Sentenza n. 295/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l’accertamento e la dichiarazione della responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni convenute, sia a titolo contrattuale (stante il rapporto di lavoro pubblico in essere o cessato) sia a titolo extracontrattuale (essendo alcune delle PP.AA. coinvolte estranee al rapporto di lavoro ed essendo comunque le condotte omissive contestate illecite per violazione di legge e dei principi costituzionali) per aver omesso di attivare la previdenza complementare per la categoria di lavoratori/pensionati dei Vigili del fuoco e, quindi, contestualmente, la pronuncia di un ordine/provvedimento che obblighi le suddette PP.AA. a promuovere ed iniziare le negoziazioni e concertazioni con le Organizzazioni Sindacali preposte, al fine di istituire la suddetta previdenza complementare (con la previsione dei relativi fondi necessari alla sua concretizzazione), eventualmente nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta che si occuperà di promuovere le predette procedure di negoziazione e concertazione; e per l’accertamento e la dichiarazione che la mancata attivazione della previdenza complementare è imputabile alle PP.AA. convenute, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e la condanna di queste ultime, in via solidale e/o alternativa e/o come meglio ritenuto, al risarcimento dei danni patrimoniali, patiti e patiendi dalle parti ricorrenti, subìti a causa della mancata istituzione della previdenza complementare (cd. secondo pilastro del sistema di previdenza pubblica) e, comunque, dall’omissione degli atti necessari all’avvio delle procedure dirette all’istituzione della suddetta previdenza complementare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle amministrazioni resistenti e non opposta dalle parti costituite. Ha pertanto dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, senza esaminare nel merito le domande di accertamento, di condanna all’attivazione della previdenza complementare e di risarcimento del danno. Le spese di lite sono state integralmente compensate, ritenendo sussistenti giusti motivi.
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno proposto un’azione di accertamento e condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche convenute, deducendo la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per la mancata attivazione della previdenza complementare per il personale dei Vigili del Fuoco. Hanno chiesto, oltre all’accertamento della responsabilità, l’adozione di un ordine rivolto alle amministrazioni affinché promuovessero le negoziazioni e concertazioni con le organizzazioni sindacali finalizzate all’istituzione della previdenza complementare, anche mediante nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali subiti e futuri. Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno notificato e depositato un atto di rinuncia, dichiarando di non avere più interesse alla decisione.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato; il testo non attribuisce alla disposizione uno specifico ruolo decisorio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle parti costituite e non opposta, comporta l’estinzione del giudizio senza esame delle domande sostanziali dedotte.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate quando il giudice ravvisi giusti motivi.
Come è indicizzato
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