Cassazione Civile, Ordinanza n. 20697/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia origina da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di compensi professionali asseritamente maturati da un avvocato per incarichi conferiti negli anni 1994 e 1995 e poi ceduti a una fondazione. Il comune ha proposto opposizione deducendo prescrizione del credito, insufficienza della documentazione anche nella fase monitoria e mancanza di prova delle prestazioni professionali. In primo grado l’opposizione è stata accolta e il decreto revocato; in appello la fondazione ha chiesto la riforma della decisione, ma la corte territoriale ha confermato il rigetto della pretesa creditoria. Nel ricorso per cassazione la fondazione ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1421 c.c. per avere ritenuto valido l’incarico difensivo al comune senza delibera di giunta e senza contratto di patrocinio; 2) violazione dell’art. 183 d.lgs. 267/2000 per mancata considerazione della delibera di impegno della spesa; 3) violazione degli artt. 12, 16 e 17 del R.D. 2440/1923 per difetto di forma scritta dell’incarico; 4) violazione dell’art. 7, comma 6-bis, d.lgs. 165/2001 e dei principi di evidenza pubblica; 5) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere negato rilievo alla mancata contestazione di documenti prodotti; 6) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per omessa pronuncia sulle istanze istruttorie tempestivamente formulate e riproposte in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché la corte d’appello aveva correttamente applicato principi consolidati: nel patrocinio della pubblica amministrazione la forma scritta è soddisfatta dal rilascio della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c.; la delibera autorizzativa alla lite non richiede l’indicazione della spesa e dei mezzi di copertura; inoltre, nel caso concreto la procura era stata rilasciata a margine dell’atto di opposizione, con evidente collegamento al giudizio. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per novità della questione e difetto di specificità, osservando che il ricorrente non aveva indicato dove la censura fosse stata dedotta nei gradi di merito e comunque la disciplina invocata non è applicabile al singolo incarico legale episodico. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché l’apprezzamento della contestazione o non contestazione è valutazione di merito e la motivazione della sentenza impugnata era coerente. Ha ritenuto infondato il sesto motivo: pur essendo vero che il giudice non può rigettare la domanda senza considerare le istanze istruttorie, il ricorso non riportava in modo specifico i mezzi di prova richiesti né la loro decisività. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati dati gli ulteriori adempimenti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1421 c.c.
È stata invocata per contestare la validità dell’incarico difensivo; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la forma scritta del patrocinio della P.A. è soddisfatta dalla procura alle liti.
art. 183 d.lgs. 267/2000
La delibera dell’ente che autorizza la difesa in giudizio non deve contenere l’indicazione della spesa prevista e dei mezzi di copertura.
artt. 12, 16 e 17 R.D. 2440/1923
La censura sul difetto di forma scritta dell’incarico è stata ritenuta non condivisibile nel caso di patrocinio giudiziale conferito tramite procura.
art. 7, comma 6-bis, d.lgs. 165/2001
La disciplina sugli incarichi esterni della P.A. non è stata ritenuta applicabile al singolo incarico legale episodico di patrocinio.
art. 115 c.p.c.
La dedotta mancata contestazione dei documenti non è stata ritenuta sufficiente a scardinare la valutazione di merito della corte territoriale.
artt. 112 e 115 c.p.c.
La doglianza sull’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie è stata respinta per difetto di specificità e per mancata allegazione della decisività delle prove richieste.
art. 83 c.p.c.
La procura rilasciata al difensore integra il requisito della forma scritta nel contratto di patrocinio della P.A.
art. 360 n. 3 c.p.c.
È stata la norma di filtro per le censure di violazione di legge dedotte nei motivi di ricorso.
art. 360-bis c.p.c.
I primi tre motivi sono stati dichiarati inammissibili per contrasto con principi giurisprudenziali consolidati.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stata disposta la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel patrocinio conferito da una pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta ad substantiam del contratto d’opera professionale può risultare soddisfatto dalla procura alle liti rilasciata al difensore, quando sia chiaro il collegamento tra procura e giudizio.
- La delibera dell’ente che autorizza la costituzione in giudizio non deve necessariamente indicare preventivamente la spesa e i mezzi di copertura, poiché l’onere economico della lite è per sua natura incerto e dipende anche dall’esito del processo.
- Il singolo incarico legale episodico, conferito per una specifica controversia, non si confonde con un appalto di servizi legali soggetto alla disciplina delle procedure di evidenza pubblica riservata a servizi professionali più complessi e organizzati.
- In sede di legittimità, le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta; chi le invoca deve indicare specificamente dove e come siano state sollevate in precedenza.
- L’apprezzamento della contestazione o non contestazione dei fatti e dei documenti appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione coerente.
- Il vizio di omessa considerazione delle istanze istruttorie è deducibile solo se il ricorrente indica in modo specifico i mezzi di prova richiesti e la loro decisività rispetto alla soluzione della controversia.
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