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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6912/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la dosimetria della pena decisa dalla Corte di appello: contestavano che, pur escluse le recidive e riconosciute prevalenti le circostanze attenuanti (tra cui il risarcimento del danno e la confessione), la Corte avesse ridotto le pene in misura minima ingiustificata e avesse operato una lieve riduzione degli aumenti per i reati satelliti; in particolare si lamentava l'erronea valutazione delle attenuanti e dell'uso dei parametri dell'art. 133 c.p. nella fase di riduzione della pena

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso la recidiva, applicato il principio di Sez. U. relativo all'art. 624-bis (bilanciamento tra aggravanti 'privilegiate' e attenuanti), valutato le attenuanti prevalenti ma comunque tenuto conto delle aggravanti ai fini della misura effettiva della riduzione e proporzionato gli aumenti per continuazione. Le pene risultanti confermate in dispositivo d'appello: per Cesare Bianchi pena finale di anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa; per Domenico Bianchi pena finale di anni 2, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 700,00 di multa. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Disciplina il furto aggravato in particolari circostanze (es. esposizione alla pubblica fede): la Cassazione richiama il principio che, se le attenuanti concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione e con aggravanti 'privilegiate', va applicato il criterio stabilito dalla Sez. U. (bilanciamento preventivo; se equivalenti si applica la pena prevista per il reato aggravato 'privilegiato' senza altre circostanze).

  • art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Prevede la circostanza aggravante della violenza sulle cose; nel caso concreto è qualificata come aggravante 'privilegiata' ai sensi dell'art. 624-bis comma 4, con conseguenze sulla comparazione con le attenuanti.

  • art. 61, comma 1, nn. 5 e 7 cod. pen.

    Indicano aggravanti (approfittamento delle circostanze di tempo e luogo; altra specifica aggravante): sono state valutate dalla Corte di appello nel bilanciamento con le attenuanti non privilegiate e hanno influenzato la misura della riduzione della pena.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri per la determinazione della pena (intensità del dolo, pericolosità sociale, capacità a delinquere ecc.). La Corte precisa che tali parametri informano la motivazione e la quantificazione della pena di base; resta comunque discrezionale la misura delle riduzioni per attenuanti, purché la motivazione sia congrua.

  • art. 62-bis e art. 62 n.6 cod. pen.

    Riferite alle circostanze attenuanti (tra cui la confessione e altre circostanze personali): sono state riconosciute dalla Corte di appello e valutate nella dosimetria.

  • art. 163 cod. pen.

    Norma relativa alla sospensione condizionale della pena menzionata nelle giurisprudenziali come parametro possibile quando il giudice giustifica una riduzione contenuta per evitare effetti sulla sospensione; qui citata a supporto di principi di proporzionalità nella motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Regola la condanna per spese e sanzioni a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha applicato la condanna alle spese e l'obbligo di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali ai motivi di ricorso per cassazione: i ricorsi erano formulati nei limiti strettamente necessari, come previsto dalla norma.

  • art. 23 comma 8, d.l. 127/2020 e successive proroghe (d.l. n.137/2020, d.l. n.105/2021)

    Norme procedurali eccezionali sulla trattazione scritta/orale e requisitoria: impiegate nella trattazione del procedimento e nella presentazione delle conclusioni dal Pubblico Ministero.

Massime di principio

  • Quando le circostanze attenuanti concorrano con aggravanti 'privilegiate' previste specificamente dalla norma incriminatrice (es. art. 624-bis), il giudice deve seguire il criterio di bilanciamento stabilito dalla giurisprudenza di legittimità: se equivalenti, si applica la pena prevista per il reato con la circostanza 'privilegiata'.
  • Il riconoscimento di attenuanti prevalenti non obbliga il giudice a concedere la massima riduzione possibile; il giudice di merito mantiene discrezionalità sulla misura della diminuzione, purché espliciti i criteri essenziali (art. 133 c.p.) e motivi determinanti senza dover elencare analiticamente ogni elemento secondario.
  • La valutazione della rilevanza della capacità a delinquere o dell'intensità del dolo può essere utilizzata nell'ampio ambito della dosimetria e della motivazione: tali indici informano la scelta della misura della pena, compresa la limitazione della riduzione per attenuanti se le aggravanti continuano a qualificare la gravità del fatto.
  • Gli aumenti per continuazione possono essere ridotti proporzionalmente quando le circostanze attenuanti prevalgono; il giudice ha discrezionalità sul quantum purché la riduzione sia motivata e coerente rispetto alla valutazione complessiva.
  • In Cassazione la mancanza di vizi logici o di contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito rende il controllo di legittimità limitato: le scelte motivazionali rimangono inamissibili se sono congrue e proporzionate.

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