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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06477/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (convenuto)

La controversia

La controversia nasceva dalla domanda risarcitoria proposta da un soggetto che assumeva di aver subito danni a due tappeti a causa di un errato lavaggio eseguito dalla società convenuta; quest'ultima aveva chiamato in causa una terza società. Il Giudice di pace aveva rigettato la domanda e il Tribunale di Milano, in appello, aveva confermato il rigetto ritenendo che, sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale sia in quella di responsabilità contrattuale, gravasse sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del danno e il nesso causale con la condotta del convenuto, e che nel caso concreto tale prova non fosse stata fornita. Avverso la sentenza di appello il soccombente proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nelle more depositava atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da difensore munito di procura speciale espressamente comprensiva del potere di rinunciare agli atti del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia ritualmente proposta al ricorso per cassazione, verificandone la conformità ai requisiti degli artt. 390, comma 2, e 391, ultimo comma, c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione. Non ha pronunciato sulle spese perché le intimate non avevano svolto difese. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, e non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.

Norme richiamate

  • art. 390, comma 2, c.p.c.

    la rinuncia al ricorso deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma, inclusa la necessaria procura speciale ove la rinuncia sia compiuta dal difensore.

  • art. 391, ultimo comma, c.p.c.

    in presenza di rinuncia rituale al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    il giudice di merito ha richiamato il principio secondo cui, sia in responsabilità contrattuale sia extracontrattuale, il danneggiato deve provare danno e nesso causale.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia effettuata da difensore munito di procura speciale espressamente attributiva del relativo potere e rispetti i requisiti di legge, determina l'estinzione del giudizio.
  • Il raddoppio del contributo unificato non può essere disposto nei casi di estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
  • In tema di azione risarcitoria, l'attore deve provare l'esistenza del danno e la sua riconducibilità causale alla condotta del convenuto; l'eventuale incertezza probatoria grava sulla parte che agisce.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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