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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24800/2023 del 18/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale relativo alla redazione di calcoli, disegni e progetti per la costruzione di sette serbatoi destinati a un impianto industriale in Grecia. La committente ha chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento sostenendo che i serbatoi, una volta inviati e collaudati, presentavano difetti imputabili alla prestazione tecnica della società incaricata, difetti che avevano comportato il pagamento di una somma a terzi. La società incaricata ha reagito chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di compensi per prestazioni ritenute correttamente eseguite. In primo grado il tribunale ha ritenuto la prestazione viziata e ha accolto la domanda di risoluzione e risarcimento; la corte d'appello ha rigettato l'appello principale della società progettista e ha accolto solo in parte l'appello incidentale della committente, aumentando il risarcimento. Con il ricorso per cassazione la società progettista ha dedotto: violazione degli artt. 1227 e 2697 c.c. e omesso esame di clausole contrattuali decisive, sostenendo che l'onere di controllo finale gravasse sulla committente e che la quantificazione del danno fosse priva di adeguati riscontri; violazione degli artt. 2236, 2226, 1175 e 1710 c.c., sostenendo che l'incarico implicasse problemi tecnici di particolare difficoltà, che mancasse colpa grave e che eventuali vizi fossero facilmente riconoscibili dalla committente; violazione degli artt. 2225 e 1226 c.c., lamentando la mancata considerazione del valore effettivo di ulteriori prestazioni svolte e la presunta erroneità della loro quantificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, poiché la corte d'appello aveva svolto un accertamento in fatto analitico e motivato sulla distribuzione delle responsabilità tra le parti nelle diverse fasi del rapporto, valorizzando la consulenza tecnica d'ufficio e la condotta negligente della società incaricata nella fase finale. Ha inoltre affermato che, in ragione della natura dell'incarico e della specializzazione del soggetto obbligato, la negligenza accertata integrava colpa grave ai sensi degli artt. 2236 e 1176, comma 2, c.c. e giustificava anche il ricorso a una consulenza tecnica esterna da parte della committente. Il terzo motivo è stato respinto perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale aveva infatti fondato la quantificazione delle prestazioni aggiuntive sulla genericità delle contestazioni della ricorrente e sul riconoscimento del pagamento di alcune fatture, senza che il ricorso si confrontasse specificamente con tali argomenti. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    Richiamato per censurare la ripartizione delle responsabilità e del danno; la Corte non ne ricava alcuna violazione, ritenendo l'accertamento di merito non sindacabile.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova sul quantum; la censura è respinta perché la valutazione probatoria della corte d'appello è stata ritenuta congrua.

  • art. 2236 c.c.

    La Corte d'appello, condivisa in cassazione, ha qualificato la negligenza del professionista come colpa grave in relazione alla natura dell'incarico e alla specializzazione tecnica richiesta.

  • art. 2226 c.c.

    Invocato per sostenere che i vizi fossero facilmente riconoscibili dalla committente; la censura non è accolta.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato insieme agli altri parametri di correttezza e diligenza professionale, senza esito favorevole per la ricorrente.

  • art. 1710 c.c.

    Invocato come parametro di diligenza nell'esecuzione dell'incarico; non comporta accoglimento del motivo.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Usato dalla Corte per qualificare la condotta del professionista in termini di diligenza qualificata, e per ravvisare la colpa grave.

  • art. 2225 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo per la liquidazione del compenso delle prestazioni ulteriori; la doglianza è stata ritenuta generica e non idonea a scalfire la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 1226 c.c.

    Invocato per la liquidazione equitativa del valore delle prestazioni; la censura è stata respinta per difetto di confronto con la motivazione d'appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in conseguenza del rigetto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando il giudice di appello abbia compiuto un accertamento in fatto analitico, coerente e logicamente motivato, specie se fondato su consulenza tecnica e su un esame documentale ampio.
  • Nel rapporto di prestazione professionale, quando l'incarico richieda competenze tecniche specialistiche e la condotta omissiva o negligente incida sulla fase esecutiva decisiva, la responsabilità può essere valutata alla luce della diligenza qualificata e, se la negligenza è particolarmente marcata, può integrare colpa grave.
  • La deduzione secondo cui i vizi dell'opera o della prestazione erano noti o facilmente riconoscibili dalla controparte non è sufficiente, da sola, se non si confronta con l'accertamento del giudice di merito sulla concreta sequenza dei fatti e sulle specifiche omissioni imputate al professionista.
  • Una censura sulla quantificazione del danno o del compenso deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di contestazioni generiche o di un diverso apprezzamento delle risultanze tecniche non è idonea a determinare la cassazione.
  • Quando il giudice di merito motiva che talune prestazioni aggiuntive sono state già pagate o che la contestazione sul loro valore è generica, la parte che ricorre deve indicare puntualmente gli errori di criterio o di fatto, non essendo sufficiente affermare in modo apodittico che la stima sia lacunosa o illogica.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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