Cassazione Penale, Sentenza n. 36256/2023 del 30/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., aveva respinto l'appello con cui Raco chiedeva l'annullamento dell'ordinanza del Tribunale di Palmi dell'8 giugno 2022 che aveva rigettato la sua richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione, in particolare con riguardo al concetto di indigenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il ricorrente ha espressamente rinunciato all'impugnazione (istanza del 16 giugno 2023) e nel frattempo è stato scarcerato. Per la declaratoria di inammissibilità non sono state applicate statuizioni ulteriori: il venir meno dell'interesse non configura soccombenza e quindi non comporta condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, conformemente al principio richiamato nella giurisprudenza citata.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
menzionato nell'ordinanza impugnata
Norma invocata quale base per il rigetto dell'appello incidentale del ricorrente; utilizzata nel contesto del procedimento di conferma/rifiuto dell'autorizzazione all'allontanamento dal domicilio durante gli arresti domiciliari
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013 (Scaricaciottoli, Rv. 256225-01)
citazione di massima contenuta nella sentenza impugnata
Principio secondo cui la sopravvenuta carenza di interesse sopraggiunta dopo la proposizione del ricorso non configura soccombenza e quindi non comporta obbligo di condanna alle spese né applicazione della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- La rinuncia espressa all'impugnazione o la sopraggiunta cessazione dell'interesse (es. scarcerazione prima della decisione) rendono il ricorso in cassazione inammissibile per carenza di interesse.
- La declaratoria di inammissibilità per mancanza di interesse non equivale a una soccombenza: normalmente non comporta condanna alle spese né sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.
- Quando si impugnano decisioni che autorizzano o negano misure attenuate (come l'allontanamento per motivi di lavoro durante arresti domiciliari), è importante valutare tempestivamente il concreto interesse alla decisione: eventi sopravvenuti possono togliere l'utilità della pronuncia.
- Le doglianze sul vizio di motivazione (es. riguardo all'accertamento dell'indigenza) vanno prospettate chiaramente e con elementi probatori adeguati, perché la Corte di legittimità decide solo se sussiste interesse e se il motivo è proponibile; se l'interesse viene meno la Corte non entra nel merito.
- Se si intende rinunciare all'impugnazione, è preferibile formalizzare la rinuncia per iscritto e tempestivamente, avendo consapevolezza che la rinuncia può evitare conseguenze economiche tipiche di una soccombenza.
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