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Ordinanza

Ordinanza n. 983/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia a. del D.R. n. 370 del 3 febbraio 2026 dell'Università degli Studi di Napoli ''Federico II'', di approvazione degli atti della Commissione di valutazione preposta alla procedura comparativa, ai sensi dell'art. 18, comma 4-ter, della Legge n. 240/2010, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – gruppo scientifico disciplinare 11/PHIL-01 – FILOSOFIA TEORETICA – settore scientifico disciplinare PHIL-01/A - Filosofia teoretica, per le esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici, codice procedura 2_PO_2025_18C4TER_10, bandita con D.R. n. 4401 del 14 ottobre 2025; b. del verbale n. 1, comprensivo dell'Allegato 1, della Commissione valutatrice della summenzionata procedura, concernente la seduta (Riunione preliminare telematica) del 17 dicembre 2025, nell'ambito della quale detto Organo ha predeterminato i criteri di valutazione; c. del verbale n. 2 della Commissione valutatrice della summenzionata procedura, concernente la seduta del 22 dicembre 2025, nell'ambito della quale, tra l’altro, è stato conosciuto il nominativo delle due candidate e l’elenco delle pubblicazioni da queste presentate; d. del verbale n. 3 della Commissione valutatrice della summenzionata procedura, concernente la seduta del 15 gennaio 2026, nell'ambito della quale detto Organo ha effettuato la valutazione delle candidate; e. ove occorra, del D.R. n. 4401 del 14 ottobre 2025, con il quale l'Università degli Studi di Napoli ''Federico II'' ha bandito, tra le altre, la procedura comparativa, ai sensi dell'art. 18, comma 4-ter, della Legge n. 240/2010, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di prima fascia – gruppo scientifico disciplinare 11/PHIL-01 - FILOSOFIA TEORETICA – settore scientifico disciplinare PHIL-01/A - Filosofia teoretica, per le esigenze del Dipartimento di Studi Umanistici, codice procedura 2_PO_2025_18C4TER_10; f. del verbale n. 2/26 concernente l'Adunanza del 25 febbraio 2026 del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici, nell'ambito del quale, tra le altre, è stata deliberata la proposta di chiamata della prof.ssa Simona Venezia, vincitrice della procedura comparativa bandita con D.R. n. 4401/2025; g. della nota dell'Università degli Studi di Napoli ''Federico II'' prot. 21134 del 17 febbraio 2026, avente ad oggetto “Riscontro istanza accesso agli atti di Valeria Pinto del 04.02.2026 – procedura codice identificativo 2_PO_2025_18C4TER_10”; h. di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluso ogni atto o provvedimento concernente la presa di servizio della prof.ssa Simona Venezia, lesivo e ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202601818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di approvazione e valutazione della procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, nonché proposta di chiamata della candidata controinteressata e atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura comparativa bandita ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, della legge n. 240/2010, i verbali della Commissione relativi alla predeterminazione dei criteri, alla conoscenza delle candidate e delle pubblicazioni presentate e alla valutazione comparativa, nonché gli atti successivi concernenti la proposta di chiamata della candidata controinteressata, il riscontro all’istanza di accesso e gli eventuali atti di presa di servizio. Dal testo emerge che la censura cautelarmente esaminata riguardava, in particolare, la presunta falsità della dichiarazione resa dalla controinteressata in relazione alla pubblicazione della monografia "Dioniso contro Zarathustra. Nietzsche e il principium differentiationis", falsità che, secondo la ricorrente, avrebbe potuto integrare una causa di esclusione. È stata inoltre contestata la valutazione della Commissione e prospettata la possibile influenza determinante della predetta pubblicazione sull’esito della procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, a un primo esame, non sussistenti gli estremi della falsità nella dichiarazione della controinteressata relativa alla pubblicazione monografica, tale da poter integrare una causa di esclusione. Ha inoltre giudicato prima facie corretta la valutazione compiuta dalla Commissione e non ha ritenuto dimostrato che la pubblicazione avesse inciso in modo determinante sull’esito della procedura. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalente l’interesse dell’Università alla copertura del posto di professore di prima fascia, già concretamente manifestato con l’approvazione della proposta di chiamata e con la copertura disposta dal Consiglio di amministrazione il 25 marzo 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4-ter, l. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura comparativa per la chiamata del professore universitario di ruolo di prima fascia.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la domanda è stata respinta per insufficienza del fumus boni iuris e prevalenza dell’interesse pubblico nel bilanciamento cautelare.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presunta falsità di una dichiarazione relativa a una pubblicazione, per assumere rilievo quale causa di esclusione da una procedura comparativa, deve risultare prima facie adeguatamente configurata e non può essere desunta in via meramente assertiva.
  • Il giudice cautelare può ritenere prima facie corretta la valutazione di una commissione esaminatrice quando le censure non evidenzino, con adeguata dimostrazione, errori manifesti o vizi immediatamente percepibili.
  • La rilevanza cautelare di un elemento valutativo contestato richiede la dimostrazione che esso abbia inciso in modo determinante sull’esito della procedura; la mera presenza dell’elemento nella valutazione non è sufficiente.
  • Nel bilanciamento cautelare relativo alla copertura di un posto universitario, l’interesse dell’amministrazione alla tempestiva copertura del posto può prevalere quando sia già stata approvata la proposta di chiamata e siano stati adottati atti concreti diretti alla copertura.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e abilitazione universitariaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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