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Sentenza

Sentenza del 21/03/2018 n. 1291 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Presupposto per l'assoggettamento ad Irap

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Cassazione ha affermato che il professionista non è assoggettabile all'IRAP quando, pur disponendo di beni strumentali e sostenendo occasionalmente compensi a terzi, non si avvale di una struttura organizzativa stabile. La presenza di tali elementi isolati non è quindi sufficiente, da sola, a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo che la mera disponibilità di beni strumentali o il ricorso occasionale a compensi per prestazioni di terzi non dimostrassero l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Secondo la prospettazione accolta, l'IRAP presuppone una struttura organizzativa stabile e autonoma, ad esempio caratterizzata dall'impiego continuativo di collaboratori subordinati o parasubordinati.

Norme richiamate

  • IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione

    L'imposta è dovuta dal professionista solo se l'attività è autonomamente organizzata, cioè se esiste una struttura stabile idonea a potenziare l'attività oltre il lavoro personale del contribuente. La semplice presenza di beni strumentali o di occasionali prestazioni di terzi non è necessariamente sufficiente.

  • Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 21203/2004

    La sentenza esclude l'assoggettamento all'IRAP del professionista privo di una struttura organizzativa stabile, anche quando siano presenti beni strumentali o compensi occasionali a terzi.

Massime di principio

  • Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare l'esistenza di un'autonoma organizzazione stabile, non la semplice presenza di strumenti di lavoro o spese occasionali.
  • L'impiego occasionale di collaboratori o consulenti, da solo, non dimostra necessariamente l'esistenza di un'organizzazione autonoma; rilevano durata, continuità, consistenza e funzione dell'apporto esterno.
  • I beni strumentali normalmente necessari per lo svolgimento dell'attività professionale non costituiscono, da soli, prova sufficiente dell'autonoma organizzazione.
  • La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando se l'organizzazione produca un valore aggiunto rispetto all'attività personale del professionista.
  • In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare l'assenza di dipendenti o collaboratori stabili, la natura occasionale delle prestazioni di terzi e il carattere ordinario dei beni strumentali utilizzati.

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