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Ordinanza

Ordinanza n. 86/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del -OMISSIS- di interdittiva antimafia emesso dal Ministero dell'Interno - Struttura per la prevenzione antimafia a carico della ricorrente e contestuale cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dall'Anagrafe degli esecutori istituita dall'art. 30, comma 6, del D.L. 189/2016, conv. in L. n. 229/2016; - di ogni altro atto e/o provvedimento al primo preordinato, presupposto, conseguente o comunque connesso, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202515609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia con contestuale cancellazione dell'impresa dall'Anagrafe degli esecutori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di interdittiva antimafia adottato dal Ministero dell'Interno - Struttura per la prevenzione antimafia, unitamente alla cancellazione dall'Anagrafe degli esecutori. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi istruttori sulla correttezza dei dati posti a fondamento dell'interdittiva. In particolare, ha disposto la verifica, anche tramite il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, degli accessi in carcere relativi ai colloqui attribuiti a una persona menzionata nel provvedimento: un accesso risultava riferito al 25 luglio 2007, quando tale persona avrebbe avuto soltanto due anni, mentre un altro accesso, del 29 gennaio 2022, era contestato dalla documentazione prodotta dalla difesa, che attestava la presenza della persona a Quarto, presso una farmacia, alle ore 10:53, per effettuare un test COVID-19. È stata inoltre disposta l'acquisizione del verbale del controllo eseguito il 21 gennaio 2024 nel Comune di Quarto, nel corso del quale la medesima persona sarebbe stata fermata insieme a un altro soggetto, circostanza indicata nel provvedimento impugnato.

La decisione

Il TAR ha ritenuto necessari specifici incombenti istruttori prima della decisione definitiva, ordinando al Ministero dell'Interno, anche con l'ausilio del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di verificare gli accessi carcerari contestati e di acquisire il verbale del controllo del 21 gennaio 2024. Ha concesso 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per l'esecuzione degli adempimenti e ha fissato la prosecuzione della trattazione all'udienza pubblica del 25 giugno 2026. Nelle more ha sospeso il provvedimento impugnato, soprattutto in ragione del periculum rappresentato dalla ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della peculiarità della vicenda. L'ordinanza non definisce il merito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare.

  • art. 30, comma 6, d.l. 189/2016, conv. in l. 229/2016

    È indicata quale base normativa dell'Anagrafe degli esecutori dalla quale l'impresa è stata cancellata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando gli elementi fattuali posti a fondamento di un'interdittiva antimafia risultano contestati o presentano incongruenze oggettive, il giudice amministrativo può disporre specifici incombenti istruttori, imponendo all'amministrazione l'acquisizione e la verifica della documentazione rilevante prima della decisione di merito.
  • La presenza di dati apparentemente incompatibili con fatti obiettivamente documentati, come date di accessi o collocazioni personali, può giustificare un approfondimento istruttorio sulla base fattuale del provvedimento antimafia.
  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere il provvedimento antimafia nelle more degli accertamenti istruttori quando ravvisi, in particolare, un periculum idoneamente rappresentato dalla parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoria

Testo integrale

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