Sentenza del 21/03/2018 n. 1291 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Presupposto per l'assoggettamento ad Irap
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Cassazione ha affermato che il professionista non è assoggettabile all'IRAP quando, pur disponendo di beni strumentali e sostenendo occasionalmente compensi a terzi, non si avvale di una struttura organizzativa stabile. La presenza di tali elementi isolati non è quindi sufficiente, da sola, a integrare il presupposto dell'autonoma organizzazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento all'IRAP, sostenendo che la mera disponibilità di beni strumentali o il ricorso occasionale a compensi per prestazioni di terzi non dimostrassero l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Secondo la prospettazione accolta, l'IRAP presuppone una struttura organizzativa stabile e autonoma, ad esempio caratterizzata dall'impiego continuativo di collaboratori subordinati o parasubordinati.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell'autonoma organizzazione
L'imposta è dovuta dal professionista solo se l'attività è autonomamente organizzata, cioè se esiste una struttura stabile idonea a potenziare l'attività oltre il lavoro personale del contribuente. La semplice presenza di beni strumentali o di occasionali prestazioni di terzi non è necessariamente sufficiente.
Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza n. 21203/2004
La sentenza esclude l'assoggettamento all'IRAP del professionista privo di una struttura organizzativa stabile, anche quando siano presenti beni strumentali o compensi occasionali a terzi.
Massime di principio
- Per stabilire se un professionista è soggetto a IRAP occorre verificare l'esistenza di un'autonoma organizzazione stabile, non la semplice presenza di strumenti di lavoro o spese occasionali.
- L'impiego occasionale di collaboratori o consulenti, da solo, non dimostra necessariamente l'esistenza di un'organizzazione autonoma; rilevano durata, continuità, consistenza e funzione dell'apporto esterno.
- I beni strumentali normalmente necessari per lo svolgimento dell'attività professionale non costituiscono, da soli, prova sufficiente dell'autonoma organizzazione.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva, considerando se l'organizzazione produca un valore aggiunto rispetto all'attività personale del professionista.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe documentare l'assenza di dipendenti o collaboratori stabili, la natura occasionale delle prestazioni di terzi e il carattere ordinario dei beni strumentali utilizzati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mar 2018Sentenza del 21/03/2018 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 21 mar 2018Sentenza del 21/03/2018 n. 68 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 21 mar 2018Sentenza del 21/03/2018 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 21 mar 2018Sentenza del 21/03/2018 n. 172 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 21 mar 2018Sentenza del 21/03/2018 n. 204 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 21 mar 2018Sentenza del 21/03/2018 n. 327 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →