Ordinanza n. 1472/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’Ordinanza Dirigenziale n. 3 del 05.03.2026 (R.G. n. 7 del 05.03.2026), emessa dal Comune di Falciano del Massico – Area Tecnica Urbanistica, avente ad oggetto il “ripristino dello stato dei luoghi” mediante demolizione del “muretto e sovrastante recinzione metallica che divide gli immobili con il frazionamento delle relative aree”, insistenti sul compendio immobiliare sito in Falciano del Massico, foglio 11, particella 173 sub 7-9; se ed in quanto lesivo del silenzio diniego serbato dal Comune di Falciano del Massico sull’istanza di annullamento in autotutela dell’Ordinanza Dirigenziale n. 3 del 05.03.2026 inoltrata a mezzo pec in data 2.4.26 ed acquisita in pari data al prot. generale dell’ente al n. 4353/2026; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresi gli eventuali verbali di sopralluogo e di accertamento dell’asserito abuso edilizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione di un muretto e della sovrastante recinzione metallica, con frazionamento delle relative aree
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'ordinanza dirigenziale comunale che imponeva la demolizione di un muretto e della recinzione metallica sovrastante, ritenuti opere abusive incidenti sul frazionamento di aree immobiliari. È stato inoltre dedotto il silenzio diniego formatosi sull'istanza di annullamento in autotutela dell'ordinanza, presentata mediante PEC. In sede cautelare, la ricorrente ha contestato la natura e la consistenza del manufatto, mettendo in discussione i presupposti dell'ordine di ripristino. Il Comune, intimato, non si è costituito e non ha espressamente contestato tali censure.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo le censure relative alla natura e alla consistenza del manufatto suscettibili di positiva delibazione. La mancata costituzione del Comune e l'assenza di contestazioni espresse hanno concorso alla valutazione cautelare. Il giudice ha inoltre ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione dell'ordinanza e ha ritenuto opportuno mantenere integra la situazione di fatto fino alla definizione del merito. È stata quindi sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato e fissata l'udienza pubblica di merito per il 23 settembre 2027. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per l'accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza edilizia.
d.P.R. 380/2001
Richiamato implicitamente dalla natura edilizia dell'ordine di ripristino e demolizione, senza che nel testo siano indicati specifici articoli o una puntuale interpretazione normativa.
Massime di principio
- In sede cautelare, la contestazione della natura e della consistenza del manufatto può integrare un profilo di fumus boni iuris idoneo a giustificare la sospensione di un'ordinanza edilizia di ripristino, soprattutto quando l'amministrazione non abbia espressamente contestato le censure.
- L'esecuzione di un ordine di demolizione o ripristino può determinare un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare il mantenimento della situazione di fatto sino alla definizione del giudizio di merito.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata e l'assenza di contestazioni espresse alle censure dedotte possono essere valorizzate dal giudice nella delibazione cautelare, senza determinare automaticamente l'accoglimento della domanda.
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