Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 13405/2025 del 20/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla concessione, da parte di una società appartenente al medesimo gruppo della debitrice principale, di un'ipoteca a garanzia di un mutuo fondiario erogato in pool da più banche a favore della società finanziata. Dopo il fallimento della società terza datrice di ipoteca, la curatela ha agito per far dichiarare inefficace e revocare l'ipoteca ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., sostenendo che la garanzia fosse pregiudizievole per la massa. Il Tribunale ha accolto la revocatoria e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che l'esenzione prevista dall'art. 67, comma 3, l.f. operasse solo per la revocatoria fallimentare e non per quella ordinaria; inoltre ha ritenuto, in parte, gratuito l'atto verso alcuni creditori e consapevole il pregiudizio per le banche. In Cassazione i ricorrenti principali e incidentali hanno censurato soprattutto l'affermazione di principio sulla non estensibilità dell'esenzione dell'art. 67 l.f. alla revocatoria ordinaria, deducendo che la finalità di tutela dei piani di risanamento sarebbe frustrata se la garanzia potesse comunque essere travolta con l'azione ordinaria; sono stati proposti anche motivi su motivazione apparente e sui presupposti della revocatoria, ma questi restano assorbiti dall'esame della questione principale.

La decisione

La Corte ha accolto il motivo centrale di ricorso, affermando che le esenzioni previste dall'art. 67, comma 3, l.f. si applicano non solo alla revocatoria fallimentare ma anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, quando ne ricorrano i presupposti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio enunciato. Restano assorbite le ulteriori censure sulla motivazione e sui presupposti di merito della revocatoria.

Norme richiamate

  • art. 67 l. fall.

    gli atti costitutivi di garanzie "concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria"

    La Corte interpreta la causa di esenzione in senso estensivo: l'irrilevabilità della garanzia opera anche rispetto alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, non solo rispetto alla revocatoria fallimentare, perché decisiva è la ratio di tutela del risanamento e non il tipo di azione esperita.

  • art. 66 l. fall.

    Il rinvio alle norme del codice civile non impedisce di applicare, anche nell'azione ordinaria esercitata dal curatore, le esenzioni previste dall'art. 67 l.f., in quanto compatibili con la finalità della disciplina concorsuale.

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è richiamata come strumento astrattamente esperibile dal curatore, ma la sua esperibilità incontra i limiti sostanziali derivanti dalle esenzioni fallimentari quando l'atto sia stato compiuto in esecuzione di un piano di risanamento.

  • art. 132 c.p.c.

    Le doglianze sul difetto di motivazione restano assorbite dall'accoglimento del motivo principale; il giudice di rinvio dovrà riesaminare e motivare nuovamente la decisione.

Massime di principio

  • Le esenzioni dalla revocatoria previste dall'art. 67 l. fall. non vanno intese come limitate alla sola revocatoria fallimentare, ma si estendono anche alla revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, quando l'atto rientri nei presupposti sostanziali di legge.
  • Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, è decisiva la ratio della norma, cioè la salvaguardia degli atti compiuti in funzione del risanamento dell'impresa; non è decisivo il solo nomen iuris dell'azione revocatoria concretamente proposta.
  • Non è consentito aggirare l'esenzione normativa attraverso la proposizione dell'azione revocatoria ordinaria se l'atto è tra quelli che la legge intende sottrarre alla revocabilità per favorire il riequilibrio finanziario dell'impresa.
  • Quando viene accolto il motivo che risolve la questione di diritto preliminare e assorbente, restano assorbite le ulteriori censure sulla motivazione e sui presupposti di fatto della revocatoria, demandando al giudice di rinvio il nuovo esame della controversia.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoria
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.