Sentenza n. 8031/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del silenzio serbato all'istanza presentata in data 15.5.2025, via pec, di ricalcolo del TFS per inclusione dei sei aumenti periodici ai sensi e per gli effetti dell'art 6 bis DL 387/87 conv. in L. n. 472/87, successivamente modificato dall'art. 21 della L. n. 232/90; nonché per l’accertamento dell’ l'obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l'adozione di un provvedimento espresso che riconosca il diritto ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei citati sei scatti stipendiali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull'istanza di ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione di sei aumenti periodici di stipendio
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato con qualifica di vice ispettore, è stato collocato a riposo a domanda il 28 febbraio 2022, avendo maturato 42 anni di servizio utile e un'età di 56 anni, 8 mesi e 11 giorni, dunque più di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. Ha chiesto l'annullamento del silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza del 15 maggio 2025 diretta al ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, nonché l'accertamento dell'obbligo di provvedere e del diritto alla riliquidazione. L'INPS ha eccepito la decadenza o la prescrizione quinquennale e ha sostenuto che il beneficio non sarebbe computabile nel TFS, che l'art. 6-bis riguarderebbe soltanto il personale espressamente indicato dalla norma e che, per il personale delle forze di polizia a ordinamento militare, troverebbero applicazione disposizioni diverse, non estensibili alla cessazione a domanda. Ha inoltre richiamato la natura previdenziale del TFS e l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997. Il ricorrente ha sostenuto l'applicabilità del beneficio e l'assenza di decadenza connessa al termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendolo manifestamente fondato. Ha respinto l'eccezione di prescrizione o decadenza, richiamando il principio secondo cui il termine quinquennale per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dal provvedimento di liquidazione o dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; inoltre, l'eccezione di prescrizione deve indicare specificamente i fatti fondanti e la data di decorrenza, mentre l'INPS si era limitato a un richiamo generico alla data di collocamento a riposo. Nel merito, il giudice ha ritenuto che l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 costituisca fonte normativa autonoma e successiva rispetto all'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, integrando la base di calcolo del TFS con i sei scatti stipendiali. Ha escluso che l'art. 6-bis sia limitato al solo personale della Polizia di Stato, rilevando che la nozione di forze di polizia comprende anche quelle a ordinamento militare e che l'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma l'applicabilità dell'art. 6-bis al relativo personale. Ha ritenuto non decisivo l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, poiché tale disposizione disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile, mentre l'art. 6-bis disciplina il loro computo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita; non è necessario che le due basi di calcolo coincidano. Ha inoltre escluso che il termine del 30 giugno previsto dall'art. 6-bis, comma 2, abbia natura decadenziale, poiché la norma non lo qualifica come perentorio né collega espressamente al suo mancato rispetto una decadenza. Poiché il ricorrente aveva più di 55 anni e oltre 35 anni di servizio utile al momento del collocamento a riposo a domanda, gli spettano i sei scatti ai fini della liquidazione del TFS. È stato dichiarato l'obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese sono state compensate per la non univocità dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987 e modificato dall'art. 21 l. n. 232/1990
Al personale della Polizia di Stato [...] e al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate [...] sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
Il beneficio dei sei scatti si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare e opera, per chi cessa a domanda con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, ai fini della liquidazione del TFS.
art. 38 d.P.R. n. 1032/1973
L'elenco delle voci della base contributiva non impedisce il computo dei sei scatti, poiché l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è norma successiva e integrativa.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
Ha abrogato, per quanto rileva, l'art. 11 della l. n. 231/1990 e la disciplina previgente relativa ai sei scatti per il personale militare; non determina la reviviscenza della versione originaria dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. n. 379/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387
Conferma l'applicazione dell'art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
I sei aumenti periodici di stipendio [...] sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile [...]
Disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle somme dovute a titolo di riliquidazione spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza [...] del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, in ragione della manifesta fondatezza del ricorso.
Massime di principio
- L'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 della l. n. 232/1990, attribuisce i sei scatti stipendiali anche ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e costituisce, rispetto all'art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, una disciplina successiva e integrativa della base di calcolo.
- La nozione di "forze di polizia" contenuta nell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 comprende il personale delle forze di polizia a ordinamento militare con qualifiche equiparate a quelle indicate dalla disposizione, senza distinzione tra ordinamento civile e militare.
- Il beneficio dei sei scatti previsto dall'art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 spetta al personale collocato a riposo a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile; il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale, in assenza di una qualificazione normativa espressa e di una specifica sanzione decadenziale.
- L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il distinto regime di computo degli stessi ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- Il termine quinquennale di prescrizione del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita decorre dal provvedimento di liquidazione o dall'ultimo ordinativo di pagamento del credito principale; chi eccepisce la prescrizione deve allegare specificamente i fatti fondanti, inclusa la data di inizio del decorso prescrizionale.
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