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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35095/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di indennizzo avanzata da una società di autotrasporto nei confronti della propria compagnia assicurativa, per il rimborso di quanto pagato a una committente a seguito della sottrazione di merce da un autoveicolo. Un dipendente aveva parcheggiato il mezzo con due box-container carichi di merce in un’area di deposito recintata, videosorvegliata e con guardiania, lasciando le chiavi del camion nascoste nella mascherina del motore. L’assicuratrice aveva negato la copertura richiamando l’art. 1900 c.c. e clausole contrattuali, sostenendo che il sinistro fosse stato causato da condotta gravemente colposa dell’assicurata. In appello la domanda dell’assicurata era stata accolta, con affermazione della copertura ex art. 1917 c.c. e ritenuta non provata dall’assicuratore l’esistenza dei presupposti per l’esclusione del rischio. In cassazione la compagnia ha proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1917 e 1322 c.c., per avere la sentenza trascurato che le parti possono delimitare contrattualmente il rischio anche rispetto alla colpa grave; 2) violazione dell’art. 2697 c.c., per avere erroneamente posto a carico dell’assicuratore l’onere di provare i presupposti delle clausole limitative; 3) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., per asserita cattiva interpretazione del contratto senza ricostruzione della comune intenzione delle parti e del regolamento negoziale nel suo complesso; 4) omesso esame di un documento relativo alla notizia di reato, che avrebbe attestato che la prassi di nascondere le chiavi nel mezzo era nota agli autisti.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei quattro motivi perché ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione decisiva è stata l’invalidità della procura alle liti rilasciata all’estero: nel fascicolo era presente una procura in lingua tedesca con traduzione italiana, ma la certificazione notarile era priva di un’idonea traduzione/autenticazione tale da consentire di attribuire certezza alla sottoscrizione e alla riferibilità dell’atto alla parte. La Corte ha richiamato anche il principio secondo cui la procura rilasciata all’estero, ai fini del processo civile italiano, deve rispettare la disciplina processuale italiana e deve essere assistita dalla necessaria traduzione in lingua italiana dell’attività certificativa. La Corte ha aggiunto che, comunque, il ricorso sarebbe stato improcedibile anche per mancato deposito della copia notificata della sentenza impugnata con la relativa relata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1917 c.c.

    La Corte d’appello aveva ritenuto che l’assicuratore della responsabilità civile debba tenere indenne l’assicurato dei danni dovuti a fatti colposi, restando esclusi solo i fatti dolosi; la ricorrente contestava che le parti potessero delimitare contrattualmente il rischio anche rispetto alla colpa grave.

  • art. 1900 c.c.

    Richiamato dalla compagnia per negare l’indennizzo, assumendo che il sinistro fosse stato causato da condotta gravemente colposa dell’assicurato.

  • art. 1322 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la libertà delle parti di determinare contrattualmente i limiti del rischio assicurato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in tema di clausole di delimitazione del rischio indennizzabile.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Invocati per censurare l’interpretazione del contratto, ritenuta non conforme alla comune intenzione delle parti e alla lettura sistematica delle clausole.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata come parametro dei primi tre motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per il quarto motivo, deducendo omesso esame di un documento decisivo.

  • art. 369 c.p.c.

    Richiamato per affermare l’onere di deposito, a pena di improcedibilità, della copia della sentenza impugnata con la relata di notificazione, se la notificazione è avvenuta.

  • art. 372 c.p.c.

    Richiamato per ammettere, entro i termini di legge, il deposito separato della copia della sentenza con relata di notificazione per evitare l’improcedibilità.

  • art. 12 L. 31 maggio 1995, n. 218

    La procura alle liti nel processo civile che si svolge in Italia, anche se rilasciata all’estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana; per la sua efficacia è necessaria una forma idonea e la traduzione dell’atto certificativo.

  • Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961

    Richiamata in tema di apostille sulla procura notarile rilasciata all’estero, quale modalità di autenticità del documento.

  • L. 31 maggio 1995, n. 218

    Richiamata quale legge di diritto internazionale privato che conferma l’applicazione della legge processuale italiana alla procura utilizzata nel processo in Italia.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Richiamata come norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel processo civile italiano, la procura alle liti rilasciata all’estero deve essere idoneamente autenticata e tradotta in italiano; in mancanza di un valido supporto certificativo, il ricorso è inammissibile per difetto di valida rappresentanza processuale.
  • La mancanza della copia notificata della sentenza impugnata, quando la notificazione sia rilevante ai fini del termine breve, comporta improcedibilità del ricorso per cassazione se il vizio non è sanato nei modi e nei tempi consentiti.
  • L’ammissibilità del ricorso per cassazione è pregiudizialmente condizionata al rispetto degli oneri formali relativi alla procura e al deposito degli atti richiesti dall’art. 369 c.p.c., e tali carenze impediscono l’esame dei motivi di merito.
  • In tema di assicurazione della responsabilità civile, la delimitazione contrattuale del rischio e la ripartizione dell’onere della prova devono essere accertate sulla base delle clausole specifiche del contratto, ma nel caso deciso tali questioni non sono state esaminate per l’inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoRicorso per cassazione
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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