Cassazione Penale, Sentenza n. 6912/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la dosimetria della pena decisa dalla Corte di appello: contestavano che, pur escluse le recidive e riconosciute prevalenti le circostanze attenuanti (tra cui il risarcimento del danno e la confessione), la Corte avesse ridotto le pene in misura minima ingiustificata e avesse operato una lieve riduzione degli aumenti per i reati satelliti; in particolare si lamentava l'erronea valutazione delle attenuanti e dell'uso dei parametri dell'art. 133 c.p. nella fase di riduzione della pena
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello, che aveva escluso la recidiva, applicato il principio di Sez. U. relativo all'art. 624-bis (bilanciamento tra aggravanti 'privilegiate' e attenuanti), valutato le attenuanti prevalenti ma comunque tenuto conto delle aggravanti ai fini della misura effettiva della riduzione e proporzionato gli aumenti per continuazione. Le pene risultanti confermate in dispositivo d'appello: per Cesare Bianchi pena finale di anni 2, mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 800,00 di multa; per Domenico Bianchi pena finale di anni 2, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 700,00 di multa. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Disciplina il furto aggravato in particolari circostanze (es. esposizione alla pubblica fede): la Cassazione richiama il principio che, se le attenuanti concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione e con aggravanti 'privilegiate', va applicato il criterio stabilito dalla Sez. U. (bilanciamento preventivo; se equivalenti si applica la pena prevista per il reato aggravato 'privilegiato' senza altre circostanze).
art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Prevede la circostanza aggravante della violenza sulle cose; nel caso concreto è qualificata come aggravante 'privilegiata' ai sensi dell'art. 624-bis comma 4, con conseguenze sulla comparazione con le attenuanti.
art. 61, comma 1, nn. 5 e 7 cod. pen.
Indicano aggravanti (approfittamento delle circostanze di tempo e luogo; altra specifica aggravante): sono state valutate dalla Corte di appello nel bilanciamento con le attenuanti non privilegiate e hanno influenzato la misura della riduzione della pena.
art. 133 cod. pen.
Fornisce i criteri per la determinazione della pena (intensità del dolo, pericolosità sociale, capacità a delinquere ecc.). La Corte precisa che tali parametri informano la motivazione e la quantificazione della pena di base; resta comunque discrezionale la misura delle riduzioni per attenuanti, purché la motivazione sia congrua.
art. 62-bis e art. 62 n.6 cod. pen.
Riferite alle circostanze attenuanti (tra cui la confessione e altre circostanze personali): sono state riconosciute dalla Corte di appello e valutate nella dosimetria.
art. 163 cod. pen.
Norma relativa alla sospensione condizionale della pena menzionata nelle giurisprudenziali come parametro possibile quando il giudice giustifica una riduzione contenuta per evitare effetti sulla sospensione; qui citata a supporto di principi di proporzionalità nella motivazione.
art. 616 c.p.p.
Regola la condanna per spese e sanzioni a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha applicato la condanna alle spese e l'obbligo di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali ai motivi di ricorso per cassazione: i ricorsi erano formulati nei limiti strettamente necessari, come previsto dalla norma.
art. 23 comma 8, d.l. 127/2020 e successive proroghe (d.l. n.137/2020, d.l. n.105/2021)
Norme procedurali eccezionali sulla trattazione scritta/orale e requisitoria: impiegate nella trattazione del procedimento e nella presentazione delle conclusioni dal Pubblico Ministero.
Massime di principio
- Quando le circostanze attenuanti concorrano con aggravanti 'privilegiate' previste specificamente dalla norma incriminatrice (es. art. 624-bis), il giudice deve seguire il criterio di bilanciamento stabilito dalla giurisprudenza di legittimità: se equivalenti, si applica la pena prevista per il reato con la circostanza 'privilegiata'.
- Il riconoscimento di attenuanti prevalenti non obbliga il giudice a concedere la massima riduzione possibile; il giudice di merito mantiene discrezionalità sulla misura della diminuzione, purché espliciti i criteri essenziali (art. 133 c.p.) e motivi determinanti senza dover elencare analiticamente ogni elemento secondario.
- La valutazione della rilevanza della capacità a delinquere o dell'intensità del dolo può essere utilizzata nell'ampio ambito della dosimetria e della motivazione: tali indici informano la scelta della misura della pena, compresa la limitazione della riduzione per attenuanti se le aggravanti continuano a qualificare la gravità del fatto.
- Gli aumenti per continuazione possono essere ridotti proporzionalmente quando le circostanze attenuanti prevalgono; il giudice ha discrezionalità sul quantum purché la riduzione sia motivata e coerente rispetto alla valutazione complessiva.
- In Cassazione la mancanza di vizi logici o di contraddittorietà nella motivazione del giudice di merito rende il controllo di legittimità limitato: le scelte motivazionali rimangono inamissibili se sono congrue e proporzionate.
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