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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33522/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Regione aveva irrogato una sanzione pecuniaria al gestore di un impianto di depurazione per asserita violazione della normativa sugli scarichi idrici, in relazione a reflui risultati non conformi ai limiti di legge. La società ha proposto opposizione deducendo la nullità dell'ordinanza per irregolarità del controllo: sosteneva che il campionamento dovesse avvenire mediante campioni medi ponderati su 24 ore e non con prelievi istantanei e un prelievo mediato su tre ore. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 112 e 116 c.p.c. Deduceva che la Corte d'appello avrebbe illegittimamente supplito alla prova mancante mediante un criterio probabilistico/prova logica e avrebbe erroneamente ritenuto legittimo l'uso di criteri probabilistici per individuare i presupposti dell'azione amministrativa e giustificare il metodo di campionamento, nonostante l'impianto servisse l'agglomerato urbano e la società ritenesse dovuto il diverso metodo di campionamento da essa invocato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato la propria giurisprudenza in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, affermando che il metodo di campionamento e analisi previsto dalla normativa non ha valore precettivo assoluto, ma esprime criteri di massima ai quali gli organi accertatori possono discostarsi con adeguata valutazione tecnica discrezionale, tenendo conto della peculiarità del caso. Ha inoltre ribadito che la mancata osservanza delle indicazioni procedurali non comporta nullità se la legge non la prevede espressamente e che la valutazione circa la rappresentatività del campionamento e la correttezza della scelta tecnica, quando logicamente motivata, costituisce apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. Il ricorso è stato pertanto rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore della resistente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi proposti dopo il 30 gennaio 2013 e rigettati.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere della prova; la Corte non ravvisa violazione, ritenendo che la valutazione del materiale probatorio e della scelta del campionamento appartenga al prudente apprezzamento di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per asserito vizio di omessa pronuncia; la Corte non accoglie la censura, poiché i giudici di merito avevano esaminato le contestazioni sul campionamento.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente contro la valutazione delle prove; la Corte afferma che la rappresentatività del prelievo, se logicamente motivata, rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • d.lgs. n. 152 del 2006

    Normativa sostanziale applicabile al caso sugli scarichi idrici; la Corte richiama la disciplina vigente come oggetto della controversia.

  • d.lgs. n. 152 del 1999

    Richiamato in via di precedente giurisprudenziale: i criteri di campionamento ivi previsti non hanno valore assoluto e non sono assistiti da nullità automatica in caso di discostamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per escludere il sindacato di legittimità sull'apprezzamento di fatto relativo alla giustificazione del campionamento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002, applicata per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 5 d.lgs. n. 152 del 1999

    Richiamato nelle massime giurisprudenziali riportate dalla Corte come disposizione rispetto alla quale gli organi accertatori possono discostarsi previa adeguata valutazione tecnica discrezionale.

Massime di principio

  • In materia di controllo sugli scarichi idrici, le modalità di campionamento previste dalla disciplina tecnica non hanno valore rigidamente tassativo, ma costituiscono criteri generali suscettibili di adattamento alla concreta situazione accertata.
  • Lo scostamento dalle modalità ordinarie di prelievo non determina di per sé la nullità dell'accertamento o del provvedimento sanzionatorio, salvo che una nullità sia espressamente prevista dalla legge.
  • La legittimità del campionamento va valutata in base alla complessiva attendibilità e rappresentatività degli elementi acquisiti, non solo sulla base del rispetto formale della procedura.
  • La scelta tecnica dell'organo accertatore, se sorretta da valutazioni discrezionali e logicamente motivata, è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.
  • Nel giudizio di cassazione non può essere rinnovata una diversa valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge, quando la censura mira in realtà a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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