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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22869/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna per corruzione (artt. 319 e 321 c.p.) a anni 2 e mesi 8 di reclusione. Il ricorso articolava quattro motivi: (1) violazione del principio di correlazione per aver valorizzato fatti storici non formalmente contestati (estrazione dati ACI, cancellazione di una multa, informazioni su procedimento penale); (2) e (3) vizio di motivazione nella ricostruzione dei rapporti tra Pizzo e l'Appuntato Ritrovato, sostenendo che le intercettazioni e le testimonianze dimostrerebbero un rapporto di mera amicizia e richieste di aiuto, non un accordo corruttivo con scambio sinallagmatico; (4) vizio di motivazione e violazione di legge per aver esteso la responsabilità all'intero periodo contestato (luglio 2017 – dicembre 2018) nonostante Pizzo avesse ceduto il locale nel febbraio 2018 e dunque non avrebbe potuto trarre utilità dopo la cessione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. In diritto, sono state respinte tutte le censure: (1) l'uso, in motivazione, di episodi non formalmente contestati non ha ampliato l'oggetto della contestazione ma ha illustrato la stabilità e la tipologia del rapporto corruttivo; inoltre la prova di anche un solo atto contrario ai doveri d'ufficio è sufficiente per la configurabilità della corruzione propria; (2)-(3) le intercettazioni e le prove sono state ritenute idonee a dimostrare un rapporto sinallagmatico di tipo corruttivo: Ritrovato forniva sistematicamente informazioni coperte da segreto sulle verifiche della Guardia di Finanza (anche specificando uniforme/borghese), e Pizzo dichiarava di essere "in debito" e rispondeva positivamente alle richieste economiche; la forma amicale delle conversazioni non esclude la corruzione se la promessa o dazione è finalizzata ad ottenere atti contrari ai doveri d'ufficio; (4) quanto alla durata, la Corte d'appello ha motivato che le indebite informazioni sono proseguite almeno fino ad agosto 2018 e comunque una diversa delimitazione temporale non avrebbe inciso sulla pena, già comminata nel minimo edittale.

Norme richiamate

  • art. 319 cod. pen.

    Norma sulla corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio: la sentenza interpreta che è sufficiente la promessa o la dazione dell'utilità e che anche un solo atto contrario ai doveri d'ufficio può integrare la fattispecie.

  • art. 321 cod. pen.

    Norma che riguarda l'aggravante o disposizioni connesse alla corruzione (richiamata quale riferimento normativo del capo di imputazione).

  • Sez. U, n.15208 del 25/2/2010 (Mills) e giurisprudenza successiva

    Sez.U, n.15208 del 25/2/2010; Sez.6, n.4105 dell'1/12/2016; Sez.6, n.15641 del 19/10/2023

    Giurisprudenza consolidata citata per il principio secondo cui il reato di corruzione si perfeziona anche con la mera promessa dell'utilità, senza che sia necessaria la materiale dazione.

  • Pronunce su relazione sinallagmatica (es. Sez.6, n.3765 del 9/12/2020; Sez.6, 2244 del 30/10/2025, Petino)

    Sez.6, n.3765 del 9/12/2020; Sez.6, 2244 del 30/10/2025

    Giurisprudenza richiamata in tema di necessità di accertare il rapporto sinallagmatico tra atto d'ufficio e promessa/razione dell'utilità: la Corte applica tali principi per escludere che il rapporto fosse mero favoritismo derivante da amicizia preesistente.

Massime di principio

  • La corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio può essere integrata anche da un'unica condotta o promessa: non è necessario provare molteplici atti contrari per la configurazione del reato.
  • La presenza di toni o comportamenti amicali nelle conversazioni non esclude la corruzione quando emerge un rapporto sinallagmatico (scambio di informazioni coperte dal segreto e promessa/erogazione di utilità); la difesa deve dimostrare che il rapporto personale fosse preesistente e idoneo, per natura e intensità, a giustificare la condotta illecita senza tornaconto.
  • La Corte può richiamare fatti non formalmente contestati nel capo di imputazione per descrivere la natura e la stabilità del rapporto corruttivo, purché ciò non estenda l'oggetto dell'accusa a danno dell'imputato.
  • La promessa di utilità è sufficiente per la consumazione del reato di corruzione; l'effettività o entità delle dazioni è rilevante ma non necessaria per la condanna.
  • La cessazione formale dell'attività economica del privato (es. cessione dell'impresa) non esclude automaticamente la prosecuzione dell'accordo corruttivo se emergono elementi che dimostrano la continuazione delle indebite condotte o l'esistenza di nuovi interessi (es. apertura di un nuovo locale).
  • In situazioni analoghe, la strategia difensiva più efficace è dimostrare specificamente l'assenza del nesso causale tra la promessa/dazione e il compimento dell'atto d'ufficio, o l'esistenza di un rapporto personale preesistente e autonomo dall'accordo illecito.

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