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Ordinanza

Ordinanza n. 668/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno (allegato 1), prot. n. -OMISSIS- del 15-09-2025, comunicato in data 11-11-2025 (allegato 2), con cui il Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di I° Grado Statale “-OMISSIS-” di -OMISSIS- riferiva essere state assegnate, per l’anno scolastico 2025/2026, all’alunno -OMISSIS- solamente n. 18 ore di sostegno didattico, a fronte delle n. 30 ore proposte dal PEI del 30-05-2025 per l’anno scolastico in corso (allegato 3), confermate dal GLO e dal PEI, redatti il 30-10-2025 (allegato 4 e allegato 5), limitatamente alle ore effettivamente frequentate dall’alunno, pari a 24 (quindi, a fronte delle 18 ore assegnate, risultano mancanti ulteriori n. 6 ore di sostegno necessarie a coprire l’orario di frequenza effettivo); - dei provvedimenti ulteriori (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto atti endoprocedimentali mai pubblicati) con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno determinato l'organico di fatto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, assegnando all’Istituto Scolastico sopra indicato un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità iscritti presso tale scuola e, nel caso di specie, all’alunno -OMISSIS-; - di ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici; E PER L’ACCERTAMENTO - del diritto del minore -OMISSIS- a fruire del monte ore di sostegno e del relativo insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap, così come riconosciuti (24 ore – rapporto 1:1 – copertura intero orario settimanale di frequenza); - dell'obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di dare corretta esecuzione al PEI (piano educativo individuale) in favore del piccolo -OMISSIS- e, pertanto, assegnare al minore il numero di ore di sostegno prescritto nel PEI (n. 24 ore – rapporto 1:1 - copertura intero orario settimanale di frequenza); E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, dell’Amministrazione scolastica alla piena ed effettiva attuazione del PEI per l’anno scolastico in corso 2025/2026, con l’attribuzione delle ore di sostegno ivi indicate in favore del minore -OMISSIS-, con conseguente assegnazione allo stesso alunno di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno, per il numero di ore settimanali ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell’handicap riconosciuto (n. 24 ore, pari all’intero orario settimanale di frequenza);

Giustizia amministrativa202600629

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti presupposti relativi alla determinazione dell'organico di sostegno

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato l'assegnazione al minore di 18 ore settimanali di sostegno, chiedendo la sospensione dell'atto e l'accertamento del diritto a 24 ore settimanali, corrispondenti all'orario effettivo di frequenza, con rapporto 1:1 e copertura dell'intero orario. Hanno dedotto la necessità di dare piena attuazione alle indicazioni contenute nel PEI e nella documentazione sanitaria, evidenziando che il PEI dell'anno scolastico precedente aveva proposto 30 ore e che il minore era riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992. In sede cautelare è emerso, tuttavia, che il PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026, datato 30 ottobre 2025, indicava 18 ore di sostegno e non era stato specificamente impugnato. I ricorrenti hanno sostenuto che tale PEI dovesse essere letto unitamente al verbale del GLO della stessa data, ma quest'ultimo si limitava a riferire dell'analisi dell'iter burocratico per incrementare le ore di sostegno.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare e confermato le valutazioni già espresse nel decreto monocratico. La ragione dirimente è stata individuata nella mancata specifica impugnazione del PEI 2025/2026, che costituisce l'atto dal quale risulta l'assegnazione di 18 ore di sostegno. Il verbale del GLO non è stato ritenuto idoneo a superare tale omissione, poiché si limitava a prospettare l'avvio dell'iter burocratico per un eventuale incremento delle ore. Il Collegio ha comunque rilevato che la documentazione sanitaria prescriveva il sostegno in deroga per gravità e che il PEI 2024/2025, nella verifica finale, aveva proposto 30 ore per l'anno successivo; tali elementi dovranno essere considerati dall'istituto nelle successive verifiche intermedia e finale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda cautelare è stata respinta.

  • art. 56 c.p.a.

    Disciplina le misure cautelari monocratiche; il precedente decreto monocratico aveva respinto la relativa istanza.

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    È richiamato quale fondamento del riconoscimento della situazione di handicap grave del minore, rilevante ai fini della necessità del sostegno.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per giustificare l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati sensibili.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando il PEI relativo all'anno scolastico in corso indica uno specifico numero di ore di sostegno, la mancata impugnazione diretta di tale atto può impedire l'accoglimento della domanda cautelare proposta contro il solo atto di assegnazione delle ore, se il PEI costituisce il titolo lesivo immediatamente rilevante.
  • Il verbale del GLO che si limiti a prospettare l'avvio di un iter amministrativo per l'incremento delle ore di sostegno non equivale, di per sé, a una determinazione concreta di assegnazione di un monte ore maggiore e non supera la mancata impugnazione del PEI che indica il numero di ore assegnato.
  • Nella successiva verifica intermedia o finale del PEI, l'istituto scolastico deve tenere conto della documentazione sanitaria attestante la gravità della disabilità e la necessità del sostegno in deroga, nonché delle precedenti valutazioni del GLO e del PEI relative al fabbisogno orario dell'alunno.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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