Ordinanza n. 1690/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, – dell’autorizzazione unica 2.4.2026 n. 184, rilasciata ex art. 15 d.l. 19.9.2023 n. 124 alla predetta Casil Car s.r.l. per la realizzazione di un parcheggio a raso per l’ampliamento dell’attività produttiva esistente in tenimento del Comune di Afragola; e di ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale ed in particolare: a) della nota 28.3.2026, con la quale è stata dichiarata conclusa positivamente la conferenza di servizi indetta in modalità asincrona e recante proposta di rilascio dell’autorizzazione unica impugnata; b) della nota 18.3.2026 con la quale è stata dichiarata conclusa la predetta conferenza di servizi; c) della nota 19.1.2026 di indizione della conferenza di servizi de qua; d) del silenzio serbato dal Comune di Afragola nell’ambito della medesima conferenza; e) del silenzio serbato dall’Ente Idrico Campano nell’ambito della medesima conferenza; e per la declaratoria della fondatezza della pretesa dell’associazione ricorrente ad un’adeguata e completa presa in considerazione della propria posizione e degli interessi e dei diritti fondamentali di cui è portatrice e di cui – in ogni caso – si prende cura .
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica del 2 aprile 2026 n. 184, rilasciata ai sensi dell'art. 15 d.l. 19 settembre 2023 n. 124, per la realizzazione di un parcheggio a raso destinato all'ampliamento di un'attività produttiva esistente nel Comune di Afragola, nonché gli atti della conferenza di servizi e i silenzi serbati dalle amministrazioni partecipanti
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione insediata)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato l'autorizzazione unica e gli atti presupposti, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'accertamento del proprio interesse a una considerazione adeguata e completa della posizione e degli interessi tutelati. Ha dedotto, in particolare, la lesione derivante dal potenziale incremento del traffico veicolare, incluso quello di mezzi pesanti destinati al trasporto di autovetture, e dalla sottrazione di spazi destinati a standard per parcheggio pubblico nell'area in cui è collocata la propria struttura. Ha inoltre censurato l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e il difetto di motivazione in relazione ai presupposti urbanistici ed edilizi dell'intervento: l'istanza avrebbe erroneamente dichiarato la conformità urbanistica dell'area, benché essa fosse compresa in zona territoriale omogenea G e quindi difforme dalla strumentazione urbanistica, e non avrebbe dimostrato lo stato legittimo dell'edificio in cui si svolge l'attività produttiva cui il parcheggio è funzionale. Tali elementi, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto essere esaminati per valutare l'assentibilità dell'intervento e la modifica della destinazione urbanistica mediante ponderazione degli interessi coinvolti.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire dell'associazione, valorizzando sia il potenziale aumento del traffico di mezzi pesanti derivante dall'ampliamento dell'attività, non limitato ai mezzi di cantiere, sia la sottrazione di aree destinate a standard per parcheggio pubblico. Ha ravvisato un sufficiente fumus boni iuris nella censura di eccesso di potere per travisamento del fatto, difetto di istruttoria e difetto di motivazione: dall'istanza non emergeva l'effettiva destinazione urbanistica dell'area, indicata erroneamente come conforme benché ricadente in zona territoriale omogenea G, né risultava comprovato lo stato legittimo dell'edificio cui il parcheggio era funzionale. Le circostanze avrebbero dovuto essere valutate nella verifica dell'assentibilità dell'intervento e nella ponderazione degli interessi connessa alla modifica della destinazione urbanistica. Il giudice ha quindi accolto la domanda cautelare e sospeso l'autorizzazione impugnata, riservando la decisione di merito. Ha condannato in solido il Comune di Afragola, il Dipartimento per le Politiche di coesione e la Struttura di missione ZES al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate complessivamente in 900 euro oltre accessori, in parti uguali tra tali soggetti.
Norme richiamate
art. 15 d.l. 19 settembre 2023 n. 124
Costituisce la base normativa richiamata per il rilascio dell'autorizzazione unica impugnata.
art. 55 c.p.a.
Disciplina il procedimento e i presupposti della tutela cautelare, applicata dal TAR per valutare il fumus boni iuris e il bilanciamento degli interessi.
Massime di principio
- Sussiste l'interesse ad agire di un'associazione insediata nell'area interessata da un intervento produttivo quando l'intervento può determinare un incremento concreto del traffico veicolare, anche di mezzi pesanti destinati all'esercizio dell'attività, e la sottrazione di spazi destinati a standard per parcheggio pubblico.
- In sede cautelare, l'erronea rappresentazione della conformità urbanistica dell'area, quando sia invece accertata la difformità dalla strumentazione urbanistica, integra un elemento idoneo a fondare il fumus dell'eccesso di potere per travisamento del fatto, soprattutto se l'amministrazione non abbia verificato adeguatamente tale presupposto.
- La mancata dimostrazione dello stato legittimo dell'edificio al quale l'intervento è funzionale costituisce, in sede cautelare, un indice di difetto di istruttoria e di motivazione sulla verifica dell'assentibilità del titolo edilizio.
- La modifica della destinazione urbanistica connessa al rilascio di un titolo autorizzatorio richiede una valutazione effettiva dei presupposti dell'intervento e una ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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