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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18176/2022 del 06/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società e, per trasparenza, ai soci, avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2006, rettificando il maggior reddito d'impresa ai fini Irap e Iva e, per i soci, ai fini Irpef, oltre a disconoscere un'agevolazione Irap prevista dalla legge regionale siciliana n. 21 del 2003. I contribuenti avevano impugnato gli atti; la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, limitatamente alle sanzioni Irap, e la CTR aveva confermato la decisione. In Cassazione i ricorrenti deducevano tre censure: 1) omesso esame/omessa pronuncia sulla violazione dell'art. 12, comma 5, L. 212/2000, per asserito superamento del termine di permanenza degli operanti fiscali presso la sede; 2) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 54 d.P.R. 633/1972, 2727 e 2729 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR fondato la ripresa su dichiarazioni di terzi e su elementi probatori ritenuti inidonei; 3) violazione dell'art. 15 della l.r. Sicilia n. 21/2003, sostenendo che la società, costituita nel 2002, potesse comunque beneficiare dell'esenzione Irap pur non essendo determinabile la media del triennio 2001-2003.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia delle entrate per mancato deposito della cartolina di ricevimento della notifica, ma ha poi rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché una dedotta omessa pronuncia non può essere veicolata come vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c.; in ogni caso è stato ritenuto infondato perché la violazione del termine di permanenza dei verificatori non comporta invalidità degli atti né inutilizzabilità delle prove. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della CTR, che aveva valorizzato più elementi indiziari in modo non atomistico e complessivo, e mirava in realtà a un riesame del merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: l'agevolazione regionale spetta solo a imprese già operative in Sicilia da un congruo periodo, poiché la norma richiede la media della base imponibile del triennio 2001-2003; la Corte ha interpretato la disposizione in senso restrittivo, escludendo che basti la mera esistenza della società prima del 2003. Il ricorso è stato quindi respinto, con onere del ricorrente principale di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto e senza statuizione sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 5, L. 212/2000

    La violazione del termine di permanenza dei verificatori non determina la carenza del potere di accertamento, né l'invalidità degli atti compiuti, né l'inutilizzabilità delle prove raccolte, poiché il legislatore non ha previsto tali sanzioni.

  • art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    La dedotta omessa pronuncia deve essere censurata come error in procedendo ex art. 360, n. 4 c.p.c., non come omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    La mancata pronuncia può configurare vizio di omessa pronuncia, ma nel caso concreto la CTR aveva comunque implicitamente deciso sulla questione esaminando la legittimità dell'avviso.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla ripresa fiscale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della CTR.

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    Invocato dai ricorrenti in relazione alla ripresa IVA, ma senza critica pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Le presunzioni sono state considerate dalla CTR secondo un ragionamento prima analitico e poi complessivo, non atomistico, sulla base di più elementi indiziari.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La doglianza non poteva risolversi in una richiesta di nuovo apprezzamento delle prove, non consentito in cassazione.

  • art. 15, comma 1, l.r. Sicilia n. 21 del 2003

    «Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive ... per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003, ad esclusione delle industrie chimiche e petrolchimiche»

    L'agevolazione spetta solo a imprese già operative in Sicilia da almeno un triennio, perché la base di calcolo dell'esenzione è la media del triennio 2001-2003; non basta la mera costituzione anteriore al 2003.

  • art. 15, comma 3, l.r. Sicilia n. 21 del 2003

    Il riferimento alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato conferma la lettura restrittiva dell'agevolazione, per evitare che il beneficio si trasformi in aiuto indebito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Parametrizza l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La violazione del termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente, previsto dallo Statuto del contribuente, non comporta di per sé nullità dell'accertamento, né inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in assenza di una specifica sanzione prevista dalla legge.
  • La denuncia di omessa pronuncia deve essere proposta come vizio processuale di cui all'art. 360, n. 4 c.p.c.; non è ammissibile trasformarla in censura di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. quando il giudice di merito abbia comunque deciso implicitamente sulla questione.
  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del compendio probatorio: è inammissibile la censura che si limiti a contrapporre una diversa lettura delle prove a quella operata dal giudice di merito, se la motivazione ha esaminato gli elementi indiziari in modo complessivo e coerente.
  • Nel ragionamento presuntivo il giudice può fondare l'accertamento su una pluralità di indizi, purché li valuti prima singolarmente e poi nel loro insieme, evitando un apprezzamento atomistico.
  • Le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie devono essere interpretate in senso rigoroso e restrittivo: il beneficio spetta solo al contribuente che rientri esattamente nei requisiti testuali richiesti dalla disposizione.
  • Quando una agevolazione fiscale è parametrata alla media di un triennio, è necessario che l'impresa sia effettivamente operativa nel periodo di riferimento; la mera esistenza formale della società non basta se manca il presupposto sostanziale per il calcolo del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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