Cassazione Penale, Sentenza n. 10308/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza del 26/03/2021 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta dalla difesa di Mohamed ai sensi dell'art. 630, lett. c), cod. proc. pen. La difesa aveva prodotto come "prova nuova" le dichiarazioni della teste Tetyana Makukh, le quali avrebbero smentito la versione di Hanoura e Bigi, negando la presenza di un coltello e sostenendo che fu Hanoura ad aggredire per primo con la cintura, così prospettando la sussistenza della legittima difesa e richiedendo il proscioglimento. Il ricorrente denunciava inoltre vizi di contraddittorietà e motivazione rispetto alla sentenza di appello del 17/11/2017 e contestava la fondatezza della ricostruzione sulla presenza dell'arma da taglio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e dichiarato infondato il motivo, confermando l'inammissibilità dell'istanza di revisione decisa dalla Corte di Appello di Perugia. La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni della teste Makukh, pur essendo prova nuova, non fossero idonee, da sole o in combinazione con il materiale probatorio preesistente, a ribaltare il giudizio di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. Il giudice della revisione aveva correttamente valutato che le nuove dichiarazioni potevano al più concorrere a rilevare una circostanza attenuante (provocazione) e non l'esimente della legittima difesa, perché mancava il requisito dell'attualità del pericolo nella seconda fase dell'aggressione: alla presenza degli operatori e del testimone Comoli la situazione risultava già in corso e l'operante Volpe intimò "alt" anche a Mohamed, segno di una sua partecipazione. La Corte di Cassazione ha inoltre ritenuto non meritevoli di accoglimento le censure sulla presenza del coltello, considerata coerente con la descrizione di Hanoura e con il ritrovamento nell'abitazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 630, lett. c), cod. proc. pen.
Disciplina dell'istanza di revisione; la prova nuova deve essere idonea, da sola o con le prove pregresse, a ribaltare il giudizio di colpevolezza. La Corte ha applicato il principio secondo cui la nuova prova deve consentire, in termini di ragionevole sicurezza, di dimostrare che il compendio probatorio originario non è più in grado di sostenere la condanna.
art. 52 cod. pen. (legittima difesa)
La Corte richiama il consolidato orientamento che limita l'esimente della legittima difesa alla reazione a un pericolo attuale e inevitabile. Nel caso concreto la prova nuova non ha dimostrato che il pericolo fosse ancora attuale nella fase in cui si sarebbe esercitata la presunta difesa.
art. 62 cod. pen. (circostanze attenuanti)
La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni nuove potessero al massimo giustificare il riconoscimento dell'attenuante della provocazione (circostanza attenuante) e non il riconoscimento della scriminante della legittima difesa che comporterebbe il proscioglimento.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare presunti vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i vizi denunciati, confermando la correttezza della motivazione del giudice della revisione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese nei giudizi di cassazione; la Corte ha disposto che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Per ottenere l'annullamento di una condanna tramite revisione ex art. 630, lett. c), la "prova nuova" deve essere tale, da sola o con il materiale precedente, da ribaltare in termini di ragionevole certezza il giudizio di colpevolezza.
- Le dichiarazioni testimoniali nuove, anche se rese in fase difensiva, devono essere comparate con l'intero compendio probatorio già acquisito; è necessario che risultino più probative e coerenti rispetto alle dichiarazioni già valutate dal giudice di merito.
- La legittima difesa (art. 52 c.p.) richiede l'esistenza di un pericolo attuale per l'incolumità: reazioni successive a un'offesa ormai esaurita o a un pericolo non più attuale difficilmente configurano la scriminante.
- La sussistenza di un'arma o di altri elementi di fatto può essere comprovata anche indirettamente; se il giudice di merito ritiene attendibile il ritrovamento o la descrizione dell'arma, tale elemento non è automaticamente escluso da una testimonianza nuova contraria, salvo che questa non sia nettamente più credibile e incisiva.
- Le circostanze attenuanti (es. provocazione) possono essere riconosciute sulla base di nuove prove senza però comportare il proscioglimento; la revisione per proscioglimento richiede un livello probatorio più alto.
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