito alle modalità di definizione delle domande per l’indennità relativa al primo trimestre 1998, la circolare chiarisce che, sentito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l’indennità deve essere corrisposta dall’Istituto anche per le sospensioni dal lavoro intervenute dal 1° dicembre 1997, in deroga alle disposizioni procedurali della legge n. 164/1975.

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