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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47552/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/06/2024 con cui il Tribunale di Palermo, giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione di Giovanni De Santis avverso il diniego di revoca della confisca operata ai sensi dell'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (oggi art. 240-bis c.p.), disposta a seguito della condanna per concorso in estorsione aggravata insieme al padre Maurizio De Santis. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge (artt. 676 e 667, comma 4, c.p.p.) perché, pur essendovi nuove prove sopravvenute, il giudice dell'esecuzione avrebbe erroneamente escluso la possibilità di ottenere la revoca della confisca senza ricorrere alla revisione; 2) erroneo rigetto della domanda per presunti nuovi documenti che proverebbero la legittima provenienza delle somme (anche alla luce del decreto del giudice della prevenzione che aveva revocato la confisca nei confronti del padre Maurizio).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha osservato che, sebbene esista un contrasto giurisprudenziale sull'ammissibilità di chiedere in sede di esecuzione la revoca della confisca disposta in sede di cognizione, il Tribunale di Palermo ha comunque esaminato il merito applicando l'orientamento più favorevole al ricorrente. Tuttavia il Tribunale ha correttamente ritenuto insufficiente la prova fornita da Giovanni De Santis: benché sia stato riconosciuto l'origine lecita di capitali riconducibili alla società Giogad S.r.l. (nucleo familiare del padre), non è stata dimostrata la legittima detenzione della somma sequestrata in capo a Giovanni né il collegamento certo tra la somma confiscata e la provvista lecita attribuibile alla società. Pertanto è stato confermato il rigetto della richiesta di revoca della confisca e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

    art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

    Norma di riferimento sulla confisca, considerata dalla giurisprudenza equivalente all'art. 240-bis c.p.; la questione è se la revoca di una confisca disposta in sede di cognizione possa essere richiesta direttamente al giudice dell'esecuzione quando intervengono nuove prove che non comportano il proscioglimento ma la sola revoca della confisca.

  • art. 240-bis cod. pen.

    art. 240-bis cod. pen. (norma di schema corrispondente all'ex art. 12-sexies)

    Riferimento sostanziale utilizzato dalla Corte per individuare l'ipotesi di revoca della confisca; la Corte segnala orientamenti che ammettono l'intervento del giudice dell'esecuzione quando la prova nuova riguarda solo la legittimità del bene confiscato e non l'innocenza del condannato.

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai presunti vizi di motivazione del provvedimento impugnato; la Corte ha ritenuto che le censure fossero in realtà questioni di merito sull'istruttoria e la motivazione.

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di competenze e rimedi rispetto ai provvedimenti di prevenzione/confisca; la Corte non ha ritenuto questa censura decisiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali del ricorrente in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • d.l. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 (convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

    art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

    Norma penale relativa all'aggravante contestata nella condanna per estorsione; contesto fattuale che ha portato alla confisca.

Massime di principio

  • Esistono due orientamenti giurisprudenziali: uno restrittivo che ritiene inammissibile chiedere la revoca della confisca disposta in sede di cognizione davanti al giudice dell'esecuzione (suggerendo il rimedio della revisione), e un orientamento più favorevole che ammette l'intervento del giudice dell'esecuzione quando le prove nuove, se accertate, determinerebbero esclusivamente la revoca della confisca e non il proscioglimento.
  • L'onere della prova grava sul soggetto che chiede la revoca: non è sufficiente dimostrare l'origine lecita dei capitali a livello familiare; occorre provare specificamente la legittima detenzione o il trasferimento lecito della somma confiscata in capo al ricorrente.
  • Una pronuncia favorevole (o revoca della confisca) in una procedura preventiva o in capo a un parente non si estende automaticamente al soggetto nei cui confronti è stata eseguita la confisca penale: è necessaria una prova diretta del nesso tra le somme riconosciute lecite e i beni sequestrati al condannato.
  • Le censure tecniche sulla legittimità del rimedio (es. richiamo a norme processuali) possono essere valutate dalla Corte come questioni di merito se in realtà mirano a contestare la valutazione probatoria; per essere accolte servono allegazioni e documenti precisi e idonei a modificare il quadro probatorio originario.
  • In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., quindi valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre impugnazioni prive di concreto supporto probatorio.

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