Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 27582/2024 del 24/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e della successiva accettazione da parte della controricorrente. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio e ha rilevato che non vi era luogo a provvedere sulle spese di lite, in conformità all'accordo intervenuto tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (coniuge)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di riduzione proposta dal coniuge superstite di un defunto contro i figli di primo letto di quest'ultimo, istituiti eredi universali per testamento. La parte attrice sosteneva di essere stata lesa nella quota di legittima e chiedeva la determinazione della propria riserva tenendo conto del relictum, dei debiti del defunto e di tutte le donazioni da lui compiute in vita. I convenuti contestavano, tra l'altro, che potessero essere considerate alcune donazioni effettuate prima del matrimonio con l'attrice, deducevano l'esistenza di debiti da imputare alla massa ereditaria e sostenevano che dovessero essere imputate alla quota della moglie anche liberalità da questa ricevute in vita. In appello si discuteva inoltre: del criterio di stima di una donazione della nuda proprietà di un immobile, che gli appellanti volevano valutare secondo il valore della nuda proprietà alla data della vendita a terzi e non come piena proprietà alla data di apertura della successione; dell'inclusione o meno dei gioielli tra i beni donati all'attrice; e della mancata considerazione di un debito del de cuius che, secondo la Corte territoriale, risultava in realtà fittiziamente creato e poi ripianato con denaro riconducibile al convenuto. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro la sentenza d'appello. Tuttavia, prima della decisione, hanno depositato atto di rinuncia al ricorso a seguito di accordo tra le parti, accettato dalla controricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 390-391 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione e esclude la pronuncia sulle spese quando le parti abbiano concordato in tal senso

  • artt. 553 ss. c.c.

    richiamati solo indirettamente dal contesto della lite successoria e della riduzione delle disposizioni lesive della legittima; il testo non sviluppa una specifica interpretazione normativa

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente, se accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del processo.
  • Quando le parti raggiungono un accordo che include la regolazione delle spese, la Corte può prendere atto della rinuncia e non provvedere sulle spese di lite.
  • La cessazione del giudizio per rinuncia impedisce ogni decisione sul merito dei motivi di ricorso già proposti.

Come è indicizzato

MaterieTutela dei legittimariImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.