Sentenza n. 3646/2026 - Napoli, Sezione 1
per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi in seguito alla istanza/diffida inviata via PEC dello scorso -OMISSIS- al Comune intimato, e per la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento di subentro con un provvedimento espresso; nonché in via gradata, e ove lesiva, per l’annullamento della nota interlocutoria del-OMISSIS- inviata a firma dell’avvocato esterno del Comune di Casapulla; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 2/12/2025: per l’annullamento della determina dirigenziale n. -OMISSIS- di revoca in autotutela della risoluzione contrattuale del -OMISSIS- (mai notificata e/o comunicata).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio sull’istanza volta a ottenere la conclusione del procedimento di subentro nel contratto di appalto e, con motivi aggiunti, determina comunale di revoca in autotutela della precedente risoluzione contrattuale
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il silenzio serbato dal Comune su una diffida volta a ottenere la conclusione del procedimento per il proprio subentro, in sostituzione dell’aggiudicataria, nel contratto relativo al servizio comunale di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani. L’aggiudicataria era stata colpita da interdittiva antimafia e il Comune aveva conseguentemente disposto la risoluzione del contratto. Nel corso del giudizio, tuttavia, il Comune ha adottato una determina di revoca in autotutela della risoluzione, in esecuzione di un decreto cautelare del Consiglio di Stato che aveva sospeso gli effetti della sentenza del TAR Veneto reiettiva dell’impugnazione contro l’interdittiva e disposto la prosecuzione dell’esecuzione dei contratti già stipulati. La ricorrente ha impugnato tale determina con motivi aggiunti, deducendo che la revoca avrebbe realizzato una surrettizia sanatoria retroattiva della perdita dei requisiti antimafia dell’aggiudicataria; che il decreto e la successiva ordinanza cautelare non avrebbero potuto sanare gli effetti già prodotti dalla risoluzione; che l’aggiudicataria avrebbe comunque subito una soluzione di continuità nel possesso dei requisiti generali ex art. 94 d.lgs. 36/2023; e che sarebbero state violate le garanzie partecipative della ricorrente nel procedimento di revoca.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse. La determina comunale di revoca della risoluzione, adottata dopo la proposizione del ricorso e conosciuta dalla società solo successivamente, aveva infatti definito il procedimento di subentro in senso incompatibile con la pretesa della ricorrente, manifestando la volontà dell’amministrazione di mantenere o ripristinare il rapporto contrattuale con l’aggiudicataria. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR li ha rigettati. Ha chiarito che la revoca, diversamente dall’annullamento d’ufficio, non presuppone l’illegittimità dell’atto revocato e, nel caso concreto, era stata adottata doverosamente per dare esecuzione al dictum cautelare del Consiglio di Stato, che imponeva la prosecuzione dell’esecuzione dei contratti già stipulati. La sospensione cautelare della sentenza del TAR Veneto aveva inoltre sterilizzato gli effetti giuridici di quella pronuncia, compresa la riespansione dell’efficacia dell’interdittiva antimafia e la correlata incidenza impeditiva sui requisiti per l’esecuzione dei contratti pubblici. Pertanto, al momento della revoca comunale, l’aggiudicataria non versava in una situazione di incapacità legale a contrarre e poteva riprendere l’esecuzione del contratto. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata partecipazione procedimentale, poiché la revoca aveva natura vincolata ed era meramente esecutiva di un ordine giudiziale. Spese compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 117, comma 5, c.p.a.
conversione del rito processuale da speciale in ordinario
La proposizione di motivi aggiunti aventi a oggetto il provvedimento espresso intervenuto nel corso del giudizio sul silenzio o un atto connesso comporta la conversione del rito speciale in rito ordinario.
art. 59 c.p.a.
La P.A. ha l'obbligo giuridico di conformarsi al dictum cautelare non appena questo le venga notificato o comunicato
L’amministrazione deve dare immediata esecuzione ai provvedimenti cautelari giurisdizionali notificati o comunicati.
art. 56 c.p.a.
decreto ex art. 56 c.p.a. del 5/8/2025
La sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata ha sterilizzato, nel caso concreto, gli effetti giuridici della pronuncia di primo grado e della sottostante interdittiva antimafia.
art. 94 d.lgs. 36/2023
requisiti di ordine generale
La sospensione cautelare della sentenza che aveva respinto l’impugnazione contro l’interdittiva ha impedito, nel caso concreto, la configurazione di una soluzione di continuità nell’incidenza impeditiva dell’interdittiva sui requisiti generali dell’aggiudicataria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito la base normativa, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi della società controinteressata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento degli elementi identificativi della società controinteressata.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso incompatibile con la pretesa sostanziale del ricorrente, il ricorso contro il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche se il provvedimento definisce il procedimento solo indirettamente.
- La revoca di un provvedimento amministrativo non presuppone l’illegittimità dell’atto revocato, requisito proprio dell’annullamento d’ufficio; pertanto, la legittimità dell’atto originario non impedisce di per sé l’esercizio del potere di revoca.
- L’amministrazione è obbligata a conformarsi al contenuto di un provvedimento cautelare giudiziale notificato o comunicato; l’adozione degli atti necessari a consentire la prosecuzione di rapporti contrattuali espressamente ricompresi nell’ordine giudiziale costituisce attività vincolata ed esecutiva.
- La sospensione cautelare degli effetti della sentenza impugnata può impedire, per il periodo di efficacia della misura, la produzione degli effetti giuridici della sentenza stessa e della riespansione degli effetti impeditivi dell’atto amministrativo da essa confermato, con conseguente possibilità di prosecuzione dell’esecuzione del contratto pubblico nel caso concreto.
- Quando l’atto di revoca è vincolato e meramente esecutivo di un ordine giudiziale, la mancata partecipazione procedimentale del soggetto interessato non assume rilievo viziante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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