Cassazione Civile, Ordinanza n. 24800/2023 del 18/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un incarico professionale relativo alla redazione di calcoli, disegni e progetti per la costruzione di sette serbatoi destinati a un impianto industriale in Grecia. La committente ha chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento sostenendo che i serbatoi, una volta inviati e collaudati, presentavano difetti imputabili alla prestazione tecnica della società incaricata, difetti che avevano comportato il pagamento di una somma a terzi. La società incaricata ha reagito chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di compensi per prestazioni ritenute correttamente eseguite. In primo grado il tribunale ha ritenuto la prestazione viziata e ha accolto la domanda di risoluzione e risarcimento; la corte d'appello ha rigettato l'appello principale della società progettista e ha accolto solo in parte l'appello incidentale della committente, aumentando il risarcimento. Con il ricorso per cassazione la società progettista ha dedotto: violazione degli artt. 1227 e 2697 c.c. e omesso esame di clausole contrattuali decisive, sostenendo che l'onere di controllo finale gravasse sulla committente e che la quantificazione del danno fosse priva di adeguati riscontri; violazione degli artt. 2236, 2226, 1175 e 1710 c.c., sostenendo che l'incarico implicasse problemi tecnici di particolare difficoltà, che mancasse colpa grave e che eventuali vizi fossero facilmente riconoscibili dalla committente; violazione degli artt. 2225 e 1226 c.c., lamentando la mancata considerazione del valore effettivo di ulteriori prestazioni svolte e la presunta erroneità della loro quantificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché la corte d'appello aveva svolto un accertamento in fatto analitico e motivato sulla distribuzione delle responsabilità tra le parti nelle diverse fasi del rapporto, valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio e la condotta negligente della società incaricata nella fase finale. Ha inoltre affermato che, in ragione della natura dell'incarico e della specializzazione del soggetto obbligato, la negligenza accertata integrava colpa grave ai sensi degli artt. 2236 e 1176, comma 2, c.c. e giustificava anche il ricorso a una consulenza tecnica esterna da parte della committente. Il terzo motivo è stato respinto perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva infatti fondato la quantificazione delle prestazioni aggiuntive sulla genericità delle contestazioni della ricorrente e sul riconoscimento del pagamento di alcune fatture, senza che il ricorso si confrontasse specificamente con tali argomenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1227 c.c.
Richiamato per censurare la ripartizione delle responsabilità e del danno; la Corte non ne ricava alcuna violazione, ritenendo l'accertamento di merito non sindacabile.
art. 2697 c.c.
Richiamato in tema di onere della prova sul quantum; la censura è respinta perché la valutazione probatoria della corte d'appello è stata ritenuta congrua.
art. 2236 c.c.
La Corte d'appello, condivisa in cassazione, ha qualificato la negligenza del professionista come colpa grave in relazione alla natura dell'incarico e alla specializzazione tecnica richiesta.
art. 2226 c.c.
Invocato per sostenere che i vizi fossero facilmente riconoscibili dalla committente; la censura non è accolta.
art. 1175 c.c.
Richiamato insieme agli altri parametri di correttezza e diligenza professionale, senza esito favorevole per la ricorrente.
art. 1710 c.c.
Invocato come parametro di diligenza nell'esecuzione dell'incarico; non comporta accoglimento del motivo.
art. 1176, comma 2, c.c.
Usato dalla Corte per qualificare la condotta del professionista in termini di diligenza qualificata, e per ravvisare la colpa grave.
art. 2225 c.c.
Richiamato nel terzo motivo per la liquidazione del compenso delle prestazioni ulteriori; la doglianza è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la ratio della sentenza impugnata.
art. 1226 c.c.
Invocato per la liquidazione equitativa del valore delle prestazioni; la censura è stata respinta per difetto di confronto con la motivazione d'appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in conseguenza del rigetto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando il giudice di appello abbia compiuto un accertamento in fatto analitico, coerente e logicamente motivato, specie se fondato su consulenza tecnica e su un esame documentale ampio.
- Nel rapporto di prestazione professionale, quando l'incarico richieda competenze tecniche specialistiche e la condotta omissiva o negligente incida sulla fase esecutiva decisiva, la responsabilità può essere valutata alla luce della diligenza qualificata e, se la negligenza è particolarmente marcata, può integrare colpa grave.
- La deduzione secondo cui i vizi dell'opera o della prestazione erano noti o facilmente riconoscibili dalla controparte non è sufficiente, da sola, se non si confronta con l'accertamento del giudice di merito sulla concreta sequenza dei fatti e sulle specifiche omissioni imputate al professionista.
- Una censura sulla quantificazione del danno o del compenso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di contestazioni generiche o di un diverso apprezzamento delle risultanze tecniche non è idonea a determinare la cassazione.
- Quando il giudice di merito motiva che talune prestazioni aggiuntive sono state già pagate o che la contestazione sul loro valore è generica, la parte che ricorre deve indicare puntualmente gli errori di criterio o di fatto, non essendo sufficiente affermare in modo apodittico che la stima sia lacunosa o illogica.
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