Sentenza del 23/10/2015 n. 8485 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Atti impugnabili - Cartella di pagamento conseguente ad avviso di accertamento non impugnato - Autonoma impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento contestando, in sostanza, il merito della pretesa tributaria già formalizzata in un avviso di accertamento ritualmente notificato e non impugnato nei termini. La questione riguardava quindi la possibilità di contestare il debito tributario direttamente con l'impugnazione della cartella.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per violazione dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992. La cartella di pagamento è autonomamente impugnabile esclusivamente per vizi propri, relativi alla cartella o alla sua notificazione. Quando la cartella consegue a un avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato, le contestazioni sul merito della pretesa tributaria non possono essere riproposte contro la cartella, essendo ormai precluse.
Norme richiamate
Art. 19, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La cartella di pagamento è autonomamente impugnabile solo per vizi propri quando il ruolo è preceduto dalla notificazione di un avviso di accertamento.
La norma impedisce di utilizzare l'impugnazione della cartella per contestare nuovamente il merito della pretesa tributaria già contenuta in un avviso di accertamento notificato e non impugnato. Restano deducibili soltanto i vizi propri della cartella o della sua notificazione.
Massime di principio
- Se una cartella di pagamento deriva da un avviso di accertamento regolarmente notificato e non impugnato, non è normalmente possibile contestare con la cartella l'esistenza o l'ammontare del debito tributario.
- L'impugnazione della cartella deve concentrarsi sui suoi vizi propri, come errori formali, difetti del contenuto, irregolarità della notifica o altri vizi specificamente riferibili all'atto di riscossione.
- Le contestazioni sul merito dell'imposizione devono essere proposte tempestivamente contro l'avviso di accertamento o l'atto di liquidazione, poiché l'omessa impugnazione comporta la stabilizzazione della pretesa.
- Prima di impugnare una cartella è essenziale verificare quale atto l'abbia preceduta, se sia stato notificato correttamente e se siano ancora aperti i termini per contestarlo.
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